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Regolamento (CEE) n. 3578/83 della Commissione del 15 dicembre 1983 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cloruro di colina originario della Repubblica democratica tedesca e della Romania
Gazzetta ufficiale n. L 356 del 20/12/1983 pag. 0012 - 0014
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3578/83 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 1983
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cloruro di colina originario della Repubblica democratica tedesca e della Romania
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/82 (2), in particolare l'articolo 11,
previa consultazione del comitato consultivo ai sensi del regolamento suddetto,
considerando quanto segue:
A. Procedura
(1) Nell'aprile 1983 la Commissione ha ricevuto un ricorso presentato dal Consiglio europeo delle federazioni delle industrie chimiche (CEFIC) a nome dei produttori comunitari di cloruro di colina i quali, complessivamente, rappresentano quasi tutta la produzione comunitaria del prodotto in oggetto. Il ricorso conteneva elementi di prova riguardo alle pratiche di dumping ed al notevole pregiudizio da esse derivante, che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3), la Commissione ha pertanto annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di cloruro di colina, di cui alla sottovoce ex 29.24 B della tariffa doganale comune corrispondente al codice Nimexe ex 29.24-90, originario della Repubblica democratica tesca (RDT) e della Romania, ed ha iniziato un'indagine.
(2) La Commissione ha informato ufficialmente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori ed i ricorrenti, ed ha fornito alle parti direttamente interessate la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere un'audizione.
Tutti i produttori comunitari noti, gli esportatori interessati ed alcuni importatori hanno espresso il loro punto di vista per iscritto. Entrambi i paesi esportatori hanno chiesto ed ottenuto di essere intesi verbalmente.
Gli acquirenti comunitari o le ditte che lavorano il cloruro di colina non hanno presentato direttamente, né indirettamente, alcun parere.
(3) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una volutazione preliminare ed ha effettuato controlli in loco presso i seguenti produttori comunitari:
UCB SA, Bruxelles, AKZO Zout Chemie BV, Amsterdam, Industria chimica del Ticino SpA, Novara, e PCUK SA, Parigi, nonché presso i seguenti produttori statunitensi:
Syntex, Springfield, MO e International Minerals and Chemicals Corporation, Mundelein, Ill.
La Commissione ha chiesto ed ottenuto relazioni scritte dettagliate da tutti i produttori comunitari conosciuti dagli esportatori interessati e da taluni importatori, ed ha controllato, ove necessario, le informazioni fornitele. L'indagine relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo aprile 1982 - aprile 1983.
B. Valore normale
(4) Per stabilire se le importazioni provenienti dalla RDT e dalla Romania sono effettuate in regime di dumping, la Commissione ha dovuto tener presente che tali paesi non hanno un'economia di mercato ed ha pertanto basato i suoi accertamenti sul valore normale di un paese ad economia di mercato; i ricorrenti hanno proposto il mercato statunitense. Un esportatore ha contestato la proposta sostenendo che sul mercato statunitense la concorrenza è scarsa o nulla e che il governo di questo paese svolge una crescente funzione di controllo nei confronti di questo e di altri settori industriali, al punto che gli Stati Uniti non possono più essere considerati come un paese ad economia di mercato in base al quale poter stabilire un valore normale. Detto esportatore ha suggerito di utilizzare come paese analogo il Giappone, ma non ha presentato informazioni relative al mercato del cloruro di colina in quel
paese. A seguito di un'indagine preliminare, la Commissione ritiene invece che sul mercato di cloruro di colina degli Stati Uniti esista una forte concorrenza interna, nonché livelli di prezzi ragionevolmente proporzionati ai costi di produzione. Tra gli esportatori interessati ed i produttori statunitensi non sembrano inoltre esservi grandi differenze per quanto riguarda i processi produttivi o la scala di produzione, e la Commissione è soddisfatta che i produttori siano essenzialmente gli stessi. La Commissione ritiene inoltre che i prezzi interni praticati in altri paesi a economia di mercato, come il Giappone, non siano inferiori a quelli praticati negli Stati Uniti durante il periodo di riferimento. La Commissione ha pertanto concluso che è opportuno e realistico determinare il valore normale sulla base dei prezzi interni vigenti negli Stati Uniti.
C. Prezzi all'esportazione
(5) I prezzi all'esportazione sono stati stabiliti sulla base dei prezzi effettivamente pagati o da pagare all'esportazione nella Comunità.
D. Raffronto
(6) Paragonando il valore normale con i prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto conto, ove necessario, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, particolarmente condizioni e modalità di vendita, non essendoci indicazioni relative a sensibili differenze per quanto riguarda le caratteristiche fisiche dei prodotti.
