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Regolamento (CEE) n. 3590/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo all' importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia
Gazzetta ufficiale n. L 375 del 31/12/1982 pag. 0001 - 0025
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 9 pag. 0140
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 9 pag. 0140
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3590/82 DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 1982
relativo all ' importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che con la decisione n . 1/80 il Consiglio di associazione CEE - Turchia ha deciso di abolire i dazi doganali che restano applicabili all ' importazione , nella Comunità , dei prodotti agricoli originari della Turchia , non ancora ammessi in esenzione tariffaria nella Comunità ;
considerando che per i prodotti per i quali i dazi applicabili
a ) sono pari o inferiori al 2 % , i dazi stessi sono soppressi il 1° gennaio 1981 ;
b ) sono superiori al 2 % , la loro soppressione avviene in quattro fasi corrispondenti al seguente calendario :
Calendario * Percentuale di riduzione *
a decorrere dal 1° gennaio 1981 * 30 % *
a decorrere dal 1° gennaio 1983 * 60 % *
a decorrere dal 1° gennaio 1985 * 80 % *
a decorrere dal 1° gennaio 1987 * 100 % *
c ) raggiungono , ad un dato momento nel corso del disarmo tariffario , il livello del 2 % o meno , i dazi stessi sono soppressi ;
considerando che occorre prendere misure per il secondo periodo , che inizia il 1° gennaio 1983 e si conclude il 31 dicembre 1984 ;
considerando che i dazi della tariffa doganale comune , il cui livello ha un ' influenza diretta sui dazi applicabili in base alla decisione n . 1/80 , sono oggetto di numerose riduzioni o sospensioni e che , pertanto , è necessario tenerne conto per la fissazione dei dazi doganali applicabili all ' importazione dei prodotti agricoli originari della Turchia ;
considerando che è necessario , a tal fine , recepire nel presente regolamento le disposizioni necessarie che consentano alle amministrazioni doganali degli Stati membri di stabilire i dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli originari della Turchia quando intervengano modifiche o sospensioni dei dazi della tariffa doganale comune ;
considerando che l ' allegato del presente regolamento tien conto delle modifiche o sospensioni dei dazi della tariffa doganale comune applicabili il 1° gennaio 1983 ; che , pertanto , gli Stati membri dovranno tener conto soltanto delle modifiche o delle sospensioni applicabili a partire dal 2 gennaio 1983 .
considerando che , per i prodotti per i quali la normativa comunitaria prevede il rispetto di un prezzo all ' importazione , l ' applicazione del regime tariffario preferenziale è subordinata al rispetto del prezzo medesimo ;
considerando che per taluni prodotti sono state fissate modalità di applicazione , concernenti le condizioni di quantità e di calendari stagionali , tenuto conto degli interessi delle due parti , e ciò mediante scambio di lettere tra la Comunità e la Turchia ( 1 ) , in data 20 gennaio 1981 ;
considerando che la graduale soppressione dei dazi doganali applicati dalla Comunità alle importazioni originarie della Turchia non reca pregiudizio ai principi e ai meccanismi della politica agricola comune ;
considerando che l ' eliminazione da parte della Comunità dei dazi doganali , prevista all ' articolo 1 , è subordinata all ' osservanza da parte della Turchia delle normali condizioni di concorrenza ;
considerando che , conformemente all ' articolo 119 dell ' atto di adesione del 1979 , la Comunità ha adottato il regolamento ( CEE ) n . 3555/80 del Consiglio , del 16 dicembre 1980 , che fissa il regime applicabile alle importazioni in Grecia , originarie dell ' Algeria , di Israele , di Malta , del Marocco , del Portogallo , della Siria , della Tunisia e della Turchia ( 2 ) ; che pertanto il presente regolamento si applica negli stati membri diversi dalla Grecia ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . I prodotti elencati nell ' allegato II del trattato CEE , originari della Turchia , esclusi i prodotti che figurano nell ' allegato , sono ammessi , all ' importazione negli Stati membri diversi dalla Grecia , in esenzione dai dazi doganali .
2 . I prodotti originari della Turchia figuranti in allegato sono ammessi all ' importazione negli Stati membri diversi dalla Grecia ai dazi doganali indicati per ciascuno di essi .
Articolo 2
1 . Quando , a decorrere dal 2 gennaio 1983 , i dazi della tariffa doganale comune sono ridotti ovvero sospesi , temporaneamente o nel quadro di un contingente tariffario ( per taluni prodotti che figurano nello stesso tempo nell ' allegato ) , i dazi doganali applicabili ai prodotti originari della Turchia sono ridotti nella misura risultante dall ' applicazione di tali riduzioni o sospensioni .
2 . Non sono considerate come riduzioni o sospensioni ai sensi del paragrafo 1 le riduzioni o sospensioni dei dazi adottate nel quadro del sistema delle preferenze generalizzate o concesse a paesi che hanno concluso accordi preferenziali con la Comunità .
3 . Quando le riduzioni o sospensioni dei dazi della tariffa doganale comune sono subordinate a talune condizioni , la riduzione dei dazi applicabili ai prodotti originari della Turchia prevista al paragrafo 1 è subordinata alle stesse condizioni .
4 . Non sono riscossi i dazi ridotti o sospesi in conformità del paragrafo 1 , che raggiungono un livello uguale o inferiore al 2 % . Lo stesso dicasi per i dazi specifici la cui applicazione comporta un ' incidenza ad valorem uguale o inferiore al 2 % .
5 . I dazi ridotti calcolati conformemente al paragrafo 1 sono applicati arrotondando al primo decimale ed eliminando il secondo .
Articolo 3
1 . Per i prodotti per i quali la normativa comunitaria prevede il rispetto di un prezzo all ' importazione , l ' applicazione della tariffa preferenziale è subordinata al rispetto di questo prezzo .
Per i prodotti della pesca per i quali è fissato un prezzo di riferimento l ' applicazione della tariffa preferenziale è subordinata al rispetto di questo prezzo .
2 . Per l ' applicazione del presente regolamento , si considerano come prodotti originari i prodotti conformi alle condizioni definite nella decisione n . 4/72 del Consiglio di associazione , acclusa al regolamento ( CEE ) n . 428/73 ( 3 ) , modificata dalla decisione n . 1/75 , acclusa al regolamento ( CEE ) n . 1431/75 ( 4 ) .
3 . I metodi di cooperazione amministrativa che devono garantire ai prodotti di cui all ' articolo 1 l ' ammissione al beneficio dei dazi doganali ridotti sono quelli stabiliti dalla decisione n . 5/72 del Consiglio di associazione , acclusa al regolamento ( CEE ) n . 428/73 , modificata da ultimo dalla decisione n . 1/78 , del 18 luglio 1978 , acclusa al regolamento ( CEE ) n . 2152/78 ( 5 ) .
Articolo 4
1 . La riduzione da parte della Comunità dei dazi doganali prevista all ' articolo 1 è subordinata all ' osservanza da parte della Turchia delle normali condizioni di concorrenza precisate agli articoli da 43 a 47 del protocollo aggiuntivo : in caso di pratiche di dumping , di aiuto o di misure incompatibili con i principi enunciati negli articoli suddetti , constatate per un determinato prodotto , la Comunità può ristabilire , fatte salve le altre disposizioni previste dai suddetti articoli , il dazio pieno all ' importazione sul suo territorio del prodotto medesimo , fino alla scomparsa delle pratiche di dumping , degli aiuti o delle altre misure .
2 . Per l ' attuazione del paragrafo 1 , la procedura applicabile è quella prevista nel regolamento ( CEE ) n . 1842/71 del Consiglio , del 21 giugno 1971 , relativo alle misure di salvaguardia previste al protocollo addizionale all ' accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia e all ' accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Turchia ( 6 ) , fatte salve le procedure già definite negli articoli di cui al detto paragrafo .
3 . Si tengono prontamente consultazioni in sede di Consiglio di associazione , fatte salva l ' applicazione , in caso d ' urgenza , delle misure contemplate dalla normativa comunitaria in caso di perturbazione o di minaccia di perturbazione del mercato comunitario , risultante dai quantitativi o dai prezzi delle esportazioni dei prodotti originari della Turchia soggetti alla soppressione dei dazi doganali .
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1983 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 21 dicembre 1982 .
Per il Consiglio
Il Presidente
O . MOELLER
( 1 ) GU n . L 65 dell ' 11 . 3 . 1981 , pag . 36 .
( 2 ) GU n . L 382 del 31 . 12 . 1980 , pag . 1 .
( 3 ) GU n . L 59 del 5 . 3 . 1973 , pag . 73 .
( 4 ) GU n . L 142 del 4 . 6 . 1975 , pag . 1 .
( 5 ) GU n . L 253 del 15 . 9 . 1978 , pag . 1 .
( 6 ) GU n . L 192 del 26 . 8 . 1971 , pag . 14 .
