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Regolamento (CEE) n. 3556/81 della Commissione, dell'8 dicembre 1981, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 11.02 D V della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 356 del 11/12/1981 pag. 0025 - 0025
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 3 pag. 0095
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 9 pag. 0017
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 3 pag. 0095
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 9 pag. 0017
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3556/81 DELLA COMMISSIONE
dell ' 8 dicembre 1981
relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 11.02 D V della tariffa doganale comune
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 97/69 del Consiglio , del 16 gennaio 1969 , relativo alle misure da adottare per l ' applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ( 1 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione della Grecia , in particolare l ' articolo 3 ,
considerando che è necessario adottare disposizioni di natura tale da garantire l ' applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune per la classificazione tariffaria di un prodotto raccolto al momento della vagliatura dei grani di granturco , costituito da grani di granturco spezzati , deboli quantità di piccoli grani di granturco deformati nonchù da 4 a 5 % di altri grani coltivati , che presenta , in peso e sul prodotto secco , un tenore di amido ( determinato secondo il metodo polarimetrico Ewers modificato ) del 66,5 % ed un tenore di ceneri dell ' 1,7 % , avente un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglia di 2 mm . in proporzione inferiore al 95 % in peso ;
considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento ( CEE ) n . 950/68 del Consiglio ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3300/81 ( 3 ) , prevede la classificazione nella sottovoce 11.02 D V dei cereali di granturco soltanto spezzati ;
considerando che il prodotto della sprecie , data la presenza di deboli quantità di piccoli grani di granturco deformati nonchù di 4-5 % di altri grani coltivati , non ha perso le caratteristiche dei cereali di granturco soltanto spezzati della sottovoce 11.02 D V ;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Il prodotto raccolto al momento della vagliatura dei grani di granturco , costituito da grani di granturco spezzati , deboli quantità di piccoli grani di granturco deformati nonchù da 4 a 5 % di altri grani coltivati , che presenta , in peso e sul prodotto secco , un tenore di amido ( determinato secondo il metodo polarimetrico Ewers modificato ) del 66,5 % ed un tenore di ceneri dell ' 1,7 % , avente un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglia di 2 mm . in proporzione inferiore al 95 % in peso , rientra nella sottovoce della tariffa doganale comune :
11.02 . Semole , semolini , cereali mondati , perlati , spezzati , schiacciati o in fiocchi , escluso il riso della voce n . 10.06 ; germi di cereali , interi , schiacciati , in fiocchi o macinati :
D . Cereali soltanto spezzati :
V . di granturco
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , l ' 8 dicembre 1981 .
Per la Commissione
Karl-Heinz NARJES
Membro della Commissione
( 1 ) GU n . L 14 del 21 . 1 . 1969 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 172 del 22 . 7 . 1968 , pag . 1 .
( 3 ) GU n . L 335 del 23 . 11 . 1981 , pag . 1 .
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