N. L 371 /32 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 30 . 12. 82
REGOLAMENTO (CEE) N. 3546/82 DELLA COMMISSIONE
del 29 dicembre 1982
che fissa i prelievi all'importazione nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n .
1073/68 della Commissione, del 24 luglio 1968 , che
stabilisce le modalità di applicazione per la determina
zione dei prezzi franco frontiera e per la fissazione dei
prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero
caseari (6), l'elemento del prelievo stabilito utilizzando
un coefficiente che esprime il rapporto in peso fra il
latte in polvere contenuto nel prodotto e il prodotto
stesso è calcolato, per i prodotti della sottovoce 04.02
B I b), moltiplicando l' importo di base per la quantità
di latte in polvere contenuta nel prodotto ; che lo
stesso vale per i prodotti della sottovoce 04.02 B II b)
per quanto riguarda l'elemento del prelievo stabilito
utilizzando un coefficiente che esprime il rapporto in
peso tra i componenti lattiero-caseari contenuti nel
prodotto e il prodotto stesso ;
considerando che 1 importo di base dev'essere uguale
ad un centesimo del prelievo previsto per ciascun
prodotto all'articolo 9 , paragrafo 1 , secondo comma, e
paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n .
1073/68 ;
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 804/68 del Consiglio, del
27 giugno 1968 , relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero
caseari ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n . 11 83/82 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 8 ,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che, ai sensi dell'articolo 14 del regola
mento (CEE) n . 804/68 , un prelievo viene riscosso
all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello
stesso regolamento ; che detti prodotti possono essere
ripartiti in gruppi ; che i gruppi di prodotti e i rispet
tivi prodotti pilota sono determinati nell'allegato I del
regolamento (CEE) n . 2915/79 del Consiglio, del 18
dicembre 1979 , che determina i gruppi di prodotti e le
disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che
modifica il regolamento (CEE) n . 950/68 relativo alla
tariffa doganale comune (3), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n . 3042/82 (4) ;
considerando che il prelievo per i prodotti di un
gruppo dev'essere uguale al prezzo d'entrata del
prodotto pilota diminuito del prezzo franco frontiera ;
che tali prezzi d'entrata per la campagna 1982/ 1983
sono fissati dal regolamento (CEE) n . 1185/82 del
Consiglio , del 18 maggio 1982 ( 5);
considerando tuttavia che nel regolamento (CEE) n .
2915/79 sono state previste disposizioni speciali per il
calcolo del prelievo applicabile ad alcuni prodotti assi
milati ; che la designazione di tali prodotti e il metodo
di calcolo del prelievo loro applicabile sono indicati
nell'allegato II e agli articoli da 2 a 11 dello stesso
regolamento ; che il metodo di calcolo consiste nel
fare la somma di diversi elementi definiti in detti arti
coli ;
considerando che 1 allegato II dal regolamento (CEE)
n . 2915/79 ha definito taluni prodotti del gruppo n . 11
originari e in provenienza da taluni paesi terzi ; che il
prelievo applicabile a detti prodotti figura nell'allegato
I del regolamento (CEE) n . 1767/82 Q, modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 3336/82 (8) ;
considerando che con regolamento (CEE) n . 3700/81
della Commissione , del 23 dicembre 1981 (9), sono
state stabilite le modalità d'applicazione provvisorie
degli accordi sui formaggi conclusi con l'Austria e con
la Finlandia ;
considerando che , entro i limiti dei contingenti tarif
fari di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n .
1767/82 il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto
facente parte del gruppo n . 10 o n . 11 e appartenente
alle sottovoci 04.04 E I b) 1 e b) 2 è uguale a 12,09
ECU ;
( 0) GU n . L 180 del 26 . 7 . 1968 , pag . 25 .
(') GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag. 13 .
(2 ) GU n . L 140 del 20 . 5 . 1982, pag. 1 .
( 3) GU n . L 329 del 24 . 12 . 1979 , pag . 1 .
( 4) GU n . L 322 del 18 . 1 1 . 1982 , pag . 1 .
(*) GU n . L 140 del 20 . 5 . 1982, pag. 4 .
Q GU n . L 1 96 del 5 . 7 . 1982, pag . 1 .