ALLEGATO
N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi ( % ) *
01.02 * Animali vivi della specie bovina , compresi gli animali del genere bufalo : * *
* A . delle specie domestiche : * *
* II . altri * 6,4 + ( P ) *
01.06 * Altri animali vivi : * *
* A . Conigli domestrici * 2,8 *
* B . Piccioni * 4 *
02.01 * Carni e frattaglie , commestibili , degli animali compresi nelle voci dal n . 01.01 al n . 01.04 incluso , fresche , refrigerate o congelate : * *
* A . Carni : * *
* II . della specie bovina : * *
* a ) fresche o refrigerate * 8 + ( P ) ( a ) *
* b ) congelate * 8 + ( P ) *
* * ( a ) ( b ) ( c ) *
* B . Frattaglie : * *
* II . altre : * *
* b ) della specie bovina : * *
* 1 . Fegati * 2,8 *
02.06 * Carni e frattaglie , commestibili , di qualsiasi specie ( esclusi i fegati di volatili ) , salate o in salamoia , secche o affumicate : * *
* A . Carni di cavallo , salate o in salamoia , o anche secche * 4,6 *
* C . altre : * *
* I . della specie bovina : * *
* a ) Carni * 9,6 + ( P ) *
* b ) Frattaglie * 8,8 *
* II . delle specie ovina e caprina : * *
* ex b ) Frattaglie : * *
* - della specie ovina domestica * 9,6 *
03.01 * Pesci freschi ( vivi o morti ) , refrigerati o congelati : * *
* A . d ' acqua dolce : * *
* I . Trote ed altri salmonidi : * *
* a ) Trote * 4,8 *
* III . Carpe * 3,2 *
* B . di mare : * *
* I . interi , decapitati o in pezzi : * *
* a ) Aringhe : * *
* 2 . dal 16 giugno al 14 febbraio : * *
* aa ) fresche o refrigerate * 6 ( d ) *
* bb ) congelate * 6 ( d ) *
* b ) Spratti : * *
* 2 . dal 16 giugno al 14 febbraio * 5,2 *
* d ) Sardine ( Sardina pilchardus ) : * *
* 1 . fresche o refrigerate * 9,2 *
* 2 . congelate * 9,2 *
* p ) Acciughe ( Engraulis ( spp . ) : * *
* 1 . fresche o refrigerate * 6 *
* 2 . congelate * 6 *
* II . Filetti : * *
* a ) freschi o refrigerati * 7,2 *
* b ) congelati : * *
* 1 . di merluzzi ( Gadus morhua , Boreogadus saida , Gadus ogac ) * 6 ( e ) *
* 2 . di merluzzi carbonari ( Pollachius virens ) * 6 *
* 3 . di eglefini ( Melanogrammus aeglefinus ) * 6 *
* 4 . di scorfani del Nord o sebasti ( Sebastes spp . ) * 5,4 *
* 5 . di merlani ( Merlangus merlangus ) * 6 *
* 6 . di molve ( Molva spp . ) * 6 *
* 7 . di tonni ( Thunnus spp . e Euthynnus spp . ) * 7,2 *
* 8 . di sgombri ( Scomber scombrus , Scomber japonicus e Orcynopsis unicolor ) * 6 *
* 9 . di naselli ( Merluccius spp . ) * 6 *
* 10 . di squali ( Squalus spp . ) * 6 *
* 11 . di passere di mare ( Pleuronectes platessa ) * 6 *
* 12 . di passere artiche ( Platichthys flesus ) * 6 *
* 13 * di aringhe * 6 *
* 14 * altri * 6 *
* C . Fegati , uova e lattimi * 4 ( f ) ( g ) *
03.02 * Pesci secchi , salati o in salamoia ; pesci affumicati , anche cotti prima o durante l ' affumicatura : * *
* A . secchi , salati o in salamoia : * *
* I . interi , decapitati o in pezzi : * *
* d ) ippoglossi dell ' Atlantico ( Hippoglossus hippoglossus ) * 2,4 *
* II . Filetti : * *
* b ) di salmomi , salati o in salamoia * 2,4 *
* c ) di ippoglossi neri ( Reinhardtius hippoglossoides ) , salati o in salamoia * 2,4 *
* d ) altri * 2,5 *
* B . affumicati , anche cotti prima o durante l ' affumicatura : * *
* III . ippoglossi neri ( Reinhardtius hippoglossoides ) * 2,4 *
* IV . ippoglossi dell ' Atlantico ( Hippoglossus hippoglossus ) * 2,5 *
* V . Sgombri ( Scomber scombrus , Scomber japonicus e Orcynopsis unicolor ) * 2,2 *
* VI . Trote * 2,2 *
* VII . Anguille ( Anguilla spp . ) * 2,2 *
* VIII . altri * 2,2 *
03.03 * Crostacei e molluschi , compresi i trestacei ( anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia ) , freschi ( vivi o morti ) , refrigerati , congelati , secchi , salati o in salamoia ; crostacei non sgusciati , semplicemente cotti in acqua : * *
* A . Crostacei : * *
* V . altri : * *
* a ) Scampi ( Nephrops norvegicus ) : * *
* 1 . congelati * 4,8 *
* 2 . altri * 4,8 *
* b ) non nominati * 4,8 *
* B . Molluschi , compresi i testacei : * *
* I . Ostriche : * *
* b ) altre * 7,2 *
* II . Mitili * 4 *
04.06 * Miele naturale * 10,8 *
06.01 * Bulbi , tuberi , radici , tuberose , zampe e rizomi , allo stato di riposo vegetativo , in vegetazione o fioriti : * *
* A . allo stato di riposo vegetativo * 3,2 *
* B . in vegetazione o fioriti : * *
* I . Orchidee , giacinti , narcisi e tulipani * 3 *
06.02 * Altre piante e redici-vive , comprese le talee e le marze : * *
* A . Talee e marze : * *
* II . altre * 4 *
* D . altre * 5,2 *
06.03 * Fiori e boccioli di fiori , recisi , per mazzi o per ornamenti , freschi , disseccati , imbianchiti , tinti , impregnati o altrimenti preparati : * *
* A . freschi : * *
* I . dal 1° giugno al 31 ottobre * 9,6 *
* II . dal 1° novembre al 31 maggio * 6,8 *
* B . altri * 8 *
06.04 * Fogliame , foglie , rami ed altre parti di piante , erbe , muschi e licheni , per mazzi o per ornamenti , freschi , disseccati , imbianchiti , tinti , impregnati o altrimenti preparati , ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce n . 06.03 : * *
* B . altri : * *
* I . freschi * 4 *
* II . semplicemente disseccati * 2,4 *
* III . non nominati * 6,8 *
07.01 * Ortaggi e piante mangerecce , freschi o refrigerati : * *
* A . Patate : * *
* I . Tuberi-seme di patate ( h ) * 3,2 *
* II . di primizia : * *
* a ) dal 1° gennaio al 15 maggio : * *
* - dal 1° gennaio al 31 marzo * 6 *
* - dal 1° aprile al 15 maggio * 15 *
* b ) dal 1° maggio al 30 giugno * 21 *
* III . altre * *
* a ) destinate alla fabbricazione della fecola ( h ) * 3,6 *
* b ) non nominate * 7,2 *
* B . Cavoli : * *
* I . Cavolfiori : * *
* a ) dal 15 aprile al 30 novembre * 6,8 *
* * con ricoss . *
* * min . di *
* * 0,8 ECU *
* * per 100 kg *
* * peso netto *
* b ) dal 1° dicembre al 14 aprile * 4,8 *
* * con ricoss . *
* * min . di *
* * 0,5 ECU *
* * per 100 kg *
* * peso netto *
* II . Cavoli bianchi e cavoli rossi * 6 *
* * con ricoss . *
* * min . di *
* * 0,2 ECU *
* * per 100 kg *
* * peso netto *
* III . altri * 6 *
* C . Spinaci * 5,2 *
* D . Insalate , comprese le indivie e le cicorie : * *
* I . Lattughe e cappuccio : * *
* a ) dal 1° aprile al 30 novembre * 6 *
* * con ricoss . *
* * min . di *
* * 1 ECU *
* * per 100 kg *
* * peso lordo *
* b ) dal 1° dicembre al 31 marzo * 5,2 *
* * con ricoss . *
* * min . di *
* * 0,6 ECU *
* * per 100 kg *
* * peso lordo *
* II . altre * 5,2 *
* F . Legumi da granella , sgranati o in baccello : * *
* I . Piselli : * *
* a ) dal 1° settembre al 31 maggio * 4 *
* b ) dal 1° giugno al 31 agosto * 6,8 *
* II . Fagioli : * *
* ex a ) dal 1° ottobre al 30 giugno : * *
* - dal 1° ottobre al 31 ottobre * 13 *
* * con ricoss . *
* * min . di *
* * 2 ECU *
* * per 100 kg *
* * peso netto *
* - dal 1° maggio al 30 giugno * 13 *
* * con ricoss . *
* * min . di *
* * 2 ECU *
* * per 100 kg *
* * peso netto *
* b ) dal 1° luglio al 30 settembre * 17 *
* * con ricoss . *
* * min . di *
* * 2 ECU *
* * per 100 kg *
* * peso netto *
* III . altri * *
* - Fave ( Vicia faba major L . ) : * *
* - dal 1° luglio al 30 aprile * 2,2 *
* - dal 1° maggio al 30 giugno * 14 *
* - altri * 5,6 *
* G . Carote , navoni , barbabietole da insalata , salsefrica o barba di becco , sedani-rape , ravanelli e altre simili radici commestibili : * *
* I . Sedani-rape : * *
* a ) dal 1° maggio al 30 settembre * 5,2 *
* b ) dal 1° ottobre al 30 aprile * 6,8 *
* II . Carote e navoni * 6,8 *
* III . Ravanelli ( Cochlearia armoracia ) * 6 ( i ) *
* IV . altri * 6,8
* ex H . Cipolle , scalogni e agli : * *
* - Cipolle , dal 16 maggio al 14 febbraio * 12 *
* - Scalogni e agli * 4,8 *
* IJ . Porri e altri agliacei ( cipolle , porraie , cipollette , ecc . ) * 5,2 *
* K . Asparagi * 6,4 *
* L . Carciofi * 5,2 *
* M . Pomodori : * *
* I . dal 1° novembre al 14 maggio * 4,4 *
* * con ricoss . *
* * min di *
* * 0,8 ECU *
* * per 100 kg *
* * peso netto *
* M . II . dal 15 maggio al 31 ottobre * 7,2 *
* * con ricoss . *
* * min . di *
* * 1,4 ECU *
* * per 100 kg *
* * peso netto *
* P . Cetrioli e cetriolini : * *
* I . Cetrioli : * *
* a ) dal 1° novembre al 15 maggio * 6,4 *
* b ) dal 16 maggio al 31 ottobre * 8 *
* II . Cetriolini * 6,4 *
* Q . Funghi e tartufi : * *
* I . Funghi di coltivazione * 6,4 *
* III . Funghi porcini * 2,8 *
* IV . altri * 3,2 *
* R . Finocchi * 4 *
* T . altri : * *
* - Melanzane , dal 15 gennaio al 30 aprile * 2,5 *
* - Melanzane , dal 1° maggio al 14 gennaio * 16 *
* - Sedani a mazzi : * *
* - dal 1° gennaio al 30 aprile * 3,2 *
* - dal 1° maggio al 31 dicembre * 16 *
* Zucche e zucchini : * *
* - dal 1° dicembre a fine febbraio * 2,5 *
* - dal 1° marzo al 30 novembre * 16 *
* - Prezzemolo * 2,5 *
* - non nominati * 6,4 *
07.02 * Ortaggi e piante mangerecce , anche cotti , congelati : * *
* A . Olive * 7,6 *
* B . altri * 7,2 *
07.03 * Ortaggi e piante mangerecce , presentati immersi in acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione , ma non specialmente preparati per il consumo immediato : * *
* C . Cipolle * 3,6 *
* D . Cetrioli e cetriolini * 6 *
* E . altri ortaggi e piante mangerecce * 4,8 ( j ) *
* F . Miscugli di ortaggi e di piante mangerecce compresi in questa voce * 6 *
07.04 * Ortaggi e piante mangerecce , disseccatti , disidratati o evaporati , anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati , ma non altrimenti preparati : * *
* A . Cipolle * 5,6 *
* B . altri : * *
* - Agli * 5,6 *
* - non nominati * 6,4 ( k ) ( l ) *
08.01 * Datteri , banane , ananassi , manghi , mangoste , avocadi , guaiave , noci di cocco , noci del Brasile , noci di acagiù ( o di anacardio ) , freschi o secchi , in guscio o senza guscio : * *
