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Regolamento (CEE) n. 3541/82 della Commissione, del 22 dicembre 1982, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di magnesite naturale calcinata caustica, originaria della Repubblica popolare cinese
Gazzetta ufficiale n. L 371 del 30/12/1982 pag. 0021 - 0024
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3541/82 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1982
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di magnesite naturale calcinata caustica, originaria della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/82 (2), in particolare l'articolo 11,
previe consultazioni in sede di comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,
considerando che nel giugno 1982 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla Grecian Magnesite Mining Industrial Shipping and Commercial Co. SA, a nome proprio e a nome della Financial Mining, Industrial and Shipping Corporation (FIMISCO) e della Macedonian Magnesite Mining, Industrial Shipping Inc. (ambedue membri del gruppo Scalistiri), della Mining Trading and Manufacturing Ltd, e della Magnomin - General Mining Company SA; che i quattro produttori greci sopra indicati rappresentano la produzione comunitaria globale di magnesite naturale; che la denuncia conteneva prove dell'esistenza di pratiche di dumping e del grave pregiudizio da esse derivante, ritenute sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura; che pertanto la Commissione, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3) ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di magnesite naturale calcinata caustica di cui al codice Nimexe ex 25.19-59, originaria della Repubblica popolare cinese, ed ha avviato l'indagine;
considerando che la Commissione ha informato ufficialmente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore;
considerando che la Commissione ha fornito alle parti direttamente interessate l'opportunità di rendere noto il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate;
considerando che gli esportatori e la maggior parte degli importatori nonché un utente citati nella denuncia hanno reso noto, in qualche misura, il loro punto di vista per iscritto; che un importatore ha chiesto ed ottenuto di essere ascoltato dalla Commissione;
considerando che, su richiesta dei ricorrenti, le parti direttamente interessate o i loro rappresentanti si sono avvalsi dell'opportunità di incontrarsi, in conformità dell'articolo 7, sesto comma, del regolamento (CEE) n. 3017/79, per discutere la comparabilità dei prodotti in questione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12, del suddetto regolamento, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche e gli usi dei prodotti stessi;
considerando che, ai fini di una valutazione preliminare, la Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ed ha effettuato controlli in loco presso i principali ricorrenti, nonché un produttore di magnesite naturale calcinata caustica in Spagna;
considerando che un importatore ha sostenuto che le differenze tra i prodotti esportati dalla Cina e quelli impiegati per accertare l'esistenza di dumping e di pregiudizio, vale a dire rispettivamente i prodotti spagnoli e greci, sono tanto rilevanti da impedire che i prodotti vengano considerati « analoghi »; che, tuttavia, in base ai dati finora noti alla Commissione, benché la composizione chimica dei prodotti vari, in particolare per quanto riguarda il loro tenore di Fe2O3, Sio2: CaO e Al2O3, essi sono costituiti in misura preponderante da MgO; che il tenore di MgO in tutti i prodotti in esame è compreso in una gamma di 70-91 %; che le variazioni nella composizione chimica, nella densità apparente, nel fattore di perdita alla calcinazione e nelle dimensioni dei granuli possono essere pertinenti per determinati usi specifici dei prodotti; che, tuttavia, nonostante tali differenze, il prodotto viene principalmente utilizzato per gli stessi fini, ossia come ingrediente nei fertilizzanti e nei mangimi, nonché nell'industria della carta, dei prodotti chimici, farmaceutici, della magnesia ottenuta per fusione elettrica e nell'edilizia;
considerando che, nell'attuale fase dell'indagine, la Commissione ha concluso a titolo provvisorio che le ragioni addotte da numerosi esportatori ed importatori non sono sufficientemente convincenti per confutare la prima ipotesi attendibile, secondo la quale tutti i gradi di magnesite in questione sono prodotti « analoghi »;
considerando che l'indagine della Commissione relativa all'esistenza di dumping riguardava il periodo 1o luglio 1981 - 30 giugno 1982 ed era limitata alla magnesite naturale calcinata caustica, avente un tenore di MgO compreso tra 70 e 91 %;
considerando che, per accertare se le importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese venivano effettuate a prezzi di dumping, la Commissione ha dovuto tenere conto del fatto che tale paese non è ad economia di mercato e pertanto ha basato i propri calcoli sul valore normale in un paese ad economia di mercato; che, a questo proposito, i ricorrenti avevano proposto di utilizzare a tal fine i prezzi praticati sul mercato spagnolo;
