N. L 354/52 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 16 . 12 . 83
REGOLAMENTO (CEE) N. 3556/83 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 1983
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto
trasformati e degli alimenti composti a base di cereali
e di riso conduce a fissare la restituzione ad un
importo che compensi il divario tra i prezzi nella
Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale ;
considerando che la situazione del mercato mondiale o
le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere
necessaria la differenziazione della situazione per certi
prodotti , a seconda della loro destinazione ;
considerando che, al fine di permettere il normale
funzionamento del regime delle restituzioni , occorre
applicare per il calcolo di queste ultime :
— per le monete che restano tra di esse all' interno di
uno scarto istantaneo massimo in contanti di
2,25 % , un tasso di conversione basato sul loro
tasso centrale ,
— per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in
contanti di ciascuna di tali monete , constatati
durante un periodo determinato , in rapporto alle
monete della Comunità di cui al trattino prece
dente ;
considerando che la restituzione deve essere fissata una
volta al mese e che può essere modificata nel periodo
intermedio ;
considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere de ! comitato di
gestione per i cereali ,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1451 /82 (2), in
particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regola
mento (CEE) n . 2727/75 la differenza tra i corsi o i
prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'arti
colo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti
nella Comunità può essere compensata mediante una
restituzione all'esportazione ;
considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regola
mento (CEE) n . 2746/75 del Consiglio , del 29 ottobre
1975, che definisce, nel settore dei cereali , le norme
generali relative alle concessioni delle restituzioni all'e
sportazione ed ai criteri di fissazione del loro impor
to (3), le restituzioni devono essere fissate tenendo
conto della situazione e della probabile evoluzione, da
una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi
prezzi sul mercato comunitario , e dall'altra dei prezzi
dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul
mercato mondiale ; che, conformemente allo stesso
articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali
una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal
punto di vista dei prezzi e degli scambi , e tener conto
inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni
previste nonché dell'opportunità di evitare perturba
zioni sul mercato comunitario ;
considerando che il regolamento (CEE) n . 2744/75 del
Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di
importazione e di esportazione dei prodotti trasformati
a base di cereali e di riso (4), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n . 4 1 4/83 (
specifici su cui deve essere fondato il computo della
restituzione per tali prodotti ;
considerando che l'applicazione di tali modalità alla
situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui
all'articolo 1 , lettera d), del regolamento (CEE) n .
2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n . 2744/75,
sono fissate agli importi di cui in allegato .
(') GU n . L 281 dell 1 . 11 . 1975 , pag . 1 .
( 2) GU n . L 164 del 14 . 6 . 1982 , pag . 1 .
( 3) GU n . L 281 dell' I . 11 . 1975 , pag . 78 .
(4) GU n . L 281 dell' i . 1 1 . 1975 , pag . 65 .
( 5) GU n . L 51 del 24 . 2 . 1983 , pag . 1 .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre
1983 .
16 . 12. 83 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 354/53
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1983 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 15 dicembre 1983 , che fissa le restituzioni applica
bili all'esportazione per il malto
(ECU/ t)
Numero della tariffa doganale comune Importo delle restituzioni
11.07 A I b) 45,22
11.07 A II b) 43,20
11.07 B 50,35
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