* B . Banane * 8 ( m ) *
* C . Ananassi * 3,6 *
08.02 * Agrumi freschi o secchi : * *
* A . Arance : * *
* I . Arance dolci , fresche : * *
* d ) dal 16 ottobre al 31 marzo * 3,2 *
* II . altre * *
* a ) dal 1° aprile al 15 ottobre : * *
* - fresche * 2,4 *
* a ) - altre * 6 *
* b ) dal 16 ottobre al 31 marzo : * *
* - fresche * 3,2 *
* - altre * 8 *
* B . Mandarini , compresi i tangerini e di mandarini satsuma ( o sazuma ) ; elementine , wilkings , e altri simili ibridi di agrumi : * *
* - freschi * 3,2 *
* - altri * 8 *
* C . Limoni : * *
* - secchi * 3,2 *
* E . altri * 6,4 *
08.03 * Fichi , freschi o secchi : * *
* ex B . secchi : * *
* - diversi da quelli in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno * 4 *
08.04 * Uve , fresche o secche : * *
* A . fresche : * *
* I . da tavola : * *
* a ) dal 1° novembre al 14 luglio : * *
* 2 . altre : * *
* - dal 1° novembre al 14 novembre * 18 *
* - dal 15 novembre al 30 aprile * 2,8 *
* - dal 1° maggio al 17 giugno * 18 *
* - dal 18 giugno al 14 luglio * 3,6 *
* b ) dal 15 luglio al 31 ottobre : * *
* - dal 15 luglio al 17 luglio * 4,4 *
* - dal 18 luglio al 31 ottobre * 22 *
* II . altre * *
* a ) dal 1° novembre al 14 luglio * 7,2 *
* b ) dal 15 luglio al 31 ottobre * 8,8 *
08.05 * Frutta a guscio ( escluse quelle della voce n . 08.01 ) , fresche o secche , anche sgusciate o decorticate : * *
* A . Mandorle : * *
* II . altre * 2,8 *
* B . Noci comuni * 3,2 *
* C . Castagne e marroni * 2,8 *
* ex G . altri : * *
* - Nocciole * 4 ( n ) *
08.06 * Mele , pere e cotogne , fresche : * *
* A . Mele : * *
* I . Mele da sidro , presentate alla rinfusa , dal 16 settembre al 15 dicembre * 3,6 *
* * con ricoss . *
* * min . di *
* * 0,1 ECU *
* * per 100 kg *
* * peso netto *
* II . altre : * *
* a ) dal 1° agosto al 31 dicembre * 5,6 *
* * con ricoss . *
* * min . di *
* * 0,9 ECU *
* * per 100 kg *
* * peso netto *
* b ) dal 1° gennaio al 31 marzo * 3,6 *
* * con ricoss . *
* * min . di *
* * 0,8 ECU *
* * per 100 kg *
* * peso netto *
* c ) dal 1° aprile al 31 luglio * 2,4 *
* * con ricoss . *
* * min . di *
* * 0,5 ECU *
* * per 100 kg *
* * peso netto *
* B . Pere * *
* I . Pere da sidro , presentate alla rinfusa , dal 1° agosto al 31 dicembre * 3,6 *
* * con ricoss . *
* * min . di *
* * 0,1 ECU *
* * per 100 kg *
* * peso netto *
* II . altre : * *
* a ) dal 1° gennaio al 31 marzo * 4 *
* * con ricoss . *
* * min . di *
* * 0,6 ECU *
* * per 100 kg *
* * peso netto *
* b ) dal 1° aprile al 15 luglio * 2,4 *
* * con ricoss . *
* * min . di *
* * 0,7 ECU *
* * per 100 kg *
* * peso netto *
* * c ) dal 16 luglio al 31 luglio * 4 *
* * con ricoss . *
* * min . di *
* * 0,6 ECU *
* * per 100 kg *
* * peso netto *
* B . II . d ) dal 1° agosto al 31 dicembre * 5,2 *
* * con ricoss . *
* * min . di *
* * 0,8 ECU *
* * per 100 kg *
* * peso netto *
08.07 * Frutta a nocciolo , fresche : * *
* A . Albicocche * 10 *
* B . Pesche , comprese le pesche noci * 8,8 *
* C . Ciliegie : * *
* I . dal 1° maggio al 15 luglio * 6 *
* * con ricoss . *
* * min . di *
* * 1,2 ECU *
* * per 100 kg *
* * peso netto *
* II . dal 16 luglio al 30 aprile * 6 *
* D . Prugne : * *
* I . dal 1° luglio al 30 settembre * 15 *
* * con ricoss . *
* * min . di *
* * 3 ECU *
* per 100 kg *
* * peso netto *
* ex II . dal 1° ottobre al 30 giugno : * *
* - dal 1° ottobre al 30 aprile * 9 *
* - dal 16 giugno al 30 giugno * 9 *
* E . altre * 6 *
08.08 * Bacche fresche : * *
* A . Fragole : * *
* I . dal 1° maggio al 31 luglio * 6,4 *
* * con ricoss . *
* * min . di *
* * 1,2 ECU *
* * per 100 kg *
* * peso netto *
* II . dal 1° agosto al 30 aprile * 5,6 *
* D . Lamponi , ribes neri ( cassis ) e rossi * 4,4 *
* F . altre * *
* I . Frutti del Vaccinium macrocarpum e del Vaccinium corymbosum * 3,2 *
* II . non nominati * 4,8 *
08.09 * Altre frutta fresche : * *
* - Meloni , dal 1° novembre al 31 maggio * 2,2 *
* - Meloni , dal 1° giugno al 31 ottobre * 11 *
* - Cocomeri , dal 1° aprile al 15 giugno * 2,2 *
* - Cocomeri , dal 16 giugno al 31 marzo * 11 *
* - altre * 4,4 ( o ) *
08.10 * Frutta , anche cotte congelate , senza aggiunta di zuccheri : * *
* A . Fragole , lamponi e ribes neri ( cassis ) * 7,2 *
* B . Ribes rossi , mirtilli neri ( frutti del Vaccinium myrtillus ) e more * 6,6 ( o ) *
* C . Mirtilli delle specie Vaccinium myrtilloides e Vaccinium angustitolium * 4,8 ( o ) ++++
REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3590/82 DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 1982
relativo all ' importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che con la decisione n . 1/80 il Consiglio di associazione CEE - Turchia ha deciso di abolire i dazi doganali che restano applicabili all ' importazione , nella Comunità , dei prodotti agricoli originari della Turchia , non ancora ammessi in esenzione tariffaria nella Comunità ;
considerando che per i prodotti per i quali i dazi applicabili
a ) sono pari o inferiori al 2 % , i dazi stessi sono soppressi il 1° gennaio 1981 ;
b ) sono superiori al 2 % , la loro soppressione avviene in quattro fasi corrispondenti al seguente calendario :
Calendario * Percentuale di riduzione *
a decorrere dal 1° gennaio 1981 * 30 % *
a decorrere dal 1° gennaio 1983 * 60 % *
a decorrere dal 1° gennaio 1985 * 80 % *
a decorrere dal 1° gennaio 1987 * 100 % *
c ) raggiungono , ad un dato momento nel corso del disarmo tariffario , il livello del 2 % o meno , i dazi stessi sono soppressi ;
considerando che occorre prendere misure per il secondo periodo , che inizia il 1° gennaio 1983 e si conclude il 31 dicembre 1984 ;
considerando che i dazi della tariffa doganale comune , il cui livello ha un ' influenza diretta sui dazi applicabili in base alla decisione n . 1/80 , sono oggetto di numerose riduzioni o sospensioni e che , pertanto , è necessario tenerne conto per la fissazione dei dazi doganali applicabili all ' importazione dei prodotti agricoli originari della Turchia ;
considerando che è necessario , a tal fine , recepire nel presente regolamento le disposizioni necessarie che consentano alle amministrazioni doganali degli Stati membri di stabilire i dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli originari della Turchia quando intervengano modifiche o sospensioni dei dazi della tariffa doganale comune ;
considerando che l ' allegato del presente regolamento tien conto delle modifiche o sospensioni dei dazi della tariffa doganale comune applicabili il 1° gennaio 1983 ; che , pertanto , gli Stati membri dovranno tener conto soltanto delle modifiche o delle sospensioni applicabili a partire dal 2 gennaio 1983 .
considerando che , per i prodotti per i quali la normativa comunitaria prevede il rispetto di un prezzo all ' importazione , l ' applicazione del regime tariffario preferenziale è subordinata al rispetto del prezzo medesimo ;
considerando che per taluni prodotti sono state fissate modalità di applicazione , concernenti le condizioni di quantità e di calendari stagionali , tenuto conto degli interessi delle due parti , e ciò mediante scambio di lettere tra la Comunità e la Turchia ( 1 ) , in data 20 gennaio 1981 ;
considerando che la graduale soppressione dei dazi doganali applicati dalla Comunità alle importazioni originarie della Turchia non reca pregiudizio ai principi e ai meccanismi della politica agricola comune ;
considerando che l ' eliminazione da parte della Comunità dei dazi doganali , prevista all ' articolo 1 , è subordinata all ' osservanza da parte della Turchia delle normali condizioni di concorrenza ;
considerando che , conformemente all ' articolo 119 dell ' atto di adesione del 1979 , la Comunità ha adottato il regolamento ( CEE ) n . 3555/80 del Consiglio , del 16 dicembre 1980 , che fissa il regime applicabile alle importazioni in Grecia , originarie dell ' Algeria , di Israele , di Malta , del Marocco , del Portogallo , della Siria , della Tunisia e della Turchia ( 2 ) ; che pertanto il presente regolamento si applica negli stati membri diversi dalla Grecia ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . I prodotti elencati nell ' allegato II del trattato CEE , originari della Turchia , esclusi i prodotti che figurano nell ' allegato , sono ammessi , all ' importazione negli Stati membri diversi dalla Grecia , in esenzione dai dazi doganali .
2 . I prodotti originari della Turchia figuranti in allegato sono ammessi all ' importazione negli Stati membri diversi dalla Grecia ai dazi doganali indicati per ciascuno di essi .
Articolo 2
1 . Quando , a decorrere dal 2 gennaio 1983 , i dazi della tariffa doganale comune sono ridotti ovvero sospesi , temporaneamente o nel quadro di un contingente tariffario ( per taluni prodotti che figurano nello stesso tempo nell ' allegato ) , i dazi doganali applicabili ai prodotti originari della Turchia sono ridotti nella misura risultante dall ' applicazione di tali riduzioni o sospensioni .
2 . Non sono considerate come riduzioni o sospensioni ai sensi del paragrafo 1 le riduzioni o sospensioni dei dazi adottate nel quadro del sistema delle preferenze generalizzate o concesse a paesi che hanno concluso accordi preferenziali con la Comunità .
3 . Quando le riduzioni o sospensioni dei dazi della tariffa doganale comune sono subordinate a talune condizioni , la riduzione dei dazi applicabili ai prodotti originari della Turchia prevista al paragrafo 1 è subordinata alle stesse condizioni .
