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Regolamento (CEE) n. 3549/83 della Commissione del 15 dicembre 1983 relativo alla sospensione della pesca dell' aringa da parte delle navi della Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 354 del 16/12/1983 pag. 0038 - 0038
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3549/83 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 1983
relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi della Comunità
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 623/83 del Consiglio, del 25 marzo 1983, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea, la Norvegia e la Svezia per la disciplina della pesca nello Skagerrak e nel Kattegat nel 1983 (1), in particolare l'articolo 2,
considerando che, in base alle informazioni di cui dispone la Commissione, le catture di aringa nella divisione CIEM III a (Skagerrak e Kattegat) da parte delle navi della Comunità hanno esaurito le parti del TAC disponibile per la Comunità nel 1983;
considerando che il regolamento (CEE) n. 3434/83 della Commissione, del 2 dicembre 1983, relativo alla pesca dell'eglefino e dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca (2) ha proibito la pesca dell'aringa da parte dei pescherecci danesi nelle divisioni CIEM III a, a partire dal 3 dicembre 1983;
considerando che il rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo impone la proibizione della pesca dell'aringa nello Skagerrak e nel Kattegat da parte di tutte le navi della Comunità;
considerando che è quindi indispensabile che la Commissione stabilisca la data della sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi della Comunità nella divisione CIEM III a,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Si ritiene che le catture di aringa nella divisione CIEM III a, eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro, abbiano esaurito la parte del TAC disponibile per la Comunità per il 1983.
La pesca dell'aringa nelle divisione CIEM III a, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di aringhe catturate in detta divisione da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro sono proibiti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1983.
Per la Commissione
Giorgios CONTOGEORGIS
Membro della Commissione
(1) GU n. L 73 del 19. 3. 1983, pag. 1.
(2) GU n. L 338 del 3. 12. 1983, pag. 24.
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