20 . 12. 83 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 356/21
REGOLAMENTO (CEE) N. 3584/83 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1983
che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 1035/72 del Consiglio,
del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ('),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n .
2004/83 (2), in particolare l'articolo 30 , paragrafo 5,
considerando che le restituzioni applicabili all'esporta
zione nel settore degli ortofrutticoli sono state fissate
nel regolamento (CEE) n . 3235/83 (3) ;
considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri
e delle modalità, richiamate nel regolamento (CEE)
n . 3235/83 ai dati di cui la Commissione è ora a cono
scenza, induce a modificare le restituzioni all'esporta
zione attualmente vigenti , come indicato nell allegato
al presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione, come tali , nel settore
degli ortofrutticoli fissate nell'allegato del regolamento
(CEE) n . 3235/83 sono modificate come indicato
nell'allegato del presente regolamento .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1984.
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1983 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(') GU n . L 118 del 20 . 5 . 1972, pag. 1 .
( 2) GU n . L 198 del 21 . 7 . 1983 , pag. 2 .
( 3) GU n . L 319 del 17 . 1 1 . 1983 , pag. 30 .
v
N. L 356/22 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 20 . 12. 83
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 1983 , che modifica le restituzioni
all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli
(ECU/ 100 kg peso netto)
Numero della
tariffa doganale
comune
Designazione delle merci
Ammontare
della
restituzione
ex 07.01 M
ex 08.02 A I
ex 08.02 B
ex 08.02 C
ex 08.04 A I
ex 08.05 A II
ex 08.05 B
ex 08.05 G
ex 08.05 G
ex 08.06 A II
Pomodori delle categorie Extra, I e II
Arance dolci, fresche :
per le esportazioni delle varietà Biondo comune e Sanguigno
comune, delle categorie Extra, I e II :
— verso i paesi o gli Stati ad economia pianificata dell'Europa
centrale ed orientale
— verso le altre destinazioni
per le esportazioni delle altre varietà delle categorie Extra, I e II :
— verso i paesi o gli Stati ad economia pianificata dell'Europa
centrale ed orientale
— verso le altre destinazioni
Mandarini freschi , delle categorie Extra, I e II
Limoni freschi delle categorie Extra, I e II
per le esportazioni verso :
— i paesi o Stati ad economia pianificata dell'Europa centrale ed
orientale
— le altre destinazioni
Uve da tavola :
— fresche, prodotte in pieno campo, delle categorie Extra e I
— fresche, prodotte in serra, delle categorie Extra e I
Mandorle sgusciate , escluse le mandorle amare
Noci comuni in guscio
Nocciole in guscio
Nocciole sgusciate
Mele delle categorie Extra, I e II, escluse le mele da sidro
per le esportazioni verso :
— il Botswana, il Lesotho, lo Swaziland, la Zambia, il Malawi , il
Mozambico, la Tanzania , il Kenia , il Ruanda, il Burundi ,
l'Uganda, la Somalia, il Madagascar, le Comore, l' isola Mauri
zio , il Sudan, l'Etiopia, la Repubblica di Gibuti , i paesi della
penisola arabica ('), l' Iran , l' Irak , la Giordania
— i paesi e territori africani , esclusi quelli sopra indicati e il
Sudafrica, la Siria , i paesi ad economia pianificata dell'Europa
centrale e orientale, il Brasile , il Venezuela , la Bolivia, il Perù,
il Panama, l'Ecuador, la Colombia, l' Islanda, la Norvegia, la
Svezia, l'Austria, le isole Faeroer e la Finlandia
4,50
8,00
5,32
14,50
9,67
7,25
12,00
8,00
10.50
19,34
9,67
14,00
7,50
14.51
12,00
4,00
(') Ai sensi del presente regolamento, sono considerati « paesi della penisola arabica » i seguenti paesi
situati nella penisola e i territori che ne dipendono : l'Arabia Saudita , il Bahrein, il Qatar, il
Kuwait, il Sultanato di Oman , gli Emirati arabi uniti (Abu Dhabi , Dubai , Sharjah, Ajman, Umm
al-Qaywayn , Fujayrah , Ras al-Kaymah), la Repubblica araba dello Yemen (Yemen settentrionale) e
la Repubblica democratica popolare dello Yemen (Yemen meridionale).
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