4 . Non sono riscossi i dazi ridotti o sospesi in conformità del paragrafo 1 , che raggiungono un livello uguale o inferiore al 2 % . Lo stesso dicasi per i dazi specifici la cui applicazione comporta un ' incidenza ad valorem uguale o inferiore al 2 % .
5 . I dazi ridotti calcolati conformemente al paragrafo 1 sono applicati arrotondando al primo decimale ed eliminando il secondo .
Articolo 3
1 . Per i prodotti per i quali la normativa comunitaria prevede il rispetto di un prezzo all ' importazione , l ' applicazione della tariffa preferenziale è subordinata al rispetto di questo prezzo .
Per i prodotti della pesca per i quali è fissato un prezzo di riferimento l ' applicazione della tariffa preferenziale è subordinata al rispetto di questo prezzo .
2 . Per l ' applicazione del presente regolamento , si considerano come prodotti originari i prodotti conformi alle condizioni definite nella decisione n . 4/72 del Consiglio di associazione , acclusa al regolamento ( CEE ) n . 428/73 ( 3 ) , modificata dalla decisione n . 1/75 , acclusa al regolamento ( CEE ) n . 1431/75 ( 4 ) .
3 . I metodi di cooperazione amministrativa che devono garantire ai prodotti di cui all ' articolo 1 l ' ammissione al beneficio dei dazi doganali ridotti sono quelli stabiliti dalla decisione n . 5/72 del Consiglio di associazione , acclusa al regolamento ( CEE ) n . 428/73 , modificata da ultimo dalla decisione n . 1/78 , del 18 luglio 1978 , acclusa al regolamento ( CEE ) n . 2152/78 ( 5 ) .
Articolo 4
1 . La riduzione da parte della Comunità dei dazi doganali prevista all ' articolo 1 è subordinata all ' osservanza da parte della Turchia delle normali condizioni di concorrenza precisate agli articoli da 43 a 47 del protocollo aggiuntivo : in caso di pratiche di dumping , di aiuto o di misure incompatibili con i principi enunciati negli articoli suddetti , constatate per un determinato prodotto , la Comunità può ristabilire , fatte salve le altre disposizioni previste dai suddetti articoli , il dazio pieno all ' importazione sul suo territorio del prodotto medesimo , fino alla scomparsa delle pratiche di dumping , degli aiuti o delle altre misure .
2 . Per l ' attuazione del paragrafo 1 , la procedura applicabile è quella prevista nel regolamento ( CEE ) n . 1842/71 del Consiglio , del 21 giugno 1971 , relativo alle misure di salvaguardia previste al protocollo addizionale all ' accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia e all ' accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Turchia ( 6 ) , fatte salve le procedure già definite negli articoli di cui al detto paragrafo .
3 . Si tengono prontamente consultazioni in sede di Consiglio di associazione , fatte salva l ' applicazione , in caso d ' urgenza , delle misure contemplate dalla normativa comunitaria in caso di perturbazione o di minaccia di perturbazione del mercato comunitario , risultante dai quantitativi o dai prezzi delle esportazioni dei prodotti originari della Turchia soggetti alla soppressione dei dazi doganali .
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1983 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 21 dicembre 1982 .
Per il Consiglio
Il Presidente
O . MOELLER
( 1 ) GU n . L 65 dell ' 11 . 3 . 1981 , pag . 36 .
( 2 ) GU n . L 382 del 31 . 12 . 1980 , pag . 1 .
( 3 ) GU n . L 59 del 5 . 3 . 1973 , pag . 73 .
( 4 ) GU n . L 142 del 4 . 6 . 1975 , pag . 1 .
( 5 ) GU n . L 253 del 15 . 9 . 1978 , pag . 1 .
( 6 ) GU n . L 192 del 26 . 8 . 1971 , pag . 14 .
ALLEGATO
N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi ( % ) *
01.02 * Animali vivi della specie bovina , compresi gli animali del genere bufalo : * *
* A . delle specie domestiche : * *
* II . altri * 6,4 + ( P ) *
01.06 * Altri animali vivi : * *
* A . Conigli domestrici * 2,8 *
* B . Piccioni * 4 *
02.01 * Carni e frattaglie , commestibili , degli animali compresi nelle voci dal n . 01.01 al n . 01.04 incluso , fresche , refrigerate o congelate : * *
* A . Carni : * *
* II . della specie bovina : * *
* a ) fresche o refrigerate * 8 + ( P ) ( a ) *
* b ) congelate * 8 + ( P ) *
* * ( a ) ( b ) ( c ) *
* B . Frattaglie : * *
* II . altre : * *
* b ) della specie bovina : * *
* 1 . Fegati * 2,8 *
02.06 * Carni e frattaglie , commestibili , di qualsiasi specie ( esclusi i fegati di volatili ) , salate o in salamoia , secche o affumicate : * *
* A . Carni di cavallo , salate o in salamoia , o anche secche * 4,6 *
* C . altre : * *
* I . della specie bovina : * *
* a ) Carni * 9,6 + ( P ) *
* b ) Frattaglie * 8,8 *
* II . delle specie ovina e caprina : * *
* ex b ) Frattaglie : * *
* - della specie ovina domestica * 9,6 *
03.01 * Pesci freschi ( vivi o morti ) , refrigerati o congelati : * *
* A . d ' acqua dolce : * *
* I . Trote ed altri salmonidi : * *
* a ) Trote * 4,8 *
* III . Carpe * 3,2 *
* B . di mare : * *
* I . interi , decapitati o in pezzi : * *
* a ) Aringhe : * *
* 2 . dal 16 giugno al 14 febbraio : * *
* aa ) fresche o refrigerate * 6 ( d ) *
* bb ) congelate * 6 ( d ) *
* b ) Spratti : * *
* 2 . dal 16 giugno al 14 febbraio * 5,2 *
* d ) Sardine ( Sardina pilchardus ) : * *
* 1 . fresche o refrigerate * 9,2 *
* 2 . congelate * 9,2 *
* p ) Acciughe ( Engraulis ( spp . ) : * *
* 1 . fresche o refrigerate * 6 *
* 2 . congelate * 6 *
* II . Filetti : * *
* a ) freschi o refrigerati * 7,2 *
* b ) congelati : * *
* 1 . di merluzzi ( Gadus morhua , Boreogadus saida , Gadus ogac ) * 6 ( e ) *
* 2 . di merluzzi carbonari ( Pollachius virens ) * 6 *
* 3 . di eglefini ( Melanogrammus aeglefinus ) * 6 *
* 4 . di scorfani del Nord o sebasti ( Sebastes spp . ) * 5,4 *
* 5 . di merlani ( Merlangus merlangus ) * 6 *
* 6 . di molve ( Molva spp . ) * 6 *
* 7 . di tonni ( Thunnus spp . e Euthynnus spp . ) * 7,2 *
* 8 . di sgombri ( Scomber scombrus , Scomber japonicus e Orcynopsis unicolor ) * 6 *
* 9 . di naselli ( Merluccius spp . ) * 6 *
* 10 . di squali ( Squalus spp . ) * 6 *
* 11 . di passere di mare ( Pleuronectes platessa ) * 6 *
* 12 . di passere artiche ( Platichthys flesus ) * 6 *
* 13 * di aringhe * 6 *
* 14 * altri * 6 *
* C . Fegati , uova e lattimi * 4 ( f ) ( g ) *
03.02 * Pesci secchi , salati o in salamoia ; pesci affumicati , anche cotti prima o durante l ' affumicatura : * *
* A . secchi , salati o in salamoia : * *
* I . interi , decapitati o in pezzi : * *
* d ) ippoglossi dell ' Atlantico ( Hippoglossus hippoglossus ) * 2,4 *
* II . Filetti : * *
* b ) di salmomi , salati o in salamoia * 2,4 *
* c ) di ippoglossi neri ( Reinhardtius hippoglossoides ) , salati o in salamoia * 2,4 *
* d ) altri * 2,5 *
* B . affumicati , anche cotti prima o durante l ' affumicatura : * *
* III . ippoglossi neri ( Reinhardtius hippoglossoides ) * 2,4 *
* IV . ippoglossi dell ' Atlantico ( Hippoglossus hippoglossus ) * 2,5 *
* V . Sgombri ( Scomber scombrus , Scomber japonicus e Orcynopsis unicolor ) * 2,2 *
* VI . Trote * 2,2 *
* VII . Anguille ( Anguilla spp . ) * 2,2 *
* VIII . altri * 2,2 *
03.03 * Crostacei e molluschi , compresi i trestacei ( anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia ) , freschi ( vivi o morti ) , refrigerati , congelati , secchi , salati o in salamoia ; crostacei non sgusciati , semplicemente cotti in acqua : * *
* A . Crostacei : * *
* V . altri : * *
* a ) Scampi ( Nephrops norvegicus ) : * *
* 1 . congelati * 4,8 *
* 2 . altri * 4,8 *
* b ) non nominati * 4,8 *
* B . Molluschi , compresi i testacei : * *
* I . Ostriche : * *
* b ) altre * 7,2 *
* II . Mitili * 4 *
04.06 * Miele naturale * 10,8 *
06.01 * Bulbi , tuberi , radici , tuberose , zampe e rizomi , allo stato di riposo vegetativo , in vegetazione o fioriti : * *
* A . allo stato di riposo vegetativo * 3,2 *
* B . in vegetazione o fioriti : * *
* I . Orchidee , giacinti , narcisi e tulipani * 3 *
06.02 * Altre piante e redici-vive , comprese le talee e le marze : * *
* A . Talee e marze : * *
* II . altre * 4 *
* D . altre * 5,2 *
06.03 * Fiori e boccioli di fiori , recisi , per mazzi o per ornamenti , freschi , disseccati , imbianchiti , tinti , impregnati o altrimenti preparati : * *
* A . freschi : * *
* I . dal 1° giugno al 31 ottobre * 9,6 *
* II . dal 1° novembre al 31 maggio * 6,8 *
* B . altri * 8 *
06.04 * Fogliame , foglie , rami ed altre parti di piante , erbe , muschi e licheni , per mazzi o per ornamenti , freschi , disseccati , imbianchiti , tinti , impregnati o altrimenti preparati , ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce n . 06.03 : * *
* B . altri : * *
* I . freschi * 4 *
* II . semplicemente disseccati * 2,4 *
* III . non nominati * 6,8 *
07.01 * Ortaggi e piante mangerecce , freschi o refrigerati : * *
* A . Patate : * *
* I . Tuberi-seme di patate ( h ) * 3,2 *
* II . di primizia : * *
* a ) dal 1° gennaio al 15 maggio : * *
* - dal 1° gennaio al 31 marzo * 6 *
* - dal 1° aprile al 15 maggio * 15 *
* b ) dal 1° maggio al 30 giugno * 21 *
* III . altre * *
* a ) destinate alla fabbricazione della fecola ( h ) * 3,6 *
* b ) non nominate * 7,2 *
* B . Cavoli : * *
* I . Cavolfiori : * *
* a ) dal 15 aprile al 30 novembre * 6,8 *
* * con ricoss . *
* * min . di *
* * 0,8 ECU *
* * per 100 kg *
* * peso netto *
* b ) dal 1° dicembre al 14 aprile * 4,8 *
* * con ricoss . *
* * min . di *
* * 0,5 ECU *
* * per 100 kg *
* * peso netto *
* II . Cavoli bianchi e cavoli rossi * 6 *
* * con ricoss . *
* * min . di *
* * 0,2 ECU *
* * per 100 kg *
* * peso netto *
* III . altri * 6 *
* C . Spinaci * 5,2 *
* D . Insalate , comprese le indivie e le cicorie : * *
* I . Lattughe e cappuccio : * *
* a ) dal 1° aprile al 30 novembre * 6 *
* * con ricoss . *
* * min . di *
* * 1 ECU *
* * per 100 kg *
* * peso lordo *
