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Regolamento (CEE) n. 3561/81 della Commissione, del 10 dicembre 1981, relativo alla nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa
Gazzetta ufficiale n. L 356 del 11/12/1981 pag. 0032
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3561/81 DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 1981
relativo alla nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 1736/75 del Consiglio , del 24 giugno 1975 , relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa ( 1 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 2845/77 ( 2 ) , in particolare gli articoli 36 e 41 , lettera b ) ,
considerando che all ' articolo 35 il regolamento ( CEE ) n . 1736/75 richiede l ' elaborazione dei dati secondo la versione in vigore della nomenclatura dei paesi riportata nell ' allegato C ;
considerando che l ' articolo 36 del suddetto regolamento impone alla Commissione di pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee la nomenclatura dei paesi nella versione valida a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno ;
considerando che la versione della nomenclatura valida a decorrere dal 1 ° gennaio 1981 era allegata al regolamento ( CEE ) n . 3488/80 della Commissione ( 3 ) ; che , non essendo stata oggetto di alcun aggiornamento , detta versione può essere del pari considerata valida a decorrere dal 1° gennaio 1982 ;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della statistica del commercio estero ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
La nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri stessa nella versione allegata al regolamento ( CEE ) n . 3488/80 è valida a decorrere dal 1° gennaio 1982 .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 10 dicembre 1981 .
Per la Commissione
Michael O ' KENNEDY
Membro della Commissione
( 1 ) GU n . L 183 del 14 . 7 . 1975 , pag . 3 .
( 2 ) GU n . L 329 del 22 . 12 . 1977 , pag . 3 .
( 3 ) GU n . L 365 del 31 . 12 . 1980 , pag . 4 .
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