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Regolamento (CEE) n. 3574/86 della Commissione del 24 novembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 2806/79 relativo a determinate comunicazioni reciproche tra gli Stati membri e la Commissione nel settore delle carni suine
Gazzetta ufficiale n. L 331 del 25/11/1986 pag. 0009 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 22 pag. 0063
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 22 pag. 0063
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3574/86 DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 1986
che modifica il regolamento (CEE) n. 2806/79 relativo a determinate comunicazioni reciproche tra gli Stati membri e la Commissione nel settore delle carni suine
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86 (2), in particolare l'articolo 22,
considerando che dal 1o agosto 1986 le quotazioni dei suini macellati sono fissate nella Comunità in base alla tabella comunitaria di classificazione dei suini definita dal regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio (3); che, tuttavia, gli Stati membri possono, sino al 31 dicembre 1988, continuare ad applicare, invece della suddetta tabella, quella stabilita dal regolamento (CEE) n. 2760/75 del Consiglio (4);
considerando che il regolamento (CEE) n. 2806/79 della Commissione (5) prevede determinate comunicazioni reciproche tra gli Stati membri e la Commissione per quanto concerne i prezzi nel settore delle carni suine; che tale regolamento dev'essere modificato, tenuto conto del regolamento (CEE) n. 2342/86 della Commissione, del 25 luglio 1986, relativo alla fase di commercializzazione cui si riferisce la media dei prezzi dei suini macellati e recante norme transitorie d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3220/84 (6), che definisce nuovamente le basi per la determinazione del prezzo medio di mercato dei suini macellati;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2806/79 è modificato come segue:
1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal seguente testo:
« a) le quotazioni stabilite in conformità del regolamento (CEE) n. 2342/82 (1).
(1) GU n. L 203 del 26. 7. 1986, pag. 18 ».
2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:
« Articolo 2
Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione una volta al mese per il mese precedente:
- in caso di applicazione del regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio (1), la media delle quotazioni dei suini macellati per le qualità commerciali da E a P di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del suddetto regolamento;
- in caso di applicazione del regolamento (CEE) n. 2760/75, la media delle quotazioni dei suini macellati per le qualità commerciali da E a IV di cui all'allegato I del suddetto regolamento.
(1) GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1 ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.
(3) GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1.
(4) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 10.
(5) GU n. L 319 del 14. 12. 1979, pag. 17.
(6) GU n. L 203 del 26. 7. 1986, pag. 18.
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