Avis juridique important
Regolamento (CEE) n. 3559/81 della Commissione, dell'8 dicembre 1981, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 85.15 A III b) 2 della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 356 del 11/12/1981 pag. 0029 - 0030
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 3 pag. 0099
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 9 pag. 0021
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 3 pag. 0099
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 9 pag. 0021
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3559/81 DELLA COMMISSIONE
dell ' 8 dicembre 1981
relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 85.15 a III b ) 2 della tariffa dogonale comune
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 97/69 del consiglio , del 16 gennaio 1969 , relativo alle misure da adottare per l ' applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ( 1 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione della Grecia , in particolare l ' articolo 3 ,
considerando che , al fine di garantire l ' applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune occorre adottare disposizione relative alla classificazione tariffaria di radio-sveglie ad alimentazione di rete , composte da una cassa in materia plastica che contiene un apparecchio radio ed un orologio elettronico al quarzo che può porre in funzione la radio all ' ora prestabilita ; che le radio-sveglie sono inoltre dotate di una scala di regolazione , di un indicatore LED e di vari interruttori e tasti che consentono la relazione della radio e dell ' orologio ;
considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento ( CEE ) n . 950/68 del Consiglio ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3300/81 ( 3 ) , contempla nella sottovoce 85.15 A III b ) 2 gli apparecchi riceventi ( non compresi nelle sottovoci precedenti ) , anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono e nella sottovoce 91.04 a gli orologi , pendole , sveglie e simili apparecchi di orologeria con movimento diverso da quello degli orologi tascabili , elettrici o elettronici ; che ai fini della classificazione delle radiosveglie succitate possono essere prese in considerazione le sottovoci suddette ;
considerando che la radio può essere accesa indifferentemente sia mediante l ' orologeria dell ' apparecchio sia con un tasto indipendente , appositamente previsto a tale scopo ;
considerando che , per gli apparecchi di cui trattasi , il valore delle due parti componenti non può essere considerato come un criterio di apprezzamento determinante ; che , viceversa , la presentazione degli apparecchi , la loro funzione come pure le molteplici possibilità di ricevimento ( quanto alle gamme d ' onda a alle stazioni ) offerti dalla parte radio fanno sì che quest ' ultima appare come la parte principale rispetto all ' orologeria ; che , di conseguenza , è la parte radio che conferisce all ' insieme il suo carattere essenziale ;
considerando che tali apparecchi non possono quindi rientrare nella sottovoce 91.04 A , ma devono essere classificati , in conformità della regola generale 3 b ) per l ' interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune , nella sottovoce 85.15 A III b ) 2 ;
considerando che le misure previste regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Le radio-sveglie ad alimentazione di rete , composte da una cassa in materia plastica che contiene un apparecchio radio ed in orologio elettronico al quarzo che può porre in funzione la radio all ' ora prestabilita , e dotate inoltre di scala di regolazione , di un indicatore LED e di vari interruttori a tasti per la regolazione della radio e dell ' orologio , rientrano nella seguente sottovoce della tariffa doganale comune :
85.15 Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione ( compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono ) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida , di radiorilevazione , di radioscandaglio e di radiotelecomando :
A . Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione ( compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono ) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione :
III . Apparecchi riceventi , anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono :
b ) altri :
2 . non nominati
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , l ' 8 dicembre 1981 .
Per la Commissione
Karl-Heinz NARJES
Membro della Commissione
( 1 ) GU n . L 14 del 21 . 1 . 1969 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 172 del 22 . 7 . 1968 , pag . 1 .
( 3 ) GU n . L 335 del 23 . 11 . 1981 , pag . 1 .
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