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Regolamento (CEE) n. 3534/82 del Consiglio, del 23 dicembre 1982, recante sospensione di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2915/79 per quanto concerne l' applicazione di un prelievo ridotto a taluni formaggi
Gazzetta ufficiale n. L 371 del 30/12/1982 pag. 0004 - 0004
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3534/82 DEL CONSIGLIO
del 23 dicembre 1982
recante sospensione di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2915/79 per quanto concerne l'applicazione di un prelievo ridotto a taluni formaggi
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,
vista la proposta della Commissione,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3042/82 (4), prevede talune condizioni per l'ammissione nella Comunità di certi formaggi della voce 04.04 della tariffa doganale comune;
considerando che tra la Norvegia e la Comunità economica europea è stato negoziato un accordo temporaneo di disciplina concertata per quanto concerne gli scambi reciproci di formaggi; che l'applicazione delle disposizioni dell'accordo incontra difficoltà che impediscono alla Norvegia di applicare a decorrere dal 1o gennaio 1983 gli obblighi che le derivano da dette disposizioni; che per questo motivo è necessario sospendere provvisoriamente l'esecuzione delle misure di applicazione del suddetto accordo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2915/79 è sospesa per i prodotti che figurano nell'allegato II, lettera r), del suddetto regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1983.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 23 dicembre 1982.
Per il Consiglio
Il Presidente
O. MOELLER
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.
(4) GU n. L 322 del 18. 11. 1982, pag. 1.
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