* b ) dal 1° dicembre al 31 marzo * 5,2 *
* * con ricoss . *
* * min . di *
* * 0,6 ECU *
* * per 100 kg *
* * peso lordo *
* II . altre * 5,2 *
* F . Legumi da granella , sgranati o in baccello : * *
* I . Piselli : * *
* a ) dal 1° settembre al 31 maggio * 4 *
* b ) dal 1° giugno al 31 agosto * 6,8 *
* II . Fagioli : * *
* ex a ) dal 1° ottobre al 30 giugno : * *
* - dal 1° ottobre al 31 ottobre * 13 *
* * con ricoss . *
* * min . di *
* * 2 ECU *
* * per 100 kg *
* * peso netto *
* - dal 1° maggio al 30 giugno * 13 *
* * con ricoss . *
* * min . di *
* * 2 ECU *
* * per 100 kg *
* * peso netto *
* b ) dal 1° luglio al 30 settembre * 17 *
* * con ricoss . *
* * min . di *
* * 2 ECU *
* * per 100 kg *
* * peso netto *
* III . altri * *
* - Fave ( Vicia faba major L . ) : * *
* - dal 1° luglio al 30 aprile * 2,2 *
* - dal 1° maggio al 30 giugno * 14 *
* - altri * 5,6 *
* G . Carote , navoni , barbabietole da insalata , salsefrica o barba di becco , sedani-rape , ravanelli e altre simili radici commestibili : * *
* I . Sedani-rape : * *
* a ) dal 1° maggio al 30 settembre * 5,2 *
* b ) dal 1° ottobre al 30 aprile * 6,8 *
* II . Carote e navoni * 6,8 *
* III . Ravanelli ( Cochlearia armoracia ) * 6 ( i ) *
* IV . altri * 6,8
* ex H . Cipolle , scalogni e agli : * *
* - Cipolle , dal 16 maggio al 14 febbraio * 12 *
* - Scalogni e agli * 4,8 *
* IJ . Porri e altri agliacei ( cipolle , porraie , cipollette , ecc . ) * 5,2 *
* K . Asparagi * 6,4 *
* L . Carciofi * 5,2 *
* M . Pomodori : * *
* I . dal 1° novembre al 14 maggio * 4,4 *
* * con ricoss . *
* * min di *
* * 0,8 ECU *
* * per 100 kg *
* * peso netto *
* M . II . dal 15 maggio al 31 ottobre * 7,2 *
* * con ricoss . *
* * min . di *
* * 1,4 ECU *
* * per 100 kg *
* * peso netto *
* P . Cetrioli e cetriolini : * *
* I . Cetrioli : * *
* a ) dal 1° novembre al 15 maggio * 6,4 *
* b ) dal 16 maggio al 31 ottobre * 8 *
* II . Cetriolini * 6,4 *
* Q . Funghi e tartufi : * *
* I . Funghi di coltivazione * 6,4 *
* III . Funghi porcini * 2,8 *
* IV . altri * 3,2 *
* R . Finocchi * 4 *
* T . altri : * *
* - Melanzane , dal 15 gennaio al 30 aprile * 2,5 *
* - Melanzane , dal 1° maggio al 14 gennaio * 16 *
* - Sedani a mazzi : * *
* - dal 1° gennaio al 30 aprile * 3,2 *
* - dal 1° maggio al 31 dicembre * 16 *
* Zucche e zucchini : * *
* - dal 1° dicembre a fine febbraio * 2,5 *
* - dal 1° marzo al 30 novembre * 16 *
* - Prezzemolo * 2,5 *
* - non nominati * 6,4 *
07.02 * Ortaggi e piante mangerecce , anche cotti , congelati : * *
* A . Olive * 7,6 *
* B . altri * 7,2 *
07.03 * Ortaggi e piante mangerecce , presentati immersi in acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione , ma non specialmente preparati per il consumo immediato : * *
* C . Cipolle * 3,6 *
* D . Cetrioli e cetriolini * 6 *
* E . altri ortaggi e piante mangerecce * 4,8 ( j ) *
* F . Miscugli di ortaggi e di piante mangerecce compresi in questa voce * 6 *
07.04 * Ortaggi e piante mangerecce , disseccatti , disidratati o evaporati , anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati , ma non altrimenti preparati : * *
* A . Cipolle * 5,6 *
* B . altri : * *
* - Agli * 5,6 *
* - non nominati * 6,4 ( k ) ( l ) *
08.01 * Datteri , banane , ananassi , manghi , mangoste , avocadi , guaiave , noci di cocco , noci del Brasile , noci di acagiù ( o di anacardio ) , freschi o secchi , in guscio o senza guscio : * *
* B . Banane * 8 ( m ) *
* C . Ananassi * 3,6 *
08.02 * Agrumi freschi o secchi : * *
* A . Arance : * *
* I . Arance dolci , fresche : * *
* d ) dal 16 ottobre al 31 marzo * 3,2 *
* II . altre * *
* a ) dal 1° aprile al 15 ottobre : * *
* - fresche * 2,4 *
* a ) - altre * 6 *
* b ) dal 16 ottobre al 31 marzo : * *
* - fresche * 3,2 *
* - altre * 8 *
* B . Mandarini , compresi i tangerini e di mandarini satsuma ( o sazuma ) ; elementine , wilkings , e altri simili ibridi di agrumi : * *
* - freschi * 3,2 *
* - altri * 8 *
* C . Limoni : * *
* - secchi * 3,2 *
* E . altri * 6,4 *
08.03 * Fichi , freschi o secchi : * *
* ex B . secchi : * *
* - diversi da quelli in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno * 4 *
08.04 * Uve , fresche o secche : * *
* A . fresche : * *
* I . da tavola : * *
* a ) dal 1° novembre al 14 luglio : * *
* 2 . altre : * *
* - dal 1° novembre al 14 novembre * 18 *
* - dal 15 novembre al 30 aprile * 2,8 *
* - dal 1° maggio al 17 giugno * 18 *
* - dal 18 giugno al 14 luglio * 3,6 *
* b ) dal 15 luglio al 31 ottobre : * *
* - dal 15 luglio al 17 luglio * 4,4 *
* - dal 18 luglio al 31 ottobre * 22 *
* II . altre * *
* a ) dal 1° novembre al 14 luglio * 7,2 *
* b ) dal 15 luglio al 31 ottobre * 8,8 *
08.05 * Frutta a guscio ( escluse quelle della voce n . 08.01 ) , fresche o secche , anche sgusciate o decorticate : * *
* A . Mandorle : * *
* II . altre * 2,8 *
* B . Noci comuni * 3,2 *
* C . Castagne e marroni * 2,8 *
* ex G . altri : * *
* - Nocciole * 4 ( n ) *
08.06 * Mele , pere e cotogne , fresche : * *
* A . Mele : * *
* I . Mele da sidro , presentate alla rinfusa , dal 16 settembre al 15 dicembre * 3,6 *
* * con ricoss . *
* * min . di *
* * 0,1 ECU *
* * per 100 kg *
* * peso netto *
* II . altre : * *
* a ) dal 1° agosto al 31 dicembre * 5,6 *
* * con ricoss . *
* * min . di *
* * 0,9 ECU *
* * per 100 kg *
* * peso netto *
* b ) dal 1° gennaio al 31 marzo * 3,6 *
* * con ricoss . *
* * min . di *
* * 0,8 ECU *
* * per 100 kg *
* * peso netto *
* c ) dal 1° aprile al 31 luglio * 2,4 *
* * con ricoss . *
* * min . di *
* * 0,5 ECU *
* * per 100 kg *
* * peso netto *
* B . Pere * *
* I . Pere da sidro , presentate alla rinfusa , dal 1° agosto al 31 dicembre * 3,6 *
* * con ricoss . *
* * min . di *
* * 0,1 ECU *
* * per 100 kg *
* * peso netto *
* II . altre : * *
* a ) dal 1° gennaio al 31 marzo * 4 *
* * con ricoss . *
* * min . di *
* * 0,6 ECU *
* * per 100 kg *
* * peso netto *
* b ) dal 1° aprile al 15 luglio * 2,4 *
* * con ricoss . *
* * min . di *
* * 0,7 ECU *
* * per 100 kg *
* * peso netto *
* * c ) dal 16 luglio al 31 luglio * 4 *
* * con ricoss . *
* * min . di *
* * 0,6 ECU *
* * per 100 kg *
* * peso netto *
* B . II . d ) dal 1° agosto al 31 dicembre * 5,2 *
* * con ricoss . *
* * min . di *
* * 0,8 ECU *
* * per 100 kg *
* * peso netto *
08.07 * Frutta a nocciolo , fresche : * *
* A . Albicocche * 10 *
* B . Pesche , comprese le pesche noci * 8,8 *
* C . Ciliegie : * *
* I . dal 1° maggio al 15 luglio * 6 *
* * con ricoss . *
* * min . di *
* * 1,2 ECU *
* * per 100 kg *
* * peso netto *
* II . dal 16 luglio al 30 aprile * 6 *
* D . Prugne : * *
* I . dal 1° luglio al 30 settembre * 15 *
* * con ricoss . *
* * min . di *
* * 3 ECU *
* per 100 kg *
* * peso netto *
* ex II . dal 1° ottobre al 30 giugno : * *
* - dal 1° ottobre al 30 aprile * 9 *
* - dal 16 giugno al 30 giugno * 9 *
* E . altre * 6 *
08.08 * Bacche fresche : * *
* A . Fragole : * *
* I . dal 1° maggio al 31 luglio * 6,4 *
* * con ricoss . *
* * min . di *
* * 1,2 ECU *
* * per 100 kg *
* * peso netto *
* II . dal 1° agosto al 30 aprile * 5,6 *
* D . Lamponi , ribes neri ( cassis ) e rossi * 4,4 *
* F . altre * *
* I . Frutti del Vaccinium macrocarpum e del Vaccinium corymbosum * 3,2 *
* II . non nominati * 4,8 *
08.09 * Altre frutta fresche : * *
* - Meloni , dal 1° novembre al 31 maggio * 2,2 *
* - Meloni , dal 1° giugno al 31 ottobre * 11 *
* - Cocomeri , dal 1° aprile al 15 giugno * 2,2 *
* - Cocomeri , dal 16 giugno al 31 marzo * 11 *
* - altre * 4,4 ( o ) *
08.10 * Frutta , anche cotte congelate , senza aggiunta di zuccheri : * *
* A . Fragole , lamponi e ribes neri ( cassis ) * 7,2 *
* B . Ribes rossi , mirtilli neri ( frutti del Vaccinium myrtillus ) e more * 6,6 ( o ) *
* C . Mirtilli delle specie Vaccinium myrtilloides e Vaccinium angustitolium * 4,8 ( o ) *
08.10 * D . altre * 7,6 ( q ) ( r ) ( s ) *
08.11 * Frutta temporaneamente conservate ( ad esempio mediante anidride solforosa o immerse nell ' acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione ) , ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate : * *
* A . Albicocche * 6,4 *
* B . Arance * 6,4 *
* C . Papaie * 2,2 *
* D . Mirtilli neri ( frutti del Vaccinium myrtillus ) * 3,2 *
* E . altre * 4,4 *
08.12 * Frutta secche ( escluse quelle delle voci dal n . 08.01 al n . 08.05 incluso ) : * *
* C . Prugne * 4,8 *
* F . Macedonie : * *
* II . contenenti prugne * 4,8 *
09.01 * Caffè , anche torrefatto o decaffeinizzato ; bucce e pellicole di caffè ; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione : * *
* A . Caffè : * *
* I . non torrefatto : * *
* b ) decaffeinizzato * 5,2 *
* II . torrefatto : * *
* a ) non decaffeinizzato * 6 *
* b ) decaffeinizzato * 7,2 *
* B . Bucce e pellicole * 5,2 *
* C . Succedanei contenenti caffè * 7,2 *
10.01 * Frumento e frumento segolato : * *
* A . Spelta , destinata alla semina * 8 *
10.06 * Riso : * *
* A . destinato alla semina ( t ) * 4,8 *
11.05 * Farina , semolino e fiocchi di patate * 7,6 *
12.02 * Farine di semi e di frutti oleosi , non disoleate , esclusa la farina di senapa : * *
* A . di soia * 3 *
12.03 * Semi , spore e frutti da sementa : * *
* A . Semi di barbabietole : * *
* - Sementi commercializzate ( u ) * 3,6 *
* - altri * 5,2 *
* D . Semi di fiori e semi di cavoli-rapa ( Brassica oleracea , var . caulorapae gongylodes ) * 2,8 *
* E . altri * 3,4 *
12.06 * Luppolo ( coni e luppolina ) * 3,6 *
13.03 * Succhi e estratti vegetali ; sostanze pectiche , pectinati e pectati ; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali : * *
* B . Sostanze pectiche , pectinati e pectati : * *
* ex I . allo stato secco : * *
* - Sostanze pectiche e pectinati * 9,6 *
* ex II . altri : * *
* - Sostanze pectiche e pectinati * 5,6 *
