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Regolamento (CEE) n. 3598/83 della Commissione del 20 dicembre 1983 relativo alla comunicazione dei corsi rilevati ed alla fissazione dell' elenco dei mercati e dei porti rappresentativi per i prodotti del settore della pesca
Gazzetta ufficiale n. L 357 del 21/12/1983 pag. 0017 - 0021
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 2 pag. 0244
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 2 pag. 0244
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3598/83 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 1983
relativo alla comunicazione dei corsi rilevati ed alla fissazione dell'elenco dei mercati e dei porti rappresentativi per i prodotti del settore della pesca
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 4, l'articolo 17, paragrafo 6, e l'articolo 31,
considerando che il regime di sostegno del mercato previsto dal regolamento (CEE) n. 3796/81 implica la necessità di disporre di corsi constatati sui mercati all'ingrosso e nei porti rappresentativi della Comunità; che tale regolamento prevede a tal fine la comunicazione di detti corsi da parte degli Stati membri;
considerando che è opportuno fissare l'elenco dei mercati e porti degli Stati membri che devono essere considerati rappresentativi per un determinato prodotto;
considerando che è inoltre opportuno fissare la frequenza delle comunicazioni dei corsi constatati;
considerando che il presente regolamento è destinato a sostituire il regolamento (CEE) n. 2518/70 della Commissione (2); che è di conseguenza necessario abrogare detto regolamento;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le comunicazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3796/81 comprendono, per ciascuno dei prodotti elencati nell'allegato I, parti A e D, di detto regolamento e per ciascun mercato o porto rappresentativo:
a) il prezzo medio del giorno di mercato:
- di ciascun prodotto, e
- della categoria del prodotto presa in considerazione per la fissazione del prezzo d'orientamento ponderato secondo le quantità commercializzate;
b) i quantitativi globali sbarcati e commercializzati del prodotto e della categoria indicata alla lettera a), secondo trattino;
c) la quantità ritirata dal mercato.
2. Le comunicazioni sono inviate alla Commissione mediante telescritto il decimo e il venticinquesimo giorno di ogni mese per i periodi che si riferiscono rispettivamente alla seconda e prima quindicina del mese in questione e, quando si delinei il rischio di una situazione di crisi o di perturbazione del mercato, ogni giorno di mercato.
Articolo 2
Le comunicazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3796/81 sono inviate alla Commissione mediante telescritto al più tardi alla fine della sesta settimana successiva al trimestre considerato. Esse comprendono:
a) il prezzo medio di vendita allo stadio del commercio all'ingrosso per i prodotti di cui all'allegato IV, parte B, del suddetto regolamento, ripartiti per tipo di presentazione abituale nel corso del trimestre considerato;
b) la quantità globale di ogni tipo di presentazione abituale commercializzata al commercio all'ingrosso.
Articolo 3
1. Le comunicazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3796/81 comprendono, per ciascuno dei prodotti o dei gruppi di prodotti di cui all'allegato II di detto regolamento ripartiti per tipo di presentazione abituale, e per ciascun mercato o porto rappresentativo:
a) il prezzo medio stabilito per due settimane determinate e ponderato secondo i quantitativi commercializzati;
b) le quantità commercializzate e non commercializzate dei prodotti portati al mercato o porto.
2. Le comunicazioni sono inviate alla Commissione mediante telescritto il primo giorno lavorativo della settimana successiva a quella per la quale sono stati raccolti i dati.
Articolo 4
1. Le comunicazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3796/81 comprendono, per ogni specie di prodotto e ogni forma di presentazione di cui all'allegato III di detto regolamento, nonché per ogni mercato o porto rappresentativo:
a) il prezzo medio mensile, ponderato secondo le quantità commercializzate;
b) le quantità globali sbarcate;
c) le quantità globali commercializzate.
Tali comunicazioni sono effettuate separatamente, distinguendo i prodotti freschi e refrigerati, da un lato, e quelli congelati, dall'altro.
2. Le comunicazioni di cui sopra sono inviate alla Commissione mediante telescritto alla fine della prima settimana successiva al mese considerato.
Articolo 5
I mercati all'ingrosso e i porti rappresentativi ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafo 3, e dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3796/81 sono quelli elencati nell'allegato del presente regolamento per i prodotti in esso indicati.
Articolo 6
Il regolamento (CEE) n. 2518/70 è abrogato.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1984.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1983.
Per la Commissione
Giorgios CONTOGEORGIS
Membro della Commissione
(1) GU n. L 379 del 29. 12. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 271 del 15. 12. 1970, pag. 15.
