15. 12 . 83 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 352/45
REGOLAMENTO (CEE) N. 3536/83 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 1983
che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a
base di cereali e di riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1451 /82 (2), in
particolare l'articolo 14, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n . 1418 /76 del Consiglio,
del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune
del mercato del riso (3), modificato da ultimo dall'atto
di adesione della Grecia (4), in particolare l'articolo 12,
paragrafo 4,
visto il regolamento n . 129 del Consiglio , relativo al
valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da appli
care nel quadro della politica agricola comune (5),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n .
2543/73 (6), in particolare l'articolo 3 ,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che i prelievi applicabili all' importazione
di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono
stati fissati dal regolamento (CEE) n . 3344/83 Q, modi
ficato dal regolamento (CEE) n . 3409/83 (8) ;
considerando che il regolamento (CEE) n . 414/83 del
Consiglio , del 21 febbraio 1983 (9), ha modificato il
regolamento (CEE) n . 2744/75 ( 10) per quanto concerne
i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale
comune ;
considerando che, al fine di permettere il normale
funzionamento del regime dei prelievi , occorre appli
care per il calcolo di questi ultimi :
— per le monete che restano tra di esse ali interno di
uno scarto istantaneo massimo in contanti di
2,25 % , un tasso di conversione basato sul loro
tasso centrale,
— per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in
contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle
monete della Comunità di cui al trattino prece
dente ;
che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 13
dicembre 1983 ;
considerando che il prelievo applicabile al prodotto di
base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media
dei prelievi , uno scarto di almeno 3,02 ECU per
tonnellata di prodotto di base ; che i prelievi attual
mente in vigore debbono di conseguenza esser modifi
cati , in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n .
1579/74 (' '), conformemente all'allegato del presente
regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti
trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regola
mento (CEE) n . 2744/75, modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n . 414/83 , e fissati all'allegato del
regolamento (CEE) n . 3344/83 modificato, sono modi
ficati conformemente all'allegato .
Articolo 2
II presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre
1983 .
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 14 dicembre 1983 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
') GU n . L 281 dell'1 . 11 . 1975, pag. 1 .
2) GU n . L 164 del 14 . 6 . 1982, pag. 1 .
3) GU n . L 166 del 25 . 6 . 1976, pag. 1 .
4) GU n . L 291 del 19 . 11 . 1979 , pag. 17 .
5) GU n . 106 del 30 . 10 . 1962, pag. 2553/62 .
6) GU n . L 263 del 19 . 9 . 1973 , pag. 1 .
0 GU n . L 334 del 29 . 11 . 1983 , pag . 5 .
8) GU n . L 337 del 2 . 12 . 1983 , pag . 39 .
») GU n . L 51 del 24 . 2 . 1983 , pag. 1 .
10) GU n . L 281 dell' i . 11 . 1975, pag. 65 . (■') GU n . L 168 del 25 . 6 . 1974, pag. 7 .
N. L 352/46 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 15 . 12. 83
ALLEGATO
al regolamento della Commissione , del 14 dicembre 1983 , che modifica i prelievi applica
bili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
(ECU/t)
Numero della tariffa doganale
comune
Prelievi
Paesi terzi
(esclusi ACP o PTOM)
ACP o PTOM
11.01 E I (2) 110,12 104,08
11.01 E II (2) 62,00 58,98
11.02 A Va) 1 (2) 75,18 69,14
11.02 A Va) 2 (2) 110,12 104,08
11.02 A Vb) (2) 62,00 58,98
11.02 B II c) (2) 95,53 92,51
1 1 .02 C V (2) 95,53 92,51
1 1 .02 D V (2) 62,00 58,98
11.02 E II c) (2) 110,12 104,08
11.02F V (2) 110,12 104,08
1 1.02 G II 49,41 43,37
11.04 CU a) 82,39 58,21 0
1 1 .04 C II b) 113,64 89,46 0
11.08 AI 82,39 61,84
11.08 A IV 82,39 61,84
11.08 A V 82,39 30,92 0
17.02 B Ila) (3) 177,38 80,66
17.02 B II b) (3) 128,33 61,84
17.02 FU a) 181,22 84,50
17.02 F II b) 125,26 58,77
21.07 FII 128,33 61,84
23.03 A I 258,16 76,82
(2) Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato , e quelli della sottovoce 23.02 A
dall'altro , si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simulta
neamente :
— un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato
sulla materia secca, superiore al 45 % in peso),
— un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che
possono essere state aggiunte), inferiore o pari all ' 1,6 % per il riso , al 2,5 % per il frumento e
la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli
altri cereali .
I germi di cereali , interi , schiacciati , in fiocchi o macinati , rientrano comunque nella voce 11.02 .
(3) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento (CEE) n .
2730/75, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II .
(*) Conformemente al regolamento (CEE) n . 435/80 il prelievo non è riscosso per i prodotti che
seguono originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltre
mare :
— radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A ;
— farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 1 1 .04 C ;
— fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 1 1 .08 A V.
Full & Egal Universal Law Academy