12. 12. 81 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 357/21
REGOLAMENTO (CEE) N. 3576/81 DELLA COMMISSIONE
dell'I 1 dicembre 1981
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello
zucchero greggio, come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, restituzioni ali esportazione, attualmente vigenti ,
conformemente all'allegato al presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui
all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettera a), del regolamento
(CEE) n . 1785/81 , come tali e non denaturati, fissate
nell'allegato del regolamento (CEE) n . 3522/81 , sono
modificate conformemente agli importi di cui in alle
gato al presente regolamento.
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio,
del 30 giugno 1981 , relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore dello zucchero ('), in particolare
l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,
considerando che le restituzioni applicabili all'esporta
zione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio
sono state fissate dal regolamento (CEE) n . 3522/81 (2) ;
considerando che l'applicazione delle modalità di cui
al regolamento (CEE) n . 3522/81 ai dati di cui la
Commissione ha conoscenza conduce a modificare le
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 12 dicembre
1981 .
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, 111 dicembre 1981 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(') GU n. L 177 dell' i . 7 . 1981 , pag. 4.
(2) GU n . L 353 del 9 . 12. 1981 , pag. 29 .
N. L 357/22 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 12. 12. 81
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, dell' ll dicembre 1981 , che modifica le restituzioni
all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali
(ECU/100 kg)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci Importodella
restituzione
17.01 Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :
A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati :
(I) Zuccheri bianchi :
(a) zuccheri canditi 22,66
(b) altri 22,00
(II) Zuccheri aromatizzati o colorati ottenuti a partire da :
(a) zucchero bianco 22,66
(b) zucchero greggio 20,85 (')
B. Zuccheri greggi :
II . altri :
(a) zuccheri canditi 20,85 O
(b) altri zuccheri greggi 18,00 (»)
(') Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 % . Se il
rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 % , l'importo della restituzione appli
cabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento
(CEE) n . 766/68 .
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