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Regolamento (CEE) n. 3578/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 338/79 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate
Gazzetta ufficiale n. L 359 del 15/12/1981 pag. 0006 - 0007
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 23 pag. 0218
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 23 pag. 0218
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3578/81 DEL CONSIGLIO
del 3 dicembre 1981
che modifica il regolamento ( CEE ) n . 338/79 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,
vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,
considerando che il periodo transitorio previsto dall ' articolo 12 , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 338/79 ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3456/80 ( 5 ) , si è rivelato insufficiente per consentire agli elaborati di taluni v.s.q.p.r.d . italiani di adattarsi sul piano tecnico e commerciale ad un processo di elaborazione con un invecchiamento di nove messi ; che per altri v.s.q.p.r.d . prodotti in Italia una tale durata non è tuttavia appropriata , date le caratteristiche qualitative di questi vini ; che sarà dunque opportuno che il Consiglio stabilisca l ' elenco dei vini in questione , ma che intanto ed in attesa di una migliore valutazione degli aspetti tecnici del problema , conviene prorogare di due anni il periodo transitorio sopra menzionato , precisando peraltro che la deroga si applica soltanto ai v.s.q.p.r.d . definiti da una regolamentazione nazionale adottata anteriormente al 1° settembre 1981 ;
considerando che le disposizioni tedesche che disciplinano l ' uso della menzione « Einswein » sono concepite in modo tale che sembra più opportuno far figurare tale menzione tra quelle specifiche tradizionali ;
considerando che , per facilitare la commercializzazione di taluni v.q.p.r.d . francesi , occorre prevedere la possibilità di utilizzare la menzione « Denominazione di origine » insieme alla menzione specifica tradizionale « vino delimitato di qualità superiore » ;
considerando che , a norma dell ' articolo 16 , paragrafo 4 , secondo comma , del regolamento citato , taluni nomi di regioni viticole possono essere utilizzati , per un periodo transitorio che scade il 31 agosto 1981 , simultaneamente per la designazione dei vini da tavola e dei v.q.p.r.d . ; che tale periodo si è rivelato insufficiente per consentire gli adattamenti necessari delle disposizioni rinviare tale data di cinque anni ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Il regolamento ( CEE ) n . 338/79 è modificato come segue :
1 . Il testo dell ' articolo 8 , paragrafo 2 , primo comma , è sostituito dal seguente :
« 2 . Qualora le condizioni climatiche lo richiedano in una delle zone viticole di cui all ' articolo 7 , gli Stati membri interessati possono autorizzare l ' aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ( effettivo o potenziale ) dell ' uva fresca del mosto d ' uva , del mosto d ' uva parzialmente fermentato , del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un v.q.p.r.d . » .
2 . Il testo dell ' articolo 12 , paragrafo 5 , è sostituito dal seguente :
« 5 . In deroga al paragrafo 3 , la durata del processo di elaborazione dei v.s.q.p.r.d . prodotti in Italia e la cui elaborazione è iniziata anteriormente al 1° settembre 1983 può essere inferiore a nove messi , ma non inferiore a sei mesi , purchù il v.s.q.p.r.d . in causa sia stato definito da una regolamentazione nazionale adottata anteriormente al 1° settembre 1981 .
Il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , adotta , anteriormente al 1° settembre 1983 , un elenco positivo e limitativo dei v.s.q.p.r.d . prodotti in Italia , le cui caratteristiche qualitative rendono necessario un periodo di elaborazione inferiore a quello previsto al paragrafo 3 » .
3 . All ' articolo 16 :
a ) il testo del paragrafo 2 , lettere a ) e b ) , è sostituito dal seguente :
« a ) per la Repubblica federale di Germania :
le indicazioni del nome della regione di provenienza dei vini accompagnate dalla denominazione « Qualitaetswein » o dalla denominazione « Qualitaetswein mit Praedikat » unite ad una delle seguenti menzioni : « Kabinett » , « Spaetlese » , « Auslese » , « Beerenauslese » , « Trockenbeerenauslese » o « Eiswein » ;
( 1 ) GU n . C 206 del 14 . 8 . 1981 , pag . 11 .
( 2 ) GU n . C 327 del 14 . 12 . 1981 .
( 3 ) GU n . C 310 del 30 . 11 . 1981 , pag . 9 .
( 4 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 48 .
( 5 ) GU n . L 360 del 31 . 12 . 1980 , pag . 18 .
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