Tutti i raffronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica.
E. Margini
(7) Il suddetto esame preliminare dei fatti rivela l'esistenza di pratiche di dumping da parte degli esportatori tedeschi e rumeni, il cui margine è pari all'importo per il quale il valore normale stabilito in precedenza supera il prezzo all'esportazione nella Comunità.
L'entità dei margini varia a seconda dell'esportatore e dello Stato membro importatore interessato; la media ponderata del margine per ciascuno degli esportatori oggetto di indagine è la seguente:
- RDT 77 %
- Romania 41 %
F. Pregiudizio
(8) Per quanto riguarda il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping, dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta che le importazioni nella Comunità di cloruro di colina provenienti dalla RDT e dalla Romania sono passate da 3 900 t a 5 800 t nel periodo 1980-1982, con un conseguente aumento della quota di mercato detenuta dai paesi esportatori, la quale è passata dal 19 al 25 % nel medesimo periodo.
Nel periodo dell'indagine i prezzi di rivendita delle importazioni sono stati inferiori fino ad un massimo del 23 % a quelli praticati dai produttori comunitari. I prezzi di rivendita di queste importazioni sono stati inferiori a quelli necessari per coprire i costi sostenuti dai produttori comunitari e per fornire loro un utile adeguato.
(9) Di conseguenza, nonostante un leggero aumento della produzione, i ricorrenti hanno subito una riduzione della loro quota di mercato. I prezzi praticati dai ricorrenti hanno subito la pressione dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping risolvendosi in forti perdite finanziarie durante il periodo di riferimento.
(10) La Commissione ha esaminato se il pregiudizio sia stato causato da altri fattori, quali importazioni di orgine diversa da quella dei due paesi in causa, ed è stato appurato che detti fattori non hanno colpito i produttori comunitari in maniera significativa. Di conseguenza, il forte aumento delle importazioni oggetto di dumping e dei relativi prezzi di vendita nella Comunità hanno indotto la Commissione a stabilire che gli effetti delle importazioni in regime di dumping di cloruro di colina originario della RDT e della Romania, considerati singolarmente, hanno provocato un notevole pregiudizio all'industria comunitaria interessata.
G. Interesse comunitario
(11) La Commissione ha esaminato se l'instaurazione di misure protettive risponda agli interessi comunitari ed ha concluso che, viste le gravi difficoltà incontrate dai ricorrenti, è necessario intraprendere un'azione. Al fine di evitare un ulteriore pregiudizio durante la rimanente durata della procedura, tale azione dovrebbe consistere in un dazio antidumping provvisorio.
H. Aliquota del dazio
(12) Considerata l'entità del pregiudizio, l'aliquota del dazio dovrebbe essere inferiore ai margini di dumping accertati in via provvisoria, ma sufficiente ad eliminare il pregiudizio arrecato. Avendo tenuto conto del prezzo di vendita necessario a fornire ai produttori comunitari più rappresentativi un utile adeguato, come pure del prezzo d'acquisto sostenuto dagli importatori comunitari, nonché dei costi e dei margini di utile, la Commissione ha stabilito che il dazio necessario per eliminare il pregiudizio è del 27 % per le importazioni dei prodotti tedeschi e del 17 % per i prodotti rumeni.
(13) Occorre fissare una scadenza entro la quale le parti interessate possano comunicare il loro parere e chiedere di essere intese verbalmente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cloruro di colina di cui alla sottovoce ex 29.24 B della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 29.24-90, originario della Repubblica democratica tedesca e della Romania.
2. L'importo del dazio è pari alle seguenti percentuali del prezzo per tonnellata netta, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto:
a) 27 % per il cloruro di colina originario della Repubblica democratica tedesca;
b) 17 % per il cloruro di colina originario della Romania.
I prezzi franco frontiera comunitaria sono netti se le condizioni di vendita stabiliscono che il pagamento deve aver luogo entro un periodo di trenta giorni dalla data della spedizione; essi sono aumentati o diminuiti dell'1 % per ogni mese che superi o anticipi il termine di pagamento.
3. Ai fini del presente regolamento, per « prodotto » si intende il cloruro di colina puro al 100 %.
4. Al dazio si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
5. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una cauzione pari all'importo del dazio provvisorio.
Articolo 2
Lasciate impregiudicate le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 3017/79, le parti interessate possono comunicare il loro punto di vista e chiedere di essere intese verbalmente dalla Commissione entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 3017/79, il presente regolamento si applica fino a che il Consiglio non abbia approvato misure definitive e, comunque, per un periodo massimo di quattro mesi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1983.
Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente
(1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9.
(3) GU n. C 109 del 23. 4. 1983, pag. 3.
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