15.02 * Sevi ( delle specie bovina , ovina e caprina ) greggi , fusi o estratti a mezzo di solventi , compresi i sevi detti « primo sugo » : * *
* B . altri : * *
* I . Sevi della specie bovina , compreso il sevo detto « primo sugo » * 2,4 *
* ex II . Sevi delle specie ovina e caprina , compreso il sevo detto « primo sugo » : * *
* - della specie ovina * 2,4 *
15.04 * Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini , anche raffinati : * *
* A . Oli di fegato di pesci : * *
* I . aventi tenore di vitamina A uguale o inferiore a 2 500 unità internazionali per grammo * 2,4 *
15.07 * Oli vegetali fissi , fluidi o concreti , greggi , depurati o raffinati : * *
* C . Olio di ricino : *
* II . altro * 3,2 *
* D . altri oli : * *
* I . destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l ' alimentazione umana ( v ) : * *
* b ) altri : * *
* 2 . non nominati * 3,2 ( w ) *
* II . altri : * *
* a ) Olio di palma : * *
* 1 . greggio * 2,4 *
* 2 . altro * 5,6 *
* b ) non nominati : * *
* 1 . concreti , in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno * 8 *
15.07 * D . II . b ) 2 . concreti , altrimenti presentati ; fluidi ; * *
* aa ) greggi * 4 *
* bb ) altri * 6 *
15.12 * Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo , anche raffinati , ma non preparati : * *
* A . presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno * 8 *
* B . altrimenti presentati * 6,8 *
15.13 * Margarina , imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati * 10 *
16.02 * Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie : * *
* A . di fegato : * *
* I . di oca o di anatra * 6,4 *
* B . altre : * *
* II . di selvaggina o di coniglio * 6,8 *
* III . non nominate : * *
* b ) altre : * *
* 1 . contenenti carni o frattaglie della specie bovina : * *
* aa ) non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte * 8 + ( P ) *
* bb ) non nominate * 10,4 *
* 2 . non nominate : * *
* aa ) di ovini o di caprini * 8 *
* bb ) altre * 10,4 *
16.04 * Preparazioni e conserve di pesci , compreso il caviale ed i suoi succedanei : * *
* A . Caviale e succedanei del caviale : * *
* I . Caviale ( uova di storione ) * 12 *
* II . altri * 12 ( x ) *
* B . Salmonidi : * *
* I . Salmoni * 2,5 ( y ) *
* II . altri * 2,8 *
* C . Aringhe : * *
* I . Filetti crudi , semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato ( impanati ) , congelati * 6 *
* II . altre * 8
* D . Sardine * 10 *
* E . Tonni * 9,6 *
* F . Boniti , sgombri e acciughe : * *
* - Boniti e sgombri * 8,4 *
* - Acciughe * 10 *
* G . altre : * *
* I . Filetti crudi , semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato ( impanati ) , congelati * 6 *
* II . non nominati * 8 *
16.05 * Crostacei e molluschi ( compresi i testacei ) , preparati o conservati : * *
* A . Granchi * 2,5 ( z ) *
* B . altri * 3,2 ( 1 ) ( 2 ) *
20.01 * Ortaggi , piante mangerecce e frutta , preparati o conservati nell ' aceto o nell ' acido acetico , con o senza sale , spezie , mostarda o zuccheri : * *
* B . Cetrioli e cetriolini : * *
* - Cetrioli * 3,5 *
* - Cetriolini * 8,8 *
* C . altri * 3,4 *
20.02 * Ortaggi e piante mangerecce , preparati o conservati senza aceto o acido acetico : * *
* A . ( senza modifiche ) * *
* B . ( senza modifiche ) * *
* C . Pomodori : * *
* - Pomodori pelati * 5 ( 3 ) *
* - Concentrati di pomodori * 5 ( 3 ) *
* - altri * 7,2 ( 3 ) *
* D . - G . ( senza modifiche ) * *
* H . altri , compresi i miscugli : * *
* - Miscugli : * *
* - Miscugli detti « Tuerlue » comprendenti fagiolini , melanzane , zucchine e vari altri ortaggi e piante mangerecce * 4,4 *
* - altri * 8,8 *
* - Carote * 7 *
* - altri * 3,5 *
20.03 * Frutta congelate , con aggiunta di zuccheri : * *
* A . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 13 % * 10,4 + ( P ) *
* B . altre * 10,4 *
20.04 * Frutta , scorze di frutta , piante e parti di piante , cotte negli zuccheri o candite ( sgocciolate , diacciate , cristallizzate ) : * *
* B . altre : * *
* I . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 13 % * 10 + ( P ) *
* II . non nominate * 10 *
20.05 * Puree e paste di frutta , gelatine , marmellate , ottenute mediante cottura , anche con aggiunta di zuccheri : * *
* A . Puree e paste di marroni : * *
* I . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 13 % * 12 + ( P ) *
* II . altre * 12 *
* B . Marmellate di agrumi : * *
* I . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 30 % * 10,4 + ( P ) *
* II . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 13 % e inferiore o uguale a 30 % * 10,4 + ( P ) *
* III . altre * 10,8 *
* C . altre : * *
* I . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 30 % : * *
* a ) Puree e paste di prugne , in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale ( 4 ) * 11,6 *
* b ) altre * 12 + ( P ) *
* II . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 13 % e inferiore o uguale a 30 % * 12 + ( P ) *
* III . non nominate : * *
* - Puree di fichi * 4,8 *
* - altri * 12 *
20.06 * Frutta altrimenti preparate o conservate , anche con aggiunta di zuccheri o di alcole : * *
* A . Frutta a guscio , comprese le arachidi , tostate , in imballaggi immediati di contenuto netto : * *
* I . di più di 1 kg * 2,3 *
* II . di 1 kg o meno * 2,6 *
* B . altre : * *
* I . con aggiunta di alcole : * *
* a ) Zenzero : * *
* 1 . con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas * 10,4 *
* 2 . altro * 12,8 *
* b ) Ananassi , in imballaggi immediati di contenuto netto : * *
* 1 . di più di 1 kg : * *
* aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 17 % * 12,8 + ( P ) *
* bb ) altri * 12,8 *
* 2 . di 1 kg o meno : * *
* aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 19 % * 12,8 + ( P ) *
* bb ) altri * 12,8 *
* c ) Uve : * *
* 1 . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 13 % * 12,8 + ( P ) *
* 2 . altre * 12,8 *
20.06 * B . I . d ) Pesche , pere e albicocche , in imballaggi immediati di contenuto netto : * *
* 1 . di più di 1 kg : * *
* aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 13 % : * *
* 11 . con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas * 12,4 + 2 daz *
* 22 . altre * 12,8 + ( P ) *
* bb ) altre : * *
* 11 . con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas * 12,4 *
* 22 . non nominate * 12,8 *
* 2 . di 1 kg o meno : * *
* aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 15 % * 12,8 + ( P ) *
* bb ) altre * 12,8 *
* e ) altre frutta : * *
* 1 . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 9 % : * *
* aa ) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas * 12,4 + 2 daz *
* bb ) non nominate * 12,8 + ( P ) *
* 2 . altre : * *
* aa ) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas * 12,4 *
* bb ) non nominate * 12,8 ( 5 ) *
* f ) Miscugli di frutta : * *
* 1 . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 9 % : * *
* aa ) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas * 12,4 + 2 daz *
* bb ) altri * 12,8 + ( P ) *
* 2 . altri : * *
* aa ) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas * 12,4 *
* bb ) non nominati * 12,8 *
* II . senza aggiunta di alcole : * *
* a ) con aggiunta di zuccheri in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg : * *
* 3 . Mandarini , compresi i tangerini e i mandarini satsuma ( o sazuma ) ; clementine , wilkins , e altri simili ibridi di agrumi * 8,4 + 2 daz *
* 4 . Uve * 8,8 + 2 daz *
* 5 . Ananassi : * *
* aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 17 % * 8,8 + 2 daz *
* bb ) altri * 8,8 *
20.06 * B . II . a ) 6 . Pere : * *
* aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 13 % * 8 + 2 daz *
* bb ) altre * 8 *
* 7 . Pesche e albicocche : * *
* aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 13 % : * *
* - Albicocche * 7 + 2 daz *
* - Pesche * 8,8 + 2 daz *
* bb ) altre : * *
* - Albicocche * 7 *
* - Pesche * 8,8 *
* ex 8 . altre frutta : * *
* - altre che pompelmi e pomeli * 8,4 + 2 daz *
* 9 . Miscugli di frutta : * *
* aa ) Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera , in peso , il 50 % del totale delle frutta * 8,2 + 2 daz *
* bb ) altri * 8,4 + 2 daz *
* b ) con aggiunta di zuccheri , in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno : * *
* 3 . Mandarini , compresi i tangerini e mandarini satsuma ( o sazuma ) ; clementine , wilkins , e altri simili ibridi di agrumi * 8,4 + 2 daz *
* 4 . Uve * 9,6 + 2 daz *
* 5 . Ananassi : * *
* aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 19 % * 9,6 + 2 daz *
* bb ) altri * 9,6 *
* 6 . Pere : * *
* aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 15 % * 8,8 + 2 daz *
* bb ) altre * 8,8 *
* 7 . Pesche e albicocche : * *
* aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 15 % * *
* 11 . Pesche * 8,8 + 2 daz *
* 22 . Albicocche * 9,6 + 2 daz *
* bb ) altre : * *
* 11 . Pesche * 8,8 *
* 22 . Albicocche * 9,6 *
* ex 8 . altre frutta : * *
* - altre che pompelmi e pomeli * 9,6 + 2 daz *
* 9 . Miscugli di frutta : * *
* aa ) Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera , in peso , il 50 % del totale delle frutta * 6 + 2 daz *
* bb ) altri * 9,2 + 2 daz *
20.06 * B . II . c ) senza aggiunta di zuccheri , in imballaggi immediati di contenuto netto : * *
* 1 . di 4,5 kg o più : * *
* aa ) Albicocche : * *
* - Albicocche dimezzate * 5,4 *
* - Polpe di albicocche * 17 ( 6 ) *
* - altre * 6,8 *
* bb ) Pesche ( comprese le pesche noci ) e prugne * 7,6 *
* cc ) Pere * 8,4 *
* ex dd ) altre frutta : * *
* - altre che pompelmi e pomeli * 9,2 *
* ee ) Miscugli di frutta * 9,2 *
* 2 . di meno di 4,5 kg : * *
* aa ) Pere * 8,4 *
* ex bb ) altre frutta i miscugli di frutta : * *
* - altre che pompelmi e pomeli * 9,2 *
