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Regolamento (CEE) n. 3564/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, relativo all' applicazione della decisione n. 3/80 del comitato misto CEE-Svezia che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, per tener conto dell' adesione della Repubblica ellenica alla Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 385 del 31/12/1980 pag. 0013 - 0013
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 13 pag. 0015
REGOLAMENTO (CEE) N. 3564/80 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1980 relativo all'applicazione della decisione n. 3/80 del comitato misto CEE-Svezia che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, per tener conto dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia [1] è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1º gennaio 1973;
[1] GU n. L 300 del 31.12.1972, pag. 97.
considerando che l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Regno di Svezia, dall'altro [2], è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1º gennaio 1974;
[2] GU n. L 350 del 19.12.1973, pag. 91.
considerando che, in conformità degli articoli 11 e 9 rispettivamente dei protocolli che sono stati allegati ai suddetti accordi a seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità e che ne formano parte integrante, il comitato misto CEE-Svezia ha adottato la decisione n. 3/80 che modifica il protocollo n. 3, per tener conto dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità;
considerando che occorre applicare nella Comunità la suddetta decisione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia la decisione n. 3/80 del comitato misto è applicabile nella Comunità.
Il testo della decisione è allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1981.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1980.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. SANTER
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