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Regolamento (CEE) n. 3574/83 del Consiglio del 12 dicembre 1983 che fissa, per la campagna di pesca 1984, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all' industria conserviera
Gazzetta ufficiale n. L 356 del 20/12/1983 pag. 0005 - 0005
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3574/83 DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 1983
che fissa, per la campagna di pesca 1984, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione,
considerando che l'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3796/81 prevede che venga fissato un prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera;
considerando che, sulla base dei criteri definiti all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento citato, occorre aumentare il prezzo per la campagna di pesca 1984,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il prezzo alla produzione comunitaria della campagna di pesca 1o gennaio - 31 dicembre 1984 per i tonni destinati all'industria conserviera e la categoria cui esso si riferisce è fissato come segue:
1.2.3 // // // // Prodotto // Caratteristiche commerciali // Prezzo alla produzione comunitaria (in ECU/t) // // // // Tonno albacora // Pesce intero, di peso superiore a 10 kg/pezzo // 1 351 // // //
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1984.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1983.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. SIMITIS
(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
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