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Regolamento (CEE) n. 3581/81 della Commissione, del 14 dicembre 1981, relativo al limite statistico per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa
Gazzetta ufficiale n. L 359 del 15/12/1981 pag. 0012 - 0013
edizione speciale spagnola: capitolo 16 tomo 1 pag. 0078
edizione speciale portoghese: capitolo 16 tomo 1 pag. 0078
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3581/81 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 1981
relativo al limite statistico per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 1736/75 del Consiglio , del 24 giugno 1975 , relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa ( 1 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 2845/77 ( 2 ) , in particolare gli articoli 24 e 41 ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 1445/72 del Consiglio , del 24 aprile 1972 , relativo alla nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa ( Nimexe ) ( 3 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 3065/75 ( 4 ) , in particolare l ' articolo 5 , paragrafi 2 e 3 ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 3180/78 del Consiglio , del 18 dicembre 1978 , che modifica il valore dell ' unità di conto utilizzata dal Fondo europeo di cooperazione monetaria ( 5 ) , ormai denominata ECU ,
visto il regolamento ( CEE , Euratom ) n . 3308/80 del Consiglio , del 16 dicembre 1980 , relativo alla sostituzione dell ' ECU all ' unità di conto europea negli atti comunitari ( 6 ) ,
considerando che dall ' adozione del regolamento ( CEE ) n . 2845/77 del Consiglio , l ' evoluzione dei prezzi è stata tale che si rende necessario aumentare il limite statistico da 300 a 400 ECU al fine di consentire agli Stati membri di omettere la registrazione statistica degli invii di valore inferiore , qualora per motivi di economia desiderino far uso di tale facoltà ;
considerando che è opportuno convertire nelle varie valute nazionali il limite statistico fissato in ECU ; che il tasso di conversione delle singole valute nazionali rispetto all ' unità di conto europea varia quotidianamente ; che , per la determinazione del valore del limite statistico , è necessario applicare un tasso di conversione fisso ; che quest ' ultimo puo basarsi sui tassi di cambio medi registrati nel periodo luglio 1980 - giugno 1981 ;
considerando che a scopo di semplificazione , occorre arrotondare gli importi in tal modo calcolati ;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della statistica del commercio estero .
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Il limite statistico ai sensi dell ' articolo 24 del regolamento ( CEE ) n . 1736/75 , espresso in valore , è fissato a 400 ECU .
Articolo 2
Il limite statistico fissato dall ' articolo 1 , espresso nelle valute nazionali non puo superare :
- per la Danimarca : * 3 100 Dkr , *
- per la Francia : * 2 400 FF , *
- per la Germania : * 1 000 DM , *
- per la Grecia : * 24 500 Dr , *
- per l ' Irlanda : * 275 £ Irl , *
- per l ' Italia : * 500 000 Lit , *
- per i Paesi Bassi : * 1 100 Fl , *
- per il Regno Unito : * 225 £ , *
- per l ' Unione economica belgo-Lussemburghese : * 16 500 FB/Flux . *
Articolo 3
Il presente regolamento si applica per la prima volta alle statistiche che vertono sui dati relativi all ' anno 1982 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 14 dicembre 1981 .
Per la Commissione
Michel O ' KENNEDY
Membro della Commissione
( 1 ) GU n . L 183 del 14 . 7 . 1975 , pag . 3 .
( 2 ) GU n . L 329 del 22 . 12 . 1977 , pag . 3 .
( 3 ) GU n . L 161 del 17 . 7 . 1972 , pag . 1 .
( 4 ) GU n . L 307 del 27 . 11 . 1975 , pag . 1 .
( 5 ) GU n . L 379 del 30 . 12 . 1978 , pag . 1 .
( 6 ) GU n . L 345 del 20 . 12 . 1980 , pag . 1 .
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