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Regolamento (CEE) n. 3585/81 della Commissione, del 14 dicembre 1981, che fissa gli importi compensativi adesione nel settore vitivinicolo per il periodo dal 16 dicembre 1981 al 15 dicembre 1982
Gazzetta ufficiale n. L 359 del 15/12/1981 pag. 0017
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3585/81 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 1981
che fissa gli importi compensativi adesione nel settore vitivinicolo per il periodo dal 16 dicembre 1981 al 15 dicembre 1982
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto l ' atto di adesione della Grecia ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 13/81 del Consiglio , del 1° gennaio 1981 , che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore vitivinicolo ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2874/81 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 8 , lettera b ) , primo trattino ,
considerando che a norma del suddetto regolamento , devono essere fissati gli importi compensativi adesione nel settore vitivinicolo per il periodo dal 16 dicembre 1981 al 15 dicembre 1982 ;
considerando che il prezzo d ' orientamento nel settore al vino è stato fissato , per il periodo dal 16 dicembre 1981 al 15 dicembre 1982 , dal regolamento ( CEE ) n . 2027/81 del Consiglio ( 3 ) ;
considerando che è opportuno , onde evitare deviazioni di traffico , ricorrere alla possibilità prevista dall ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 13/81 del Consiglio ;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Gli importi compensativi adesione sono fissati a :
- 0,24 ECU per % vol e per hl per tutti i vini da tavola rossi , eccettuati quelli del tipo R III ;
- 0,24 ECU per % vol e per hl per tutti i vini rossi ancora in fermentazione ;
- 8 ECU/hl per i vini liquorosi rispondenti alla definizione dell ' allegato II , punto 12 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 diversi da quelli destinati alla trasformazione , sotto controllo doganale o controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti in prodotti diversi da quelli della voce 22.05 della tariffa doganale comune .
Articolo 2
Un importo eguale all ' importo compensativo adesione è riscosso all ' esportazione della Grecia verso i paesi terzi per tutti i prodotti di cui all ' articolo 1 , tranne quelli elaborati interamente a partire da uve raccolte in Grecia .
Articolo 3
Il regolamento ( CEE ) n . 32/81 è abrogato .
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Comunità europee .
Esso si applica a decorrere dal 16 dicembre 1981 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 14 dicembre 1981 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
( 1 ) GU n . L 1 dell ' 1 . 1 . 1981 , pag . 24 .
( 2 ) GU n . L 285 del 7 . 10 . 1981 , pag . 1 .
( 3 ) GU n . L 200 del 21 . 7 . 1981 , pag . 1 .
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