N. L 357/20 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 12. 12. 81
REGOLAMENTO (CEE) N. 3575/81 DELLA COMMISSIONE
dell' I 1 dicembre 1981
che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Commissione ha conoscenza conduce a modificare i
prelievi attualmente in vigore conformemente all'alle
gato del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, para
grafo 1 , del regolamento (CEE) n . 1785/81 sono fissati,
per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo
zucchero bianco, nell'allegato.
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 1785/81 del Consiglio,
del 30 giugno 1981 , relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore dello zucchero ('), in particolare
l'articolo 16, paragrafo 8 ,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione
di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati
fissati dal regolamento (CEE) n . 1808/81 (2), modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n . 3534/81 (3) ;
considerando che l'applicazione delle modalità di cui
al regolamento (CEE) n . 1808/81 ai dati di cui la
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 12 dicembre
1981 .
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, 111 dicembre 1981 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER .
Membro della Commissione
(') GU n. L 177 dell' i . 7. 1981 , pag. 4.
0 GU n. L 181 del 2. 7. 1981 , pag. 24.
0 GU n. L 355 del 10 . 12. 1981 , pag. 50 .
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, dell 11 dicembre 1981 , che fissa i prelievi all'importa
zione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio
(ECU/ 100 kg)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci Importo
del prelievo
17.01 Zùccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido :
Á. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati
B. Zuccheri greggi
27,32
1 9,83 (')
(') Il presente importo e applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 % . Se il
rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 % , l' importo del prelievo applica
bile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n . 837/68 .
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