considerando che, secondo un importatore, il mercato austriaco era più adatto a tal fine; che, tuttavia, le prove a sostegno di tale asserzione sono state presentate soltanto in una fase relativamente avanzata dell'indagine e non vi sono tuttora motivi per credere che il fatto di considerare l'Austria come paese analogo possa influenzare notevolmente il risultato della procedura;
considerando che, come risulta dall'indagine preliminare della Commissione effettuata in Spagna, la produzione in questo paese viene effettuata su scala abbastanza ampia e, visti i risultati finanziari dell'unico produttore spagnolo, il livello dei prezzi della magnesite si trova in proporzione adeguata rispetto ai costi di produzione;
considerando tuttavia che, secondo quanto è stato sostenuto, il minerale utilizzato per la produzione cinese ha un tenore eccezionalmente elevato di magnesite greggia, e pertanto i produttori locali usufruiscono di un eccezionale vantaggio naturale in termini di concorrenza rispetto ai produttori spagnoli; che la Commissione, in questa fase preliminare dell'indagine, può difficilmente stabilire se un vantaggio naturale comparato di questo tipo esista in Cina e, in caso positivo, in quale misura il valore normale dovrebbe riflettere tale vantaggio, qualora si verificassero le stesse condizioni nel paese ad economia di mercato scelto per stabilire il valore normale; che la Commissione non è stata quindi in grado di decidere se tale fattore debba essere preso in considerazione; che la Commissione, affinché il valore normale venga stabilito con un metodo appropriato ed equo, intende continuare ad esaminare l'opportunità di effettuare tale adeguamento;
considerando che i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi pagati o pagabili per i prodotti esportati nella Comunità;
considerando che, nel confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto debitamente conto delle differenze in grado di influenzare la comparabilità dei prezzi;
considerando che tutti i confronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica;
considerando che dall'esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping in merito alle esportazioni effettuate dalla China National Metals e Minerals Import and Export Corporation e dalla China Metallurgical Import and Export Corporation, con un margine di dumping pari all'importo per il quale il valore normale, calcolato secondo il metodo sopra descritto, supera il prezzo all'esportazione nella Comunità;
considerando che il margine di dumping per il prodotto interessato è pari, in media, a 24 %;
considerando che, per quanto riguarda le esportazioni originarie della Cina, soltanto alcune filiali della suddetta China National Metals and Mineral Import and Export Corporation sono citate nella denuncia; che, durante l'indagine preliminare, uno degli importatori ha informato la Commissione che la China Metallurgical Import and Export Corporation ha esportato il prodotto in questione nella Comunità anche durante il periodo dell'indagine;
considerando che la Commissione ha cercato di ottenere informazioni in merito ai quantitativi ed ai prezzi di tali importazioni nella Comunità; che non ha ricevuto dati precisi a questo proposito;
considerando che, a parere della Commissione, i risultati dell'indagine fornivano una base sufficiente per determinare il margine di dumping e non era opportuno premiare la mancanza di cooperazione prendendo in considerazione un margine di dumping per la China Metallurgical Import and Export Corporation inferiore alla percentuale del 24 % calcolata nei confronti dell'altro esportatore, il quale ha collaborato all'indagine; che, per questi motivi, la Commissione ritiene opportuno basarsi su quest'ultimo margine di dumping per l'esportatore in questione;
considerando che, per quanto riguarda il pregiudizio provocato dalle importazioni effettuate a prezzi di dumping, secondo le prove a disposizione della Commissione, le importazioni nella Comunità di magnesite naturale calcinata caustica originaria della Repubblica popolare cinese sono aumentate da 32 794 t a 41 380 t tra il 1978 e il 1979 e a 61 931 nel 1980; che il loro livello è leggermente diminuito ed è passato a 59 983 t nel 1981 ed hanno raggiunto 19 636 t nel primo semestre 1982;
considerando che, secondo i dati di cui dispone la Commissione e nella migliore delle ipotesi, la quota di mercato detenuta dagli esportatori cinesi è passata da 12,1 % a 14,3 % tra il 1978 ed il 1979, nonché da 22,1 % a 23,8 % tra il 1980 ed il 1981;
considerando che, nel periodo oggetto dell'indagine, i prezzi medi di rivendita del prodotto interessato originario della Repubblica popolare cinese sono stati inferiori ai prezzi dei produttori comunitari del 7 %; che i prezzi di rivendita di tali importazioni erano inferiori a quelli richiesti per coprire i costi dei produttori comunitari e fornire un ragionevole profitto; considerando che, per quanto riguarda l'incidenza sull'industria comunitaria, secondo i dati a disposizione della Commissione, la produzione globale comunitaria del prodotto in questione è diminuita da 100 000 t a 69 000 t tra il 1979 e il 1980, è rimasta allo stesso livello nel 1981 ed è scesa a 12 000 t nel primo trimestre del 1982; che, tuttavia, quest'ultima cifra non sembra essere rappresentativa su base annua;