( 8 ) GU n . L 352 del 14 . 12 . 1982, pag . 14 .
o GU n . L 369 del 24 . 12 . 1981 , pag . 33 .
30 . 12. 82 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 371 /33
prodotto pilota, si deve effettuare un adeguamento
prendendo in considerazione in particolare le diffe
renze di composizione , di stagionatura, di qualità e di
presentazione esistenti fra il prodotto assimilato in
causa e il rispettivo prodotto pilota ; che gli adegua
menti concernenti la composizione devono essere
calcolati moltiplicando la differenza tra il tenore dei
componenti lattiero-caseari del prodotto pilota, da un
lato, e quello del prodotto assimilato in causa, dall'al
tro, per il valore attribuito nel commercio internazio
nale ad una unità di peso del componente lattiero
caseario considerato ; che gli altri adeguamenti devono
essere calcolati tenendo conto della differenza tra il
valore attribuito sul mercato della Comunità a ciascuna
delle caratteristiche considerate del prodotto pilota, da
un lato, e il valore attribuito sullo stesso mercato alla
caratteristica corrispondente del prodotto assimilato in
causa, dall'altro ;
considerando che, in mancanza di informazioni rela
tive ai prezzi , il prezzo franco frontiera può essere
stabilito eccezionalmente sulla base del valore delle
materie prime contenute nel prodotto pilota di cui
trattasi , calcolate in base ai prezzi dei prodotti lattiero
caseari per i quali sono disponibili prezzi , nonché di
costi medi di trasformazione e di rese medie ;
considerando che un prezzo franco frontiera può
essere mantenuto in via eccezionale ad un livello inva
riato per un periodo limitato quando il prezzo, per una
data qualità o per una determinata origine, che ha
servito di base per la precedente determinazione del
prezzo franco frontiera non è pervenuto di nuovo a
conoscenza della Commissione per la determinazione
del prezzo franco frontiera successivo e quando i
prezzi disponibili , che la Commissione stima non
essere sufficientemente rappresentativi della tendenza
effettiva del mercato , provocherebbero brusche e note
voli variazioni del prezzo franco frontiera ;
considerando che , in conformità dell'articolo 19 , para
grafo 1 , del regolamento (CEE) n . 804/68 , la nomen
clatura prevista dal presente regolamento è ripresa
nella tariffa doganale comune ;
considerando che ai sensi dell'articolo 8 del regola
mento (CEE) n . 1073 /68 i prelievi sono fissati ogni
quindici giorni ; che , qualora risulti necessario , essi
possono essere modificati nel frattempo ; che un
prelievo resta applicabile sino a che un altro prelievo
sia applicabile ;
considerando che , ai fini del normale funzionamento
del regime dei prelievi , occorre applicare per il calcolo
di questi ultimi :
— per le monete mantenute tra di loro entro un
divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 % ,
un tasso di conversione basato sul loro tasso
centrale ;
considerando che, fintantoché si constati che ali im
portazione nella Comunità il prezzo di un prodotto
assimilato per il quale il prelievo non è uguale a quello
applicabile al rispettivo prodotto pilota è notevolmente
inferiore al prezzo che si troverebbe in un rapporto
normale con il prezzo del prodotto pilota, il prelievo
dev'essere uguale alla somma di due elementi :
— un elemento uguale all'importo risultante dalle
disposizioni degli articoli da 2 a 7 del regolamento
(CEE) n . 2915/79 che sono applicabili al prodotto
assimilato in causa ;
— un elemento supplementare fissato ad un livello
che permetta di ristabilire, tenuto conto della
composizione e della qualità dei prodotti assimilati ,
il rapporto normale dei prezzi all' importazione
nella Comunità ;
considerando che, per i prodotti per i quali il dazio
doganale è stato consolidato nell'ambito ^el GATT, il
prelievo deve, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 , del
regolamento (CEE) n . 804/68 , essere limitato all' im
porto risultante dal consolidamento ;
considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n .
1073/68 , per ciascuno dei prodotti pilota definiti
nell'allegato I del regolamento (CEE) n . 2915/79
dev'essere determinato un prezzo franco frontiera ; che
detti prezzi devono essere stabiliti per prodotti
mercantili di buona qualità ;
considerando che i prezzi franco frontiera devono
essere stabiliti sulla base delle possibilità d'acquisto più
favorevoli nel commercio internazionale dei prodotti
di cui all'articolo 1 , lettere a) 2 e da b) a g), del regola
mento (CEE) n . 804/68 , ad esclusione dei prodotti assi
milati per i quali il prelievo non è uguale a quello
applicabile al relativo prodotto pilota ; che in sede di
constatazione di tali possibilità d'acquisto la Commis
sione deve tener conto di tutte le informazioni relative
ai prezzi praticati franco frontiera della Comunità per i
prodotti in provenienza dai paesi terzi e ai prezzi sui
mercati dei paesi terzi di cui viene a conoscenza diret
tamente o per il tramite degli Stati membri ;
considerando tuttavia che non si può tener conto delle
informazioni riguardanti una quantità limitata non
rappresentativa degli scambi del prodotto in causa e di
quelle per le quali l'evoluzione dei prezzi in genere e
le informazioni disponibili permettano alla Commis
sione di ritenere che il prezzo di cui trattasi non sia
rappresentativo della tendenza effettiva del mercato ;
considerando che occorre adeguare i prezzi presi in
considerazione quando non si applicano franco fron
tiera della Comunità o a prodotti mercantili di buona
qualità ; che, per un prodotto assimilato per il quale il
prelievo è uguale a quello applicabile al relativo
N. L 371 /34 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 30 . 12. 82
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
I prelievi all' importazione di cui all'articolo 14, para
grafo 1 , del regolamento (CEE) n . 804/68 sono fissati
nell'allegato .
— per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in
contanti di ciascuna di tali monete constatato,
durante un periodo determinato, rispetto alle
monete della Comunità di cui al trattino prece
dente ;
considerando che dall'applicazione delle suddette
disposizioni risulta che i prelievi per il latte e i
prodotti lattiero-caseari devono essere fissati conforme
mente all'allegato del presente regolamento,
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1983
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 29 dicembre 1982.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
30 . 12 . 82 N. L 371 /35Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 29 dicembre 1982 , che fissa i prelievi
all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale
comune
Codice Importo del prelievo
04.01 A I a)
04.01 A I b)
04.01 A II a) 1
04.01 A II a) 2
04.01 A II b) 1
04.01 A II b)2
04.01 B I
04.01 B II
04.01 B III
04.02 A I
04.02 A II a ) 1
04.02 A II a) 2
04.02 A II a) 3
04.02 A II a) 4
04.02 A II b) 1
04.02 A II b) 2
04.02 A II b) 3
04.02 A II b) 4
04.02 A III a) 1
04.02 A III a) 2
04.02 A III b) 1
04.02 A III b) 2
04.02 B I a)
04.02 B I b) 1 aa)
04.02 B I b) 1 bb)
04.02 B I b) 1 cc)
04.02 B I b) 2 aa)
04.02 B I b) 2 bb)
04.02 B I b) 2 cc)
04.02 B II a)
04.02 B II b) 1
04.02 B II b) 2
04.03 A
04.03 B
04.04 A
04.04 B
04.04 C
04.04 D I a)
04.04 D I b)
04.04 D II
04.04 E I a)
04.04 E I b) 1
0110
0120
0130
0140
0150
0160
0200
0300
0400
0500
0620
0720
0820
0920
1020
1120
1220
1320
1420
1520
1620
1720
1820
2220
2320
2420
2520
2620
2720
2820
2910
3010
3110
3210
3300
3900
4000
4410
4510
4610
4710
4800
23,19
20,78
20.78
25,92
19,57
24,71
56,19
118,86
183,69
16.79
86,88
140,66
143,08
160,21
79,63
133,41
135,83
152,96
26,11
35,25
118,86
183,69
36,27
0,7963 (4)
1,3341 O
1,5296 0
0,7963 O
1,3341 (*)
1,5296 O
46,11
1,1886 O
1,8369 O
216,11
263,65
1 66,68 (4)
204,25 O
136,17 (8)
142,65 (')
153,77 O
250,49
204,25
190,30 ( l0)
per kg
per kg
per kg
per kg
per kg
per kg
per kg
per kg
N. L 371 /36 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 30 . 12. 82
(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale
comune
Codice Importo del prelievo
04.04 E I b) 2 5000 149,69 (")
04.04 E I c) 1 5210 112,27
04.04 E I c) 2 5250 246,41
04.04 E II a) 5310 204,25
04.04 E II b) 5410 246,41
17.02 A II 5500 40,14 ( ,2)
21.07 F I 5600 40,14
23.07 B I a) 3 5700 62,14
23.07 B I a) 4 5800 80,46
23.07 B I b) 3 5900 75,87
23.07 B I c) 3 6000 63,74
23.07 B II 6100 80,46
30 . 12. 82 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 371 /37
(') Per l'applicazione di questa sottovoce , per latte speciale detto « per 1 alimentazione dei lattanti » si intendono i prodotti esenti
da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro atti
vità biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.
