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Regolamento (CEE) n. 3558/81 della Commissione, dell'8 dicembre 1981, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 71.16 A della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 356 del 11/12/1981 pag. 0028 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 3 pag. 0098
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 9 pag. 0020
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 3 pag. 0098
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 9 pag. 0020
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3558/81 DELLA COMMISSIONE
dell ' 8 dicembre 1981
relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 71.16 A della tariffa doganale comune
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 97/69 del Consiglio , del 16 gennaio 1969 , relativo ai provvedimenti da prendere per l ' applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ( 1 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione della Grecia , in particolare l ' articolo 3 ,
considerando che per garantire l ' applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune è opportuno prendere disposizioni concernenti la classificazione tariffaria di orecchini , anche confezionati in un imballaggio sterile , in acciaio dorato o argentato , costituiti da un gambo , fornito di capocchia decorativa e da una « guaina » , detto gambo essendo utilizzato per forare l ' orecchio mediante un apparecchio speciale che lo fissa al lobo dell ' orecchio ;
considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento ( CEE ) n . 950/68 del Consiglio ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3300/81 ( 3 ) , alla voce 71.16 comprende le minuterie di fantasia ed alla voce 90.17 gli strumenti ed apparecchi per la chirurgia ; che , per la classificazione degli articoli di cui trattasi possono essere prese in considerazione le suddette voci ;
considerando che tali articoli non richiedono in condizioni normali d ' uso , l ' intervento di un medico ai fini di stabilire una diagnosi , di prevenire una malattia oppure di curarla , ai sensi del primo paragrafo delle note esplicative del consiglio di cooperazione doganale , voce n . 90.17 ; che anche durante il periodo di cicatrizzazione , in cui essi servono parimenti ad impedire che i fori praticati si rimarginino , la funzione essenziale è quella di oggetto ornamentale ai sensi della nota 10 a ) del capitolo 71 ;
considerando che pertanto i suddetti orecchini rientrano nella voce 71.16 ; che essendo di metallo comune devono essere classificati nella sottovoce 71.16 A ;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Gli orecchini , anche confezionati in imballaggio sterile , in acciaio dorato o argentato , costituiti da un gambo fornito di capocchia decorativa e da una guaina , detto gambo essendo utilizzato per forare l ' orecchio mediante un apparecchio speciale , che lo fissa al lobo dell ' orecchio , devono essere classificati come segue nella tariffa doganale comune :
71.16 Minuterie di fantasia :
A . di metalli comuni
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , l ' 8 dicembre 1981 .
Per la Commissione
Karl-Heinz NARJES
Membro della Commissione
( 1 ) GU n . L 14 del 21 . 1 . 1969 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 172 del 22 . 7 . 1968 , pag . 1 .
( 3 ) GU n . L 335 del 23 . 11 . 1981 , pag . 1 .
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