considerando che il tasso medio di utilizzazione delle capacità dei produttori greci interessati è sceso dal 70,6 % al 40 % nel periodo 1979-1981;
considerando che le vendite globali dei produttori greci dei prodotti in questione sono diminuite da 101 000 t a 67 000 t nel periodo 1979-1981; che la quota di mercato media del prodotto in questione detenuta dai produttori greci nella CEE, pari al 65 % nel 1978, è scesa al 62 % nel 1979, al 38 % nel 1980 e al 37 % nel 1981 secondo le stime dei produttori medesimi;
considerando che le perdite dei due principali produttori greci hanno raggiunto il 9,35 % nel 1981;
considerando che, negli ultimi anni, il numero di persone occupate in Grecia nel settore in questione è rimasto relativamente stabile;
considerando che la Commissione ha appurato se il pregiudizio sia stato provocato da altri fattori; che il consumo nella Comunità è diminuito; che, tuttavia, come è stato accertato, questa flessione ha colpito più duramente la produzione comunitaria che non le importazioni oggetto di dumping; che, visti il notevole incremento delle importazioni oggetto di dumping, nonché i relativi prezzi di vendita sul mercato comunitario, la Commissione ha concluso che le importazioni di magnesite naturale calcinata caustica, originaria della Repubblica popolare cinese, sono state causa di un grave pregiudizio all'industria comunitaria del settore;
considerando che un importatore ha sostenuto che l'applicazione di provvedimenti di protezione sarebbe contraria agli interessi comunitari, poiché aggraverebbe la situazione di una notevole proporzione di consumatori, inasprendo inoltre la disoccupazione che colpisce varie società del ramo nonché le ditte utilizzatrici del prodotto; che, inoltre, qualora i produttori comunitari scomparissero dal mercato, la Comunità sarebbe dipendente dai fornitori esterni; che gli utilizzatori dovrebbero avere interesse a mantenere l'accesso alle due fonti di approvvigionamento; che, tenendo conto di quanto precede, nonché delle gravi difficoltà dell'industria comunitaria, la Commissione ha concluso che gli interessi della Comunità richiedono comunque un'azione immediata; che, al fine di evitare un'ulteriore pregiudizio durante la procedura, è necessario istituire un dazio antidumping provvisorio;
considerando che, vista la portata del pregiudizio provocato, il tasso del dazio antidumping dovrebbe essere inferiore ai margini di dumping accertati a titolo provvisorio, ma sufficiente ad eliminare il pregiudizio;
considerando che, dopo aver confrontato la media ponderata dei prezzi e dei costi dei produttori comunitari, la Commissione ha deciso che attualmente, per eliminare il pregiudizio, il dazio applicabile a tutte le importazioni di magnesite naturale calcinata caustica con un tenore di MgO compreso tra 70 e 91 % originaria della Cina, deve essere pari all'importo per il quale il prezzo franco frontiera comunitario, dazio non corrisposto, praticato nei confronti del primo importatore nello Stato membro è inferiore a 145 ECU;
considerando che è opportuno stabilire un termine entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio punto di vista per iscritto oppure chiedere di essere ascoltate dalla Commissione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di magnesite naturale calcinata caustica avente un tenore di MgO compreso tra 70 e 91 % di cui alla sottovoce 25.19 ex B della tariffa doganale comune e corrispondente al codice Nimexe ex 25.19-59, proveniente dalla Repubblica popolare cinese.
2. Il dazio è pari all'importo per il quale il prezzo netto per tonnellata, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è inferiore a 145 ECU.
I prezzi franco frontiera comunitaria sono netti se, secondo le condizioni stabilite nel contratto di vendita, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data della spedizione; tali prezzi vengono aumentati o ridotti dell'1 % per ogni mese in più o in meno nel periodo di pagamento.
3. Al dazio suddetto si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una cauzione pari all'importo del dazio provvisorio antidumping. Articolo 2
Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 3017/79, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, le parti interessate possono comunicare il loro punto di vista e chiedere di essere intese oralmente dalla Commissione.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 3017/79, il presente regolamento è in vigore per un periodo di quattro mesi, oppure fino all'approvazione di misure definitive da parte del Consiglio.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1982.
Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente
(1) GU n. L 339 del 31. 12. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9.
(3) GU n. C 162 del 29. 6. 1982 e GU n. C 192 del 27. 7. 1982, pag. 7 (rettifica).
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