N. L 352/42 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 15 . 12. 83
REGOLAMENTO (CEE) N. 3534/83 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 1983
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello
zucchero greggio come tali
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui
all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettera a), del regolamento
(CEE) n . 1785/81 , come tali e non denaturati , fissate
nell'allegato del regolamento (CEE) n . 3460/83 , sono
modificate conformemente agli importi di cui in alle
gato al presente regolamento .
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 1785/81 del Consiglio,
del 30 giugno 1981 , relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore dello zucchero ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 606/82 (2), in partico
lare l'articolo 19 , paragrafo 4, seconda frase,
considerando che le restituzioni applicabili all'esporta
zione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio
sono state fissate dal regolamento (CEE) n . 3460/83 (3) ;
considerando che l'applicazione delle modalità di cui
al regolamento (CEE) n . 3460/83 ai dati di cui la
Commissione ha conoscenza conduce a modificare le
restituzioni all'esportazione , attualmente vigenti ,
conformemente all'allegato al presente regolamento,
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre
1983 .
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1983 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(') GU n . L 177 dell 1 . 7. 1981 , pag. 4 .
(2) GU n . L 74 del 18 . 3 . 1982, pag. 1 .
3 GU n . L 345 dell'8 . 12. 1983 , pag. 9 .
15 . 12 . 83 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 352/43
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 14 dicembre 1983 , che modifica le restituzioni
all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali
(ECU)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Importo della restituzione
Designazione delle merci
per 100 kg
per 1 % di contenuto
in saccarosio e per
100 kg netti del
prodotto in questione
17.01 Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : I
A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati :
( I) Zuccheri bianchi : \
(a) zuccheri canditi 31,73
(b) altri 31,53
(II) Zuccheri aromatizzati o colorati l 0,3173
B. Zuccheri greggi :
II . altri : Il
(a) zuccheri canditi 29,19 (')
(b) altri zuccheri greggi 29,01 (')
(') Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 % . Se il rendimento dello zucchero
greggio esportato differisce dal 92 % , l' importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni
dell'articolo 5, paragrafo 3 , del regolamento (CEE) n . 766/68 .
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