20.07 * Succhi di frutta ( compresi i mosti d ' uva ) o di ortaggi , non fermentati , senza aggiunta di alcole , anche addizionati di zuccheri : * *
* A . di massa volumica superiore a 1,33 g/cm3 a 20° C : * *
* I . Succhi di uve ( compresi i mosti d ' uva ) : * *
* a ) di valore superiore a 22 ECU per 100 kg peso netto * 20 *
* b ) di valore uguale o inferiore a 22 ECU per 100 kg peso netto : * *
* 1 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 20 + ( P ) *
* 2 . altri * 20 *
* II . di mele o di pere ; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere : * *
* a ) di valore superiore a 22 ECU per 100 kg peso netto * 16,8 *
* b ) di valore uguale o inferiore a 22 ECU per 100 kg peso netto : * *
* 1 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 16,8 + ( P ) *
* 2 . altri * 16,8 *
* III . altri : * *
* a ) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto : * *
* - Pompelmi e pomeli * 5 *
* - altre * 16,8 *
* b ) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto : * *
* 1 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % : * *
* - Pompelmi e pomeli * 5 + ( P ) *
* - altre * 16,8 + ( P ) *
* 2 . altri : * *
* - Pompelmi e pomeli * 5 *
* - altre * 16,8 *
20.07 * B . di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm3 a 20° C * *
* I . Succhi di uve ( compresi mosti d ' uva ) , di mele , di pere ; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere : * *
* a ) di valore superiore a 18 ECU per 100 kg peso netto : * *
* 1 . di uve : * *
* aa ) concentrati : * *
* 11 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 11,2 *
* 22 . altri * 11,2 *
* bb ) altri : * *
* 11 . Aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 11,2 *
* 22 . non nominati * 11,2 *
* 2 . di mele e di pere : * *
* aa ) contenenti zuccheri addizionati * 9,6 *
* bb ) altri * 10 *
* 3 . Miscugli di succhi di mele e di succhi di pere * 10 *
* b ) di valore uguale o inferiore a 18 ECU per 100 kg peso netto : * *
* 1 . di uve : * *
aa ) concentrati : * *
* 11 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 11,2 + ( P ) *
* 22 . altri * 11,2 *
* bb ) altri : * *
* 11 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 11,2 + ( P ) *
* 22 . non nominati * 11,2 *
* 2 . di mele : * *
* aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 9,6 + ( P ) *
* bb ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % * 9,6 *
* cc ) senza zuccheri addizionati * 10 *
* 3 . di pere : * *
* aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 9,6 + ( P ) *
* bb ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % * 9,6 *
* cc ) senza zuccheri addizionati * 10 *
* 4 . Miscugli di succhi di mele e di succhi di pere : * *
* aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 10 + ( P ) *
* bb ) altri * 10 * PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 382R3590.1
* II . altri : * *
* a ) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto : * *
* 1 . di arance * 7,6 *
* 3 . di limoni e di altri agrumi : * *
* aa ) con zuccheri addizionati * 7,2 *
* bb ) altri * 7,6 *
20.07 * B . II . a ) 4 . di ananassi : * *
* aa ) con zuccheri addizionati * 7,6 *
* bb ) altri * 8 *
* 5 . di pomodori : * *
* aa ) con zuccheri addizionati * 8 *
* bb ) altri * 8,4 *
* 6 . di altre frutta e ortaggi : * *
* aa ) con zuccheri addizionati * 8,4 *
* bb ) altri * 8,8 *
* 7 . Miscugli : * *
* aa ) di succhi di agrumi e di succhi di ananassi : * *
* 11 . con zuccheri addizionati * 7,6 *
* 22 . altri * 8 *
* bb ) altri : * *
* 11 . con zuccheri addizionati * 8,4 *
* 22 . non nominati * 8,8 *
* b ) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto : * *
* 1 . di arance : * *
* aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 7,6 + ( P ) *
* bb ) altri * 7,6
* 3 . di limoni : * *
* aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 7,2 + ( P ) *
* bb ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % * 7,2 *
* cc ) senza zuccheri addizionati * 7,6 *
* 4 . di altri agrumi : * *
* aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 7,2 + ( P ) *
* bb ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % * 7,2 *
* cc ) senza zuccheri addizionati * 7,6 *
* 5 . di ananassi : * *
* aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 7,6 + ( P ) *
* bb ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % * 7,6 *
* cc ) senza zuccheri addizionati * 8 *
* 6 . di pomodori : * *
* aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 8 + ( P ) *
* bb ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % * 8 *
* cc ) senza zuccheri addizionati * 8,4 *
* 7 . di altre frutta e ortaggi * *
* aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 8,4 + ( P ) *
* bb ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % * 8,4 *
* cc ) senza zuccheri addizionati * 8,8 *
20.07 * B . II . b ) 8 . Miscugli : * *
* aa ) di succhi di agrumi e di succhi di ananassi : * *
* 11 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 7,6 + ( P ) *
* 22 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % * 7,6 *
* 33 . senza zuccheri addizionati * 8 *
* bb ) altri : * *
* 11 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 8,4 + ( P ) *
* 22 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % * 8,4 *
* 33 . senza zuccheri addizionati * 8,8 *
22.04 * Mosti di uve parzialmente fermentati , anche mutizzati con metodi diversi dall ' aggiunta di alcole * 16 *
22.05 * Vini di uve fresche ; mosti di uve fresche mutizzati con alcole ( mistelle ) : * *
* A . Vini spumanti * 9,6 ECU l ' hl *
* B . Vini , diversi da quelli indicati nella sottovoce 22.05 A , presentati in bottiglie chiuse con un tappo a « forma di fungo » tenuto da fermagli o legacci ; vini altrimenti presentati aventi , alla temperatura di 20° C , una sovrappressione dovuta all ' anidride carbonica in soluzione non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar * 9,6 ECU l ' hl *
* C . altri : * *
* I . con titolo alcolometrico effettivo di 13 % vol o meno , presentati in recipienti contenenti : * *
* a ) due litri o meno : * *
* - Vini di uve fresche * 3,4 ECU l ' hl ( 7 ) *
* - altri * 5,8 ECU l ' hl ( 7 ) *
* b ) più di due litri : * *
* - Vini di uve fresche * 2,6 ECU l ' hl ( 7 ) *
* - altri * 4,3 ECU l ' hl ( 7 ) *
* II . con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol , presentati in recipienti contenenti : * *
* a ) due litri o meno : * *
* - Vini di uve fresche * 4 ECU l ' hl ( 7 ) *
* - altri * 6,7 ECU l ' hl ( 7 ) *
* b ) più di due litri : * *
* - Vini di uve fresche * 3,1 ECU l ' hl ( 7 ) *
* - altri * 5,3 ECU l ' hl ( 7 ) *
22.05 * C . III . con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol e presentati in recipienti contenenti : * *
* a ) due litri o meno : * *
* 2 . altri : * *
* - Vini di uve fresche * 4,9 ECU l ' hl ( 7 ) *
* - altri * 8,2 ECU l ' hl ( 7 ) *
* b ) più di due litri : * *
* 3 . altri : * *
* - Vini di uve fresche * 4 ECU l ' hl ( 7 ) *
* - altri * 6,7 ECU l ' hl ( 7 ) *
* IV . con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol presentati in recipienti contenenti : * *
* a ) due litri o meno : * *
* 2 . altri : * *
* - Vini di uve fresche * 5,5 ECU l ' hl ( 7 ) *
* - altri * 9,2 ECU l ' hl ( 7 ) *
* b ) più di due litri : * *
* 3 . altri : * *
* - Vini di uve fresche * 5,5 ECU l ' hl ( 7 ) *
* - altri * 9,2 ECU l ' hl ( 7 ) *
* V . con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol presentati in recipienti contenenti : * *
* a ) due litri o meno : * *
* - Vini di uve fresche * 0,4 ECU l ' hl per % vol e per hl + 2,8 ECU l ' hl ( 7 ) *
* - altri * 0,7 ECU l ' hl per % vol e per hl + 4,8 ECU l ' hl ( 7 ) *
* b ) più di due litri : * *
* - Vini di uve fresche * 0,4 ECU l ' hl per % vol e per hl ( 7 ) *
* - altri * 0,7 ECU l ' hl per % vol e per hl ( 7 ) *
22.08 * Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più ; alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico : * *
* ex A . Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico : * *
* - ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell ' allegato II del trattato CEE * 6,4 ECU l ' hl *
22.08 * ex B . Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più : * *
* - ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell ' allegato II del trattato CEE * 12 ECU l ' hl *
22.09 * Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol ; acquaviti , liquori ed altre bevande alcoliche ; preparazioni alcoliche composte ( dette « estratti concentrati » ) per la fabbricazione delle bevande : * *
* A . Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol , presentato in recipienti contenenti : * *
* ex I . due litri o meno : * *
* - ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell ' allegato II del trattato CEE * 0,6 ECU l ' hl per % vol e per hl + 4 ECU l ' hl *
* ex II . più di due litri : * *
* - ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell ' allegato II del trattato CEE * 0,6 ECU l ' hl per % vol e per hl *
22.10 * Aceti commestibili e loro succedanei commestibili : * *
* A . Aceto di vino , presentato in recipienti contenenti : * *
* I . due litri o meno * 3,2 ECU l ' hl *
* II . più di due litri * 2,4 ECU l ' hl *
* B . altri , presentati in recipienti contenenti : * *
* I . due litri o meno * 3,2 ECU l ' hl *
* II . più di due litri * 2,4 ECU l ' hl *
23.05 * Fecce di vino ; tartaro greggio : * *
* A . Fecce di vino : * *
* II . altri * 0,8 ECU per kg di alcole totale *
23.06 * Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali , non nominati nù compresi altrove : * *
* A . Ghiande di querce , castagne d ' India e residui della spremitura di frutta : * *
* I . Vinaccia : * *
* b ) altri * 0,8 ECU per kg di alcole totale *
( 1 ) GU n . L 65 dell ' 11 . 3 . 1981 , pag . 36 .
