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Regolamento (CEE) n. 3547/83 della Commissione del 15 dicembre 1983 che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati
Gazzetta ufficiale n. L 354 del 16/12/1983 pag. 0034 - 0035
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3547/83 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 1983
che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1595/83 (2),
visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (4), in particolare l'articolo 3,
visto il regolamento (CEE) n. 1393/76 della Commissione, del 17 giugno 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3104/80 (6), in particolare l'articolo 1 bis, paragrafo 4,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che, a norma dell'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76 si applicano tassi speciali per convertire in moneta nazionale i prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati; che i tassi speciali attualmente applicabili sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1734/83 della Commissione (7);
considerando che, per le monete degli Stati membri mantenute fra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, il tasso speciale è il tasso di conversione risultante dal tasso centrale; che, per le altre monete, il tasso speciale per il periodo compreso fra il 16 dicembre 1983 e il 30 giugno 1984 è pari al tasso di conversione rispetto all'insieme delle monete degli Stati membri mantenute fra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 % risultante dal tasso medio preso in considerazione ai fini del calcolo degli importi monetari validi il 15 novembre 1983; che risulta dall'applicazione di tali disposizioni che i tassi speciali attualmente in vigore devono essere adeguati per la sterlina inglese, per la lira italiana e la dracma greca,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il tasso speciale di cui all'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76 è:
a) per il franco belga e il franco lussemburghese:
1 franco belga/franco lussemburghese = 0,0222713 ECU;
b) per la corona danese:
1 corona danese = 0,122834 ECU;
c) per il marco tedesco:
1 marco tedesco = 0,446062 ECU;
d) per il franco francese:
1 franco francese = 0,145464 ECU;
e) per la sterlina inglese:
1 sterlina inglese = 1,74689 ECU;
f) per la sterlina irlandese:
1 sterlina irlandese = 1,37800 ECU;
g) per la lira italiana:
100 lire italiane = 0,0734188 ECU;
h) per il fiorino olandese:
1 fiorino olandese = 0,395891 ECU;
i) per la dracma greca:
1 dracma greca = 0,0125186 ECU.
Articolo 2
Il regolamento (CEE) n. 1734/83 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1983.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1983.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 162 del 22. 6. 1983, pag. 48.
(3) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(4) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(5) GU n. L 157 del 18. 6. 1976, pag. 20.
(6) GU n. L 324 del 29. 11. 1980, pag. 63.
(7) GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 22.
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