Avis juridique important
Regolamento (CEE) n. 3588/83 della Commissione del 19 dicembre 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 3432/83 per quanto riguarda la vendita di frumento tenero per l' alimentazione animale
Gazzetta ufficiale n. L 356 del 20/12/1983 pag. 0027 - 0028
*****
REGOLAMENTO (CEE) N. 3588/83 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1983
che modifica il regolamento (CEE) n. 3432/83 per quanto riguarda la vendita di frumento tenero per l'alimentazione animale
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento (3), in particolare l'articolo 4,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1146/76 del Consiglio, del 17 maggio 1976, relativo alle misure particolari e speciali d'intervento nel settore dei cereali (4), stabilisce le norme generali applicabili in materia;
considerando che i quantitativi assegnati al Belgio nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3432/83 della Commissione, del 2 dicembre 1983, relativo alla vendita di frumento tenero detenuto dagli organismi d'intervento per essere utilizzato nel settore animale e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 (5), comprendono un quantitativo appartenente all'organismo d'intervento francese immagazzinato a Gand; che è risultato che i quantitativi effettivamente immagazzinati superano di circa 5 000 tonnellate le 150 000 tonnellate inizialmente previste; che è opportuno, ai fini di una corretta gestione amministrativa, consentire la vendita di tale quantitativo supplementare nell'ambito del predetto regolamento;
considerando che l'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3432/83 ha previsto che gli organismi d'intervento procedono ad una colorazione dei prodotti messi in vendita che consenta di identificarli; che si può procedere all'identificazione dei prodotti anche con altri trattamenti, in generale meno costosi; che, d'altra parte, la colorazione, nonché l'applicazione dei suddetti trattamenti potrebbe risultare superflua in taluni casi, tenuto conto della situazione del mercato, nonché della natura dei controlli amministrativi effettuati; che sarebbe quindi appropriato modificare la disposizione summenzionata, onde prevedere un regime più elastico, che consenta l'utilizzazione di qualsiasi trattamento atto a garantire l'identificazione dei prodotti, lasciando agli organismi d'intervento il potere discrezionale quanto all'opportunità di ricorrere a tali trattamenti;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 3432/83 è modificato come segue:
1. Il testo dell'articolo 1, paragrafo 4, è sostituito dal seguente testo:
« 4. Il quantitativo previsto al paragrafo 2 per il Belgio comprende circa 150 000 tonnellate immagazzinate a Gand dall'organismo d'intervento francese. Tale quantitativo è messo in vendita da quest'ultimo organismo ».
2. Il testo dell'articolo 5, secondo comma, è sostituito dal seguente testo:
« L'organismo d'intervento in questione può procedere ad un trattamento che consenta d'identificare il prodotto. Il trattamento dev'essere effettuato con un minimo di spesa ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1983.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 281 del 9. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.
(4) GU n. L 130 del 19. 5. 1976, pag. 9.
(5) GU n. L 338 del 3. 12. 1983, pag. 20.
Top