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Regolamento (CEE) n. 3543/82 della Commissione, del 21 dicembre 1982, che istituisce un controllo comunitario sulle importazioni di motociclette originarie del Giappone
Gazzetta ufficiale n. L 371 del 30/12/1982 pag. 0029 - 0029
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3543/82 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 1982
che istituisce un controllo comunitario sulle importazioni di motociclette originarie del Giappone
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), in particolare l'articolo 10,
previa consultazione all'interno del comitato contemplato dal suddetto regolamento,
considerando che le importazioni comunitarie di motociclette della sottovoce 87.09 della tariffa doganale comune e corrispondenti al codice Nimexe 87.09-59, originarie del Giappone, si sono situate ad un livello abbastanza preoccupante che, si traduce in una quota di mercato del 91 %, nella Comunità, nel corso del 1o semestre 1982;
considerando che tali importazioni sono spesso effettuate a prezzi relativamente bassi, con un effetto depressivo sul livello dei prezzi e sulla redditività dell'industria comunitaria di motociclette e che pertanto recano pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti similari e concorrenti;
considerando che, di conseguenza, la Comunità ha interesse ad istituire un controllo comunitario di queste importazioni,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le importazioni nella Comunità di motociclette della sottovoce 87.09 della tariffa doganale comune di cui al codice Nimexe 87.09-59 originarie del Giappone, sono sottoposte ad una sorveglianza comunitaria a posteriori con le modalità stabilite dagli articoli 10, 11 e 14 del regolamento (CEE) n. 288/82, nonché dal presente regolamento.
Articolo 2
L'allegato II del regolamento (CEE) n. 288/82 viene completato con l'indicazione della tariffa doganale comune e del codice Nimexe per prodotti di cui all'articolo 1, seguiti dal segno « + » nella colonna « EUR ».
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1983 ed è valido fino al 31 dicembre 1983. Esso si applica alle importazioni effettuate con decorrenza 1o gennaio 1983.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1982.
Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente
(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.
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