N. L 354/54 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 16. 12. 83
REGOLAMENTO (CEE) N. 3557/83 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 1983
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1451 /82 (2),
visto il regolamento (CEE) n . 2746/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei
cereali le norme generali relative alla concessione delle
restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai
quali viene fissato il loro importo (3),
visto il parere del comitato monetario ,
considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4,
del regolamento (CEE) n . 2727/75 , la restituzione
applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di
presentazione della domanda di titolo adeguata in
funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'e
sportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esporta
zione da effettuare durante il periodo di validità del
titolo ; che in questo caso deve essere applicato alla
restituzione un correttivo ;
considerando che il regolamento (CEE) n . 2744/75 del
Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime
d' importazione e d'esportazione dei prodotti trasfor
mati a base di cereali e di riso (4), modificato da ultimo
dal regolamento (CEE) n . 414/83 ( 5), ha consentito la
fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui
all'articolo 1 , lettera c), del regolamento (CEE) n .
2727/75 ;
considerando che il regolamento (CEE) n . 1281 /75 (6)
ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della
restituzione all'esportazione per i cereali e taluni
prodotti trasformati a base di cereali ;
considerando che in virtù di tale regolamento, per
fissare il correttivo per i cereali si deve tener conto
della situazione e delle prospettive d evoluzione a
termine sia per quanto riguarda le disponibilità di
cereali e i loro prezzi sul mercato comunitario, sia per
quanto riguarda le possibilità e condizioni di vendita
dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato
mondiale ; che, conformemente allo stesso regola
mento, occorre pure garantire al mercato dei cereali
una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul
piano dei prezzi e degli scambi, nonché tener conto
dell'aspetto economico delle esportazioni e della
necessità di evitare perturbazioni sul mercato comuni
tario ;
considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1 ,
lettera c), del regolamento (CEE) n . 2727/75 si devono
prendere in considerazione i criteri specifici definiti
all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n .
1281 /75 ;
considerando che la situazione del mercato mondiale o
le esigenze specifiche di taluni mercati possono
rendere necessaria la differenziazione del correttivo
secondo la destinazione ;
considerando che il correttivo deve essere fissato
contemporaneamente alla restituzione e secondo la
stessa procedura ; che nell' intervallo tra una fissazione
e l'altra esso può essere modificato ;
considerando che , per garantire il normale funziona
mento del regime dei correttivi , occorre applicare per
il calcolo di questi ultimi :
— per le monete che restano tra di esse all' interno di
uno scarto istantaneo massimo in contanti del
2,25 % , un tasso di conversione basato sul loro
tasso centrale ,
— per le altre monete , un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in
contanti di ciascuna di esse, rilevato durante un
periodo determinato rispetto alle monete della
Comunità di cui al trattino precedente ;
considerando che dalle suddette disposizioni risulta
che il correttivo deve essere fissato conformemente
all'allegato al presente regolamento ;
considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del comitato di
gestione per i cereali ,
') GU n . L 281 dell 1 . 11 . 1975 , pag . 1 .
2) GU n . L 164 del 14 . 6 . 1982 . pag. 1 .
4 ) GU n . L 281 dell' i . 11 . 1975 , pag . 65 .
5) GU n . L 51 del 24 . 2 . 1983 , pag . 1 .
6 GU n . L 131 del 22 . 5 . 1975 , pag . 15 .
16 . 12. 83 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 354/55
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate antici
patamente per le esportazioni di cereali di cui all'arti
colo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n . 2727/75
è fissato nell'allegato al presente regolamento .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre
1983 .
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1983 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 15 dicembre 1983 , che fissa il correttivo
applicabile alla restituzione per i cereali
(ECU/t )
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci
Corrente
12
1° term .
1
2° term .
2
3° term .
3
4° term .
4
5° term .
5
6° term .
6
10.01 B I Frumento tenero e frumento : I
per le esportazioni verso :
— la Cina 0 + 6,00 + 2,00 0 — 2,00 — 2,00 — 2,00
I — gli altri paesi terzi 0 0 — 4,00 — 6,00 — 8,00 — —
10.01 B II Frumento duro 0 0 0 — — — —
10.02 Segala 0 0 0 _ — — —
10.03 Orzo 0 0 0 0 0 — —
10.04 Avena 0 0 0 — — — —
10.05 B Granturco diverso dal granturco
ibrido destinato alla semina
10.07 C Sorgo — — — — — — —
11.01 A Farine di frumento tenero 0 0 0 0 0 — —
11.01 B Farine di segala 0 0 0 0 0 — —
1 1 .02 A I a) Semole e semolini di frumento
(grano duro) 0 0 0 0 0 — —
11.02 A I b) Semole e semolini di frumento
(grano tenero) 0 0 0 0 0 — —
NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n . 1124/77 (GU n . L 134 del 28 . 5 . 1977).
Full & Egal Universal Law Academy