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Regolamento (CEE) n. 3548/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, relativo alla conclusione dell' accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Turchia, che fissa, per il periodo 1° novembre 1981 - 31 ottobre 1982, l' importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all' importazione nella Comunità di olio di oliva non trattato originario della Turchia
Gazzetta ufficiale n. L 356 del 11/12/1981 pag. 0010
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3548/81 DEL CONSIGLIO
del 3 dicembre 1981
relativo alla conclusione dell ' accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Turchia , che fissa , per il periodo 1° novembre 1981 - 31 ottobre 1982 , l ' importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all ' importazione nella Comunità di olio di oliva non trattato originario della Turchia
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,
vista la decisione n . 1/77 del consiglio di associazione CEE-Turchia del 17 maggio 1977 relativa alle nuove concessioni all ' importazione di prodotti agricoli turchi nella Comunità , in particolare l ' allegato IV ,
vista la raccomandazione della Commissione ,
considerando che occorre approvare l ' accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Turchia , che fissa , per il periodo 1° novembre 1981 - 31 ottobre 1982 , l ' importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all ' importazione nella Comunità di olio d ' oliva non trattato della sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune e originario della Turchia ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
L ' accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Turchia che fissa , per il periodo 1° novembre 1981 - 31 ottobre 1982 , l ' importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all ' importazione nella Comunità di olio d ' oliva non trattato della sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune e originario della Turchia , è approvato a nome della Comunità .
Il testo dell ' accordo è allegato al presente regolamento .
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l ' accordo al fine d ' impegnare la Comunità .
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 3 dicembre 1981 .
Per il Consiglio
Il Presidente
T . KING
ACCORDO
sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Turchia , che fissa , per il periodo 1° novembre 1981 - 31 ottobre 1982 , l ' importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all ' importazione nella Comunità di olio d ' oliva non trattato originario della Turchia
Lettera n . 1
Signor ... ,
l ' allegato IV della decisione n . 1/77 del consiglio di associazione CEE-Turchia , del 17 maggio 1977 , relativa alle nuove concessioni all ' importazione di prodotti agricoli turchi nella Comunità dispone , per quanto concerne l ' olio d ' oliva non trattato di cui alla sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune , che , per tener conto di determinati fattori e considerate le condizioni del mercato dell ' olio d ' oliva , l ' importo da detrarre dall ' ammontare del prelievo , ai sensi dell ' articolo 2 della decisione , possa essere maggiorato di un importo aggiuntivo alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste per l ' applicazione delle disposizioni sopra citate .
Ho l ' onore di comunicarLe che per il periodo tra il 1° novembre 1981 e il 31 ottobre 1982 la Comunità , basandosi sui criteri definiti nel summenzionato allegato , prenderà i provvedimenti necessari affinchù l ' importo aggiuntivo resti fissato a 10,88 ECU per 100 chilogrammi .
Le sarei grato se Ella volesse accusare ricevuta della presente e confermare l ' accordo del Suo governo su quanto precede .
Voglia gradire , Signor ... , i sensi della mia più alta considerazione .
A nome del Consiglio delle Comunità europee
Lettera n . 2
Signor ... ,
ho l ' onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna , redatta come segue :
« l ' allegato IV della decisione n . 1/77 del consiglio di associazione CEE-Turchia , del 17 maggio 1977 , relativa alle nuove concessioni all ' importazione di prodotti agricoli turchi nella Comunità dispone , per quanto concerne l ' olio d ' oliva non trattato di cui alla sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune , che , per tener conto di determinati fattori e considerate le condizioni del mercato dell ' olio d ' oliva , l ' importo da detrarre dall ' ammontare del prelievo , ai sensi dell ' articolo 2 della decisione , possa essere maggiorato di un importo aggiuntivo alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste per l ' applicazione delle disposizioni sopra citate .
Ho l ' onore di comunicarLe che per il periodo tra il 1° novembre 1981 e il 31 ottobre 1982 la Comunità , basandosi sui criteri definiti nel summenzionato allegato , prenderà i provvedimenti necessari affinchù l ' importo aggiuntivo resti fissato a 10,88 ECU per 100 chilogrammi .
Le sarei grato se Ella volesse accusare ricevuta della presente e confermare l ' accordo del Suo governo su quanto precede » .
Mi pregio confermare l ' accordo del mio governo su quanto precede .
Voglia gradire , Signor ... , i sensi della mia più alta considerazione .
Per il capo dello Stato della Repubblica di Turchia
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