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Regolamento (CEE) n. 3579/83 della Commissione del 15 dicembre 1983 che estende la durata di validità del controllo retrospettivo sulle importazioni di calzature nella Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 356 del 20/12/1983 pag. 0015 - 0015
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 28 pag. 0173
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 28 pag. 0176
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3579/83 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 1983
che estende la durata di validità del controllo retrospettivo sulle importazioni di calzature nella Comunità
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune per le importazioni (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
visti i regolamenti (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile per le importazioni da paesi a commercio di Stato e (CEE) n. 1766/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile per le importazioni dalla Repubblica popolare cinese (2), e rispettivamente l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 10, paragrafo 4,
previe consultazioni nell'ambito dei comitati previste dall'articolo 5 dei suddetti regolamenti,
considerando che, con decisione 78/560/CEE (3), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2854/79 (4), la Commissione ha istituito un controllo retrospettivo sulle importazioni di calzature nella Comunità;
considerando che, con regolamento (CEE) n. 3384/82 (5), la durata di validità di tale decisione è stata estesa fino al 31 dicembre 1983;
considerando che persistono le ragioni che hanno condotto la Commissione a prendere detti provvedimenti, cioè la notevole pressione esercitata dalle importazioni nella Comunità di calzature e il rischio di un grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti similari o direttamente concorrenti;
considerando che è pertanto necessario prorogare il controllo retrospettivo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La durata di validità della decisione 78/560/CEE è estesa sino al 31 dicembre 1984.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1984 ed è applicabile sino al 31 dicembre 1984.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1983.
Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente
(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 195 del 30. 6. 1982, pag. 1 e 21.
(3) GU n. L 188 dell'11. 7. 1978, pag. 28.
(4) GU n. L 323 del 19. 12. 1979, pag. 6.
(5) GU n. L 356 del 17. 12. 1982, pag. 13.
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