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Regolamento (CEE) n. 3530/86 del Consiglio del 17 novembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 3220/84 che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino
Gazzetta ufficiale n. L 326 del 21/11/1986 pag. 0008 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 66 pag. 0005
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 66 pag. 0005
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3530/86 DEL CONSIGLIO
del 17 novembre 1986
che modifica il regolamento (CEE) n. 3220/84 che determina la tabella comunitaria di classificazone delle carcasse di suino
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86 (2), in particolare l'articolo 2 e l'articolo 4, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3220/84 (3) ha determinato una nuova tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino, che deve sostituire, al più tardi alla fine di un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 1988, quella determinata dal regolamento (CEE) n. 2760/75 (4);
considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3220/84 stabilisce le disposizioni in materia di marcatura e di identificazione delle carcasse di suino; che è opportuno precisare che, quando si redige un processo verbale contenente il valore stimato di carne magra, gli Stati membri possono prevedere oltre all'identificazione, la marcatura obbligatoria o facoltativa delle carcasse,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il testo dell'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3220/84 è sostituito dal testo seguente:
« 2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere che non sia necessario marcare le carcasse di suini quando si redige un processo verbale contenente almeno per ciascuna carcassa:
- l'identificazione,
- il peso a caldo e
- il tenore stimato di carne magra. »
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla publicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. JOPLING
(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.
(3) GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1.
(4) GU n. L 282 dell'1. 11. 1985, pag. 10.
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