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Regolamento (CEE) n. 3595/83 della Commissione del 16 dicembre 1983 che proroga il controllo comunitario delle importazioni di taluni prodotti originari del Giappone
Gazzetta ufficiale n. L 357 del 21/12/1983 pag. 0009 - 0009
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 28 pag. 0176
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 28 pag. 0179
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3595/83 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 1983
che proroga il controllo comunitario delle importazioni di taluni prodotti originari del Giappone
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
previa consultazione nell'ambito del comitato previsto dal suddetto regolamento,
considerando che il regolamento (CEE) n. 653/83 della Commissione, del 18 marzo 1983 (2), ha istituito, sino al 31 dicembre 1983, un controllo comunitario a posteriori delle importazioni di taluni prodotti originari del Giappone;
considerando che le ragioni che sono alla base del regolamento (CEE) n. 653/83 restano valide per l'essenziale e che è pertanto opportuno prorogare il regime di controllo previsto per i prodotti che figurano nell'allegato di detto regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 653/83, la data del 31 dicembre 1983 è sostituita dal 31 dicembre 1984.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1983.
Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente
(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 77 del 23. 3. 1983, pag. 8.
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