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Regolamento (CEE) n. 3582/83 della Commissione del 19 dicembre 1983 recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 3800/81 che stabilisce la classificazione delle varietà di viti
Gazzetta ufficiale n. L 356 del 20/12/1983 pag. 0018 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 17 pag. 0023
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 29 pag. 0152
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 17 pag. 0023
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 29 pag. 0152
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3582/83 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1983
recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 3800/81 che stabilisce la classificazione delle varietà di viti
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1595/83 (2), in particolare l'articolo 31, paragrafo 4,
considerando che la classificazione delle varietà di viti ammesse alla coltivazione nella Comunità è stata stabilita da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3800/81 della Commissione, del 16 dicembre 1981 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2060/83 (4);
considerando che, dall'esperienza acquisita, risulta che i vini ottenuti da determinate varietà di viti per uva da vino, che figurano da cinque anni nella classe delle varietà autorizzate per talune unità amministrative italiane, possono essere considerati come normalmente di buona qualità; che è pertanto appropriato classificare tale varietà tra le varietà raccomandate per le stesse unità amministrative in conformità con il disposto dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 347/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti (5);
considerando che l'attitudine alla coltura di una varietà di viti per uva da vino, che figura da almeno cinque anni nella classe delle varietà provvisoriamente autorizzate per talune unità amministrative italiane, è stata riconosciuta soddisfacente; che è pertanto opportuno classificare dette varietà definitivamente tra le varietà di viti autorizzate per la stessa unità amministrativa, conformemente al disposto dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 347/79;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81 è modificato in conformità delle indicazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1983.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 48.
(3) GU n. L 381 del 31. 12. 1981, pag. 1.
(4) GU n. L 202 del 26. 7. 1983, pag. 15.
(5) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 75.
ALLEGATO
Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81, titolo I, sottotitolo I, il punto V « Italia » è modificato come segue (l'inserimento delle varietà di viti ha luogo nel posto indicato per ordine alfabetico):
30. Provincia di Gorizia:
a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Sylvaner verde B;
b) nella classe delle varieà di viti autorizzate viene soppressa la varietà Sylvaner verde B.
33. Provincia di Udine:
a) nella classe delle varietà di viti raccomandate vengono aggiunte le varietà Pignolo N, Schioppettino N e Tazzelenghe N;
b) nella classe delle varietà di viti autorizzate:
- vengono soppresse le varietà Pignolo N, Schioppettino N e Tazzelenghe N;
- viene soppresso il segno (**) dopo la varietà Gamay N.
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