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Regolamento (CEE) n. 3545/83 della Commissione del 13 dicembre 1983 relativo al regime da applicare alle importazioni in Irlanda di alcuni prodotti tessili originari della Polonia
Gazzetta ufficiale n. L 354 del 16/12/1983 pag. 0030 - 0031
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3545/83 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 1983
relativo al regime da applicare alle importazioni in Irlanda di alcuni prodotti tessili originari della Polonia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3589/82 del Consiglio, del 23 dicembre 1982, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), in particolare l'articolo 11,
considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3589/82 stabilisce le condizioni relative all'imposizione di limiti quantitativi; che le importazioni in Irlanda di alcuni prodotti (categoria 17) elencati in allegato, originari della Polonia, hanno superato il livello di cui al paragrafo 3 di detto articolo;
considerando che in seguito alle consultazioni del 25 ottobre 1983 è opportuno subordinare le importazioni in Irlanda dei prodotti della categoria 17 a limiti quantitativi per gli anni 1983-1986;
considerando che, ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3589/82;
considerando che i prodotti in questione, esportati dalla Polonia verso l'Irlanda tra il 1o gennaio 1983 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere dedotti dal limite quantitativo stabilito per il 1983;
considerando che detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetto spediti dalla Polonia prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'importazione in Irlanda di prodotti originari della Polonia, della categoria riportata in allegato, è soggetta ai limiti quantitativi stabiliti nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.
Articolo 2
1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dalla Polonia verso l'Irlanda prima della data di entrata in vigore del presente regolamento non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione prima di detta data.
2. I prodotti spediti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento dalla Polonia verso l'Irlanda sono soggetti al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3589/82.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, tutti i quantitativi di prodotti spediti dalla Polonia verso l'Irlanda a decorrere dal 1o gennaio 1983 e immessi in libera pratica sono detratti dal limite quantitativo stabilito per il 1983. Tuttavia, detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetta spediti dalla Polonia verso l'Irlanda prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica fino al 31 dicembre 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1983.
Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente
(1) GU n. L 374 del 31. 12. 1982, pag. 106.
ALLEGATO
1.2.3.4.5.6.7 // // // // // // // // Cate- goria // Numero della tariffa doganale comune // Codice Nimexe (1983) // Designazione delle merci // Stati membri // Unità // Limiti quantitativi // // // // // // // // 17 // 61.01 B V a) 1 2 3 // 61.01-34, 36, 37 // Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: Giacche e giacchette per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali // IRL // 1 000 pezzi // 1983: 12 1984: 14 1985: 15 1986: 17 // // // // // // //
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