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Regolamento (CEE) n. 3585/83 della Commissione del 19 dicembre 1983 relativo alla sospensione della pesca della passera di mare da parte delle navi della Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 356 del 20/12/1983 pag. 0023 - 0023
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3585/83 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1983
relativo alla sospensione della pesca della passera di mare da parte delle navi della Comunità
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 623/83 del Consiglio, del 15 marzo 1983, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea, la Norvegia e la Svezia per la disciplina della pesca nello Skagerrak e nel Kattegat nel 1983 (1), in particolare l'articolo 2,
considerando che, in base alle informazioni di cui dispone la Commissione, le catture della passera di mare nella divisione CIEM III a (Skagerrak) da parte delle navi della Comunità hanno esaurito le parti del TAC disponibile per la Comunità nel 1983;
considerando che il regolamento (CEE) n. 1499/83 della Commissione, del 9 giugno 1983, relativo alla sospensione della pesca della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi (2) ha proibito la pesca della passera di mare da parte dei pescherecci olandesi nella divisione CIEM III a (Skagerrak) a partire dal 7 giugno 1983;
considerando che il rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo impone la proibizione della pesca della passera di mare nello Skagerrak da parte di tutte le navi della Comunità;
considerando che è quindi indispensabile che la Commissione stabilisca la data della sospensione della pesca della passera di mare da parte delle navi della Comunità nello Skagerrak,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Si ritiene che le catture della passera di mare nella divisione CIEM III a (Skagerrak), eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro, abbiano esaurito la parte del TAC disponibile per la Comunità per il 1983.
La pesca della passera di mare nella divisione CIEM III a (Skagerrak) nonché la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco della passera di mare catturata in detta divisione da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrata in uno Stato membro sono proibiti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fait a Bruxelles, il 19 dicembre 1983.
Per la Commissione
Giorgios CONTOGEORGIS
Membro della Commissione
(1) GU n. L 73 del 19. 3. 1983, pag. 1.
(2) GU n. L 152 del 10. 6. 1983, pag. 17.
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