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Regolamento (CEE) n. 3550/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1180/77, relativo all' importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia (1981/1982)
Gazzetta ufficiale n. L 356 del 11/12/1981 pag. 0014 - 0014
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3550/81 DEL CONSIGLIO
del 3 dicembre 1981
che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1180/77 , relativo all ' importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia ( 1981/1982 )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 113 ,
vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,
considerando che , conformemente all ' allegato IV della decisione n . 1/77 del consiglio di associazione CEE-Turchia relativa alle nuove concessioni all ' importazione di prodotti agricoli turchi nella Comunità , l ' importo aggiuntivo che deve essere eventualmente detratto dal prelievo applicabile all ' importazione nella Comunità di olio d ' oliva non trattato , di cui alla sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune e originario della Turchia , è fissato , per ogni anno d ' applicazione , tramite scambio di lettere tra la Comunità e la Turchia ;
considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1180/77 ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2923/79 ( 4 ) , definisce le modalità d ' applicazione della decisione succitata , in particolare per quanto riguarda l ' olio d ' oliva ;
considerando che le parti contraenti hanno convenuto , con uno scambio di lettere , per il periodo 1° novembre 1981 - 31 ottobre 1982 , di fissare l ' importo aggiuntivo in questione a 10,88 ECU per 100 chilogrammi ;
considerando che occorre modificare in questo senso l ' articolo 9 del regolamento ( CEE ) n . 1180/77 ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Il testo dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 1180/77 è sostituito dal testo seguente :
« b ) di un importo pari alla tassa speciale all ' esportazione riscossa dalla Turchia per tale olio nei limiti di 10,88 ECU per 100 kg , importo maggiorato , dal 1° novembre 1981 al 31 ottobre 1982 di 10,88 ECU per 100 kg » .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 3 dicembre 1981
Per il Consiglio
Il Presidente
T . KING
( 1 ) GU n . C 291 del 12 . 11 . 1981 , pag . 12 .
( 2 ) GU n . C 287 del 9 . 11 . 1981 , pag . 103 .
( 3 ) GU n . L 142 del 9 . 6 . 1977 , pag . 10 .
( 4 ) GU n . L 333 del 27 . 12 . 1979 , pag . 14 .
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