ALLEGATO
MERCATI ALL'INGROSSO E PORTI RAPPRESENTATIVI NEL SETTORE DELLA PESCA
I. Prodotti dell'allegato I A del regolamento (CEE) n. 3796/81
1.2 // 1. Aringhe // Boulogne-sur-Mer // L'insieme dei mercati di // Bremerhaven/Cuxhaven // L'insieme dei mercati di // Hirtshals/Skagen // // Killybegs // // Lerwick // L'insieme dei mercati di // Mallaig/Oban/Ullapool/Stornoway // // Rossaveal // L'insieme dei mercati di // Scheveningen/IJmuiden // 2. Sardine L'insieme dei mercati di // Ancona/Cesenatico // L'insieme dei mercati di // Chioggia/Porto Garibaldi Kavala La Turballe Marsiglia Patrasso Port-Vendres Saint-Guénolé Salerno Salonicco Sciacca Sète Trapani Viareggio // 3. Spinaroli e gattucci // Boulogne-sur-Mer // L'insieme dei mercati di // Bremerhaven/Cuxhaven Fleetwood Grimsby IJmuiden Lorient Lowestoft Ostenda // 4. Sebasti // Boulogne-sur-Mer // L'insieme dei mercati di // Bremerhaven/Cuxhaven Ostenda // 5. Merluzzi bianchi L'insieme dei mercati di // Aberdeen/Peterhead // // Boulogne-sur-Mer // L'insieme dei mercati di // Bremerhaven/Cuxhaven // L'insieme dei mercati di // Esbjerg/Thyboroen // L'insieme dei mercati di // Grimsby/Hull Howth IJmuiden Ostenda // 6. Merluzzi carbonari // Aberdeen // // Boulogne-sur-Mer // L'insieme dei mercati di // Bremerhaven/Cuxhaven // L'insieme dei mercati di // Grimsby/Hull // L'insieme dei mercati di // Hirtshals/Skagen IJmuiden Lorient 1.2 // // // 7. Eglefini L'insieme dei mercati di // Aberdeen/Peterhead // // Boulogne-sur-Mer // L'insieme dei mercati di // Bremerhaven/Cuxhaven // L'insieme dei mercati di // Grimsby/Hull // L'insieme dei mercati di // Hanstholm/Thyboroen IJmuiden Killybegs Lorient Ostenda // 8. Merlani L'insieme dei mercati di // Aberdeen/Peterhead Boulogne-sur-Mer IJmuiden Lorient // 9. Molva // Aberdeen // L'insieme dei mercati di // Bremerhaven/Cuxhaven IJmuiden Lorient Newlyn Ostenda Peterhead // 10. Sgombri // Boulogne-sur-Mer Castletownbere Concarneau Douarnenez Falmouth // L'insieme dei mercati di // Hirtshals/Skagen IJmuiden Killybegs // L'insieme dei mercati di // Mallaig/Ullapool Newlyn Pireo Plymouth // 11. Acciughe L'insieme dei mercati di // Ancona/Cesenatico // L'insieme dei mercati di // Chioggia/Porto Garibaldi Kavala Patrasso Pireo Port-Vendres Saint-Jean-de-Luz Salerno Salonicco Sciacca Trapani Viareggio // 12. Passere di mare L'insieme dei mercati di // Esbjerg/Thyboroen Lowestoft Amburgo IJmuiden Zeebrugge // 13. Naselli // Ayr La Rochelle Lorient
II. Prodotti dell'allegato I D del regolamento (CEE) n. 3796/81
1.2 // Gamberetti grigi L'insieme dei mercati di (Crangon crangon) // Cuxhaven/Dorum/Spieka/Wremen Den Oever Husum Zeebrugge
III. Prodotti dell'allegato II A del regolamento (CEE) n. 3796/81
1.2 // 1. Sardine L'insieme dei mercati di // Concarneau/Douarnenez // (Sardina pilchardus) L'insieme dei mercati di // Bayonne/Saint-Jean-de-Luz Kavala Salonicco // 2. Orate di mare delle specie dentex e Pagellus // Anzio Bari Pireo San Benedetto del Tronto
IV. Prodotti dell'allegato II B del regolamento (CEE) n. 3796/81
1.2 // 1. Granchi di mare (Cancer pagurus) // River Dart IJmuiden Zeebrugge // 2. Scampi (Nephrops norvegicus) // Kilkeel Mallaig North Shields Rotterdam Zeebrugge // 3. Calamari (Loligo spp.) // Anzio Bari Pireo San Benedetto del Tronto // 4. Calamari (Todarodes sagittatus) // Anzio Bari Pireo San Benedetto del Tronto // 5. Calamari (Illex spp.) // Anzio Bari Pireo San Benedetto del Tronto // 6. Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola rondeleti) // Anzio Bari Pireo San Benedetto del Tronto // 7. Polpi delle specie Octopus // Anzio Bari Pireo San Benedetto del Tronto
V. Prodotti dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3796/81
1.2 // Tutte le specie di tonni // Audierne Cagliari Camaret Concarneau Douarnenez Saint-Jean-de-Luz Trapani
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