15. 12. 83 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 352/41
REGOLAMENTO (CEE) N. 3533/83 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 1983
che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 1785/81 del Consiglio,
del 30 giugno 1981 , relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore dello zucchero ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 606/82 (2), in partico
lare l'articolo 16, paragrafo 8 ,
considerando che i prelievi applicabili all' importazione
di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati
fissati dal regolamento (CEE) n . 1789/83 (3), modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n . 3505/83 (4) ;
considerando che l'applicazione delle modalità di cui
al regolamento (CEE) n . 1789/83 ai dati di cui la
Commissione ha conoscenza conduce a modificare i
prelievi attualmente in vigore conformemente ali alle
gato del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, para
grafo 1 , del regolamento (CEE) n . 1785/81 sono fissati ,
per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo
zucchero bianco, nell'allegato .
Articolo 2
II presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre
1983 .
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1983 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(') GU n . L 177 dell 1 . 7 . 1981 , pag. 4 .
(2) GU n . L 74 del 18 . 3 . 1982, pag . 1 .
( 3) GU n . L 176 dell' I . 7. 1983, pag. 48 .
(4) GU n . L 350 del 13 . 12 . 1983 , pag. 9 .
ALLEGATO
al regolamento della Commissione , del 14 dicembre 1983 , che fissa i prelievi all'importa
zione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio
(ECU/ 100 kg)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci Importo
del prelievo
17.01 Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido :
A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati
B. Zuccheri greggi
38,63
33,90 O
(') Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 % . Se il
rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 % , l' importo del prelievo applica
bile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n . 837/68 .
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