Avis juridique important
Regolamento (CEE) n. 3599/83 della Commissione del 20 dicembre 1983 relativo alla comunicazione delle informazioni sui prezzi di ritiro praticati dalle organizzazioni di produttori nel settore della pesca
Gazzetta ufficiale n. L 357 del 21/12/1983 pag. 0022 - 0025
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 2 pag. 0249
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 2 pag. 0249
*****
REGOLAMENTO (CEE) N. 3599/83 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 1983
relativo alla comunicazione delle informazioni sui prezzi di ritiro praticati dalle organizzazioni di produttori nel settore della pesca
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5, e l'articolo 31,
considerando che la comunicazione alla Commissione degli elementi di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3796/81, deve consentirle di seguire l'azione di regolarizzazione dei prezzi nella fase della produzione, condotta sul piano regionale dalle organizzazioni di produttori; che, di conseguenza, le opportune informazioni dovranno essere comunicate alla Commissione nel più breve tempo possibile ed in base ad un metodo comune;
considerando che le attività delle organizzazioni di produttori e l'applicazione dei sistemi della compensazione finanziaria e del premio di riporto costituiscono un fattore importante per l'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca; che occorre prevedere modalità di comunicazione che consentano alla Commissione di seguire più attentamente le attività delle organizzazioni di produttori e l'applicazione di detti sistemi;
considerando che il presente regolamento è destinato a sostituire il regolamento (CEE) n. 2517/70 della Commissione (2); che quest'ultimo deve pertanto essere abrogato;
considerando che le misure contemplate dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Gli elementi di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3796/81 sono comunicati dagli Stati membri alla Commissione, conformemente all'allegato I, al più tardi un mese dopo l'inizio della campagna di pesca durante la quale si applicano i prezzi di ritiro.
2. Qualunque modifica degli elementi comunicati a norma del paragrafo 1, fatto salvo il disposto del paragrafo 3 del presente articolo, deve essere notificata al più presto dagli Stati membri alla Commissione.
3. Qualora un'organizzazione di produttori applichi per una categoria di prodotti per almeno due settimane consecutive un prezzo di ