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Regolamento (CEE) n. 3547/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, relativo alla conclusione dell' accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, che fissa, per il periodo 1° novembre 1981 - 31 ottobre 1982, l' importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all' importazione nella Comunità di olio di oliva non trattato originario della Tunisia
Gazzetta ufficiale n. L 356 del 11/12/1981 pag. 0007
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3547/81 DEL CONSIGLIO
del 3 dicembre 1981
relativo alla conclusione dell ' accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina , che fissa , per il periodo 1° novembre 1981 - 31 ottobre 1982 , l ' importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all ' importazione nella Comunità di olio di oliva non trattato originario della Tunisia
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,
visto l ' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina ( 1 ) , entrato in vigore in data 1° novembre 1978 , in particolare l ' allegato B di questo accordo ,
vista la raccomandazione della Commissione ,
considerando che occorre approvare l ' accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina , che fissa , per il periodo 1° novembre 1981 - 31 ottobre 1982 , l ' importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all ' importazione nella Comunità di olio d ' oliva non trattato della sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune e originario della Tunisia ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
L ' accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina che fissa , per il periodo 1° novembre 1981 - 31 ottobre 1982 , l ' importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all ' importazione nella Comunità di olio d ' oliva non trattato della sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune e originario della Tunisia , è approvato a nome della Comunità .
Il testo dell ' accordo è allegato al presente regolamento .
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l ' accordo al fine d ' impegnare la Comunità .
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 3 dicembre 1981 .
Per il Consiglio
Il Presidente
T . KING
( 1 ) GU n . L 265 del 27 . 9 . 1978 , pag . 2 .
ACCORDO
sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina , che fissa , per il periodo 1° novembre 1981 - 31 ottobre 1982 , l ' importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all ' importazione nella Comunità di olio d ' oliva non trattato originario della Tunisia
Lettera n . 1
Signor ... ,
l ' allegato B dell ' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina dispone , per quanto concerne l ' olio d ' oliva non trattato di cui alla sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune , che , per tener conto di determinati fattori e considerate le condizioni del mercato dell ' olio d ' oliva , l ' importo da detrarre dall ' ammontare del prelievo , ai sensi dell ' articolo 16 , paragrafo 1 , lettera b ) , dell ' accordo di cooperazione , è maggiorato di un importo aggiuntivo alle stesse condizioni e modalità previste per l ' applicazione di detti articoli .
Ho l ' onore di comunicarLe che per il periodo 1° novembre 1981 - 31 ottobre 1982 la Comunità , basandosi sui criteri definiti nel summenzionato allegato , prenderà i provvedimenti necessari affinchù l ' importo aggiuntivo resti fissato a 12,09 ECU per 100 chilogrammi .
Le sarei grato se Ella volesse accusare ricevuta della presente e confermare l ' accordo del Suo governo su quanto precede .
Voglia gradire , Signor ... , i sensi della mia più alta considerazione .
A nome del Consiglio delle Comunità europee
Lettera n . 2
Signor ... ,
ho l ' onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna , redatta come segue :
« L ' allegato B dell ' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina dispone , per quanto concerne l ' olio d ' oliva non trattato di cui alla sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune , che , per tener conto di determinati fattori e considerate le condizioni del mercato dell ' olio d ' oliva , l ' importo da detrarre dall ' ammontare del prelievo , ai sensi dell ' articolo 16 , paragrafo 1 , lettera b ) , dell ' accordo di cooperazione , è maggiorato di un importo aggiuntivo alle stesse condizioni e modalità previste per l ' applicazione di detti articoli .
Ho l ' onore di comunicarLe che per il periodo 1° novembre 1981 - 31 ottobre 1982 la Comunità , basandosi sui criteri definiti del summenzionato allegato , prenderà i provvedimenti necessari affinchù l ' importo aggiuntivo resti fissato a 12,09 ECU per 100 chilogrammi .
Le sarei grato se Ella volesse accusare ricevuta della presente e confermare l ' accordo del Suo governo su quanto precede » .
Le confermo l ' accordo del mio governo su quanto precede .
Voglia gradire , Signor ... , i sensi della mia più alta considerazione .
Per il governo della Repubblica tunisina
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