(2) L'ammissione nella presente sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti .
(3) Per il calcolo del tenore in materie grasse , il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.
(4) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
a) l' importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi
di prodotto,
b) 7,25 ECU,
c) 19,59 ECU.
(*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce e uguale alla somma degli elementi seguenti :
a) l' importo per chilogrammo indicato , moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi
di prodotto ,
b) 19,59 ECU.
(*) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto , e limitato :
— a 18,13 ECU per i prodotti di cui alla lettera a) dell'allegato I del regolamento (CEE) n . 1767/82, importati in provenienza
dalla Svizzera, e per i prodotti di cui alla lettera c) di detto allegato e importati in provenienza dall'Austria e dalla Finlan
dia ;
— a 9,07 ECU per i prodotti di cui alla lettera b) dell'allegato I del regolamento (CEE) n . 1767/82, importati in provenienza
dalla Svizzera.
f) Il prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana per le importazioni in provenienza dalla Svizzera, in conformità dell'articolo
1 , paragrafo 3 , del regolamento (CEE) n . 1767/82.
(8) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a 50 ECU per i prodotti di cui alle lettere o) e p) dell'allegato I del
regolamento (CEE) n . 1767/82, importati in provenienza dall'Austria .
(') Il prelievo per 100 chilogrammi , peso netto, è limitato a 36,27 ECU per i prodotti di cui alla lettera g) dell'allegato I del rego
lamento (CEE) n . 1767/82, importati in provenienza dalla Svizzera , e per i prodotti di cui alla lettera h) di detto allegato ,
importati in provenienza dall'Austria e dalla Finlandia .
( I0) Il prelievo per 100 chilogrammi , peso netto , è limitato a 12,09 ECU :
— per i prodotti di cui alla lettera d) dell' allegato I del regolamento (CEE) n . 1767/82 , importati in provenienza dal Canada ;
— per i prodotti di cui alle lettere e) e f) di detto allegato , importati in provenienza dall'Australia e dalla Nuova Zelanda.
(") Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto , è limitato :
— a 77,70 ECU per i prodotti di cui alla lettera i ) dell'allegato I del regolamento (CEE) n . 1767/82 , importati in provenienza
dalla Romania e dalla Svizzera ;
— a 50 ECU per i prodotti di cui alle lettere o) e p) di detto allegato , importati in provenienza dall'Austria ;
— a 101,88 ECU per i prodotti di cui alla lettera k) di detto allegato , importati in provenienza dalla Romania e dalla Svizzera ;
— a 65,61 ECU per i prodotti di cui alla lettera 1 ) di detto allegato , importati in provenienza da : Bulgaria , Ungheria, Israele,
Romania e Turchia, e per i prodotti di cui alla lettera m) di detto allegato , importati in provenienza da : Bulgaria , Ungheria,
Israele , Romania , Turchia e Cipro ;
— a 55 ECU per i prodotti di cui alla lettera n) di detto allegato , importati in provenienza dall'Austria ;
— a 18,13 ECU per i prodotti di cui alla lettera q) di detto allegato , importati in provenienza dalla Finlandia ;
— a 12,09 ECU per i prodotti di cui alla lettera f) di detto allegato , importati in provenienza dall'Austria e dalla Nuova
Zelanda .
( 12) Il lattosio e lo sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A I sono, a norma del regolamento (CEE) n . 2730/75 , assoggettati al
prelievo che è applicabile al lattosio e sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A II .
( B) Ai sensi della sottovoce ex 23.07 B, sono considerati prodotti lattiero-caseari i prodotti appartenenti alle voci 04.01 , 04.02,
04.03 , 04.04 e alle sottovoci 17.02 A e 21.07 F I.
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