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Regolamento (CEE) n. 3533/82 del Consiglio, del 23 dicembre 1982, che proroga il regolamento (CEE) n. 3310/75 relativo all' agricoltura del Granducato del Lussemburgoi
Gazzetta ufficiale n. L 371 del 30/12/1982 pag. 0003 - 0003
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3533/82 DEL CONSIGLIO
del 23 dicembre 1982
che proroga il regolamento (CEE) n. 3310/75 relativo all'agricoltura del Granducato del Lussemburgo
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo, ad esso allegato,
visto il regolamento (CEE) n. 3310/75 del Consiglio, del 16 dicembre 1975, relativo all'agricoltura del Granducato del Lussemburgo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3717/81 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo, il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi applicano il regime di cui all'articolo 6, terzo comma, della convenzione di unione economica belgo-lussemburghese del 25 luglio 1921; che l'applicazione di tale regime è stata prorogata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3717/81; che il Consiglio deve decidere in quale misura tali disposizioni debbano essere mantenute, modificate o abolite;
considerando che l'applicazione di detto regime in favore dei vini lussemburghesi continuerà a presentare una certa importanza per il reddito agricolo del Granducato del Lussemburgo nel settore interessato;
considerando che, tenendo conto delle altre ragioni menzionate nel regolamento (CEE) n. 3310/75, occorre prorogare quest'ultimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La data del 31 dicembre 1982 che figura all'articolo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3310/75 è sostituita con la data del 31 dicembre 1983.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1983.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 23 dicembre 1982.
Per il Consiglio
Il Presidente
N. A. KOFOED
(1) GU n. L 328 del 20. 12. 1975, pag. 12.
(2) GU n. L 373 del 29. 12. 1981, pag. 3.
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