( 2 ) GU n . L 382 del 31 . 12 . 1980 , pag . 1 .
( 3 ) GU n . L 59 del 5 . 3 . 1973 , pag . 73 .
( 4 ) GU n . L 142 del 4 . 6 . 1975 , pag . 1 .
( 5 ) GU n . L 253 del 15 . 9 . 1978 , pag . 1 .
( 6 ) GU n . L 192 del 26 . 8 . 1971 , pag . 14 .
( a ) Dazio dell ' 8 % per le carni dette di « alta qualità » , con o senza ossa , classificate nella sottovoce ex 02.01 A II nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 21 000 tonnellate senza pregiudizio del contingente tariffario previsto per la sottovoce 02.01 A II b ) . Inoltre , l ' ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
( b ) Dazio dell ' 8 % nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 50 000 tonnellate ( senza ossa ) di cui 16 500 tonnellate possono essere sottoposte all ' applicazione di importi compensativi istituiti in relazione con le fluttuazioni dei tassi di cambio .
( c ) Dazio dell ' 8 % per le carni di bufalo nei limiti di un contingente tariffario annuo di 2 250 tonnellate ( senza ossa ) , senza pregiudizio per il contingente tariffario previsto per la sottovoce 02.01 A II b ) . Inoltre , l ' ammissione al benefico di tale contingente e subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
( d ) Esenzione fino al 14 febbraio 1983 nei limiti di un contingente tariffario erga omnes di 84 700 tonnellate da concedere dalle autorità competenti e a condizione che il prezzo di riferimento sia rispettato . Esenzione per il periodo dal 16 giugno 1983 al 14 febbraio 1984 nei limiti di un contingente tariffario erga omnes di 74 000 tonnellate da concedere dalle autorità competenti e a condizione che il prezzo di riferimento sia rispettato .
( e ) Dazio del 3,2 % fino al 31 dicembre 1983 per i merluzzi della specie Gadus Morhua nei limiti di un contingente tariffario comunitario erga omnes annuo di 10 000 tonnellate da concedere dalle autorità competenti .
( f ) Il dazio e sospeso fino al 30 giugno 1983 per i lattimi di pesce , congelatti , destinati alla produzione di acido desossiribonucleico . Il controllo dell ' utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l ' applicazione delle disposizioni comunitarie in materia .
( g ) Il dazio è sospeso fino al 30 giugno 1983 per le uova di pesce , fresche , refrigerate o congelate .
( h ) L ' ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
( i ) Il dazio è ridotto a 4,4 % fino al 30 giugno 1983 .
( j ) Il dazio è sospeso fino al 30 giugno 1983 per i funghi , ad esclusione dei funghi di coltivazione della sottovoce 07.01 Q I , presentati immersi in acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione , ma non specialmente preparati per il consumo immediato .
( k ) Il dazio è sospeso fino al 30 giugno 1983 per la sottovoce ex 07.04 B : Funghi , ad esclusione dei funghi di coltivazione della sottovoce 07.01 Q I , disseccati disidratati o evaporati , interi , in fette o in pezzi riconoscibili , destinati a subire qualsiasi lavorazione , escluso il semplice ricondizionamento per la vendita al minuto . Il controllo dell ' utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l ' applicazione delle disposizioni comunitarie in materia . La sospensione non è tuttavia ammessa quando la lavorazione è effettuata da imprese di vendita al minuto o da imprese di ristoro .
( l ) La riscossione di questo dazio è ridotta al 4 % fino al 30 giugno 1983 per i peperoni dolci rossi o verdi , disseccati , disidratati o evaporati , anche tagliati in pezzi , con contenuto di umidità non superiore a 9,5 % , ma non altrimenti preparati .
( m ) Esenzione , nella Repubblica federale di Germania , nei limiti di un contingente tariffario .
( n ) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario annuo di 25 000 tonnellate .
( o ) Il dazio è sospeso fino al 30 giugno 1983 per i frutti della rosa canina , freschi .
( p ) Il dazio è sospeso fino al 30 giugno 1983 per i frutti della specie Vaccinium , anche cotti , congelati , senza aggiunta di zucchero .
( q ) Il dazio è sospeso fino al 30 giugno 1983 per i frutti della specie Vaccinium anche cotti , congelati , senza aggiunta di zucchero .
( r ) Il dazio è sospeso fino la 30 giugno 1983 per i frutti della rosa canina , anche cotti , congelati , senza aggiunta di zucchero .
( s ) Il dazio è sospeso fino al 30 giugno 1983 per i datteri congelati , presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o più , non destinati alla fabbricazione di alcole . Il controllo dell ' utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l ' applicazione delle disposizioni comunitarie in materia .
( t ) L ' ammissione in questa sottovoce e subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
( u ) Applicabile alle sementi che rispondono alle disposizioni delle direttive concernenti la commercializzazione delle sementi e delle piante .
( v ) L ' ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
( w ) Riscossione di un dazio del 3,2 % con massimo di riscossione di 50 ECU per 100 kg peso netto più un importo compensativo previsto in talune condizioni fino la 30 giugno 1983 per l ' olio di soia purificato presentato in flaconi di vetro . Ciascun flacone contiene 10 litri d ' olio di soia purificato contenente in peso :
- al minimo 8,5 % e al massimo 12 % di esteri dell ' acido palmitico ,
- al minimo 2,5 % e al massimo 4,7 % di esteri dell ' acido stearico ,
- al minimo 22,4 % e al massimo 29 % di esteri dell ' acido oleico ,
- al minimo 46,6 % e al massimo 53,7 % di esteri dell ' acido linoleico ,
- al minimo 7,4 % e al massimo 11 % di esteri dell ' acido linolenico ,
e d ' un tenore :
- in acido grassi liberi non superiore a 5 millimole per kg d ' olio ,
- fosfalipidi corrispondenti ad un tenore in azoto non superiore a 0,04 milligrammi per g d ' olio .
L ' olio di soia sopra descritto è destinato alla fabbricazione di emulsioni iniettabili . Il controllo dell ' utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l ' applicazione delle disposizioni comunitarie in materia .
( x ) Il dazio è sospeso fino al 30 giugno 1983 per le uova di pesce , lavate , senza parti di interiora aderenti , semplicemente salate o in salamoia .
( y ) La riscossione di questo dazio e sospesa fino al 30 giugno 1983 per i salmoni destinati all ' industria di trasformazione per la fabbricazione di pate o di pasta da spalmare .
Il controllo dell ' utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l ' applicazione delle disposizioni comunitarie in materia .
( Z ) Il dazio è sospeso fino al 30 giugno 1983 . La riscossione di questo dazio per i granchi della specie King ( Paralithodes camtchaticus ) , Hanasaki ( Paralithodes brevipes ) , Kegani ( Erimacrus isenbecki ) , Queen ( Chionoecetes spp . ) , Geryon quinquedens e Neolithodes asperrimus , semplicemente cotti nell ' acqua e sgusciati , presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2 kg o più .
( 1 ) Il dazio è sospeso fino al 30 giugno 1983 per la carne di aragosta , cotta , destinata all ' industria di trasformazione per la fabbricazione di burri di aragoste , di preparati in terrine , di zuppe e salse . Il controllo dell ' utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l ' applicazione delle disposizioni comunitarie in materia . La sospensione non è tuttavia ammessa quando la lavorazione e effettuata da imprese di vendita al minuto o da imprese di ristoro .
( 2 ) Il dazio è sospeso al 2,4 % fino al 30 giugno 1983 per i gamberetti della specie Pandalus borealis , bolliti esgusciati , anche congelati o seccati , destinati all ' industria della trasformazione dei prodotti di cui alla voce 16.05 .
Il controllo dell ' utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l ' applicazione delle disposizioni comunitarie in materia .
( 3 ) Alle condizioni stabilite tramite scambi di lettere ( GU n . L 65 dell ' 11 . 3 . 1981 , pag . 36 , e GU n . C 325 del 12 . 12 . 1981 , pag . 15 ) .
( 4 ) L ' ammissione in questa sottovoce e subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .
( 5 ) Dazio del 4 % fino al 30 giugno 1983 e nell ' ambito di un contingente tariffario comunitario di 1 500 tonnellate per le ciliege dolci a polpa chiara , conservate in alcole , di un diametro inferiore o uguale a 18,9 mm , senza nocciolo , destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato .
Il controllo dell ' utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l ' applicazione delle disposizioni comunitarie in materia .
( 6 ) Dazio del 4,7 % nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 90 tonnellate .
( 7 ) Il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell ' ECU nella quale viene espresso il dazio e il tasso rappresentativo applicabile ai vini , se questo viene fissato nel quadro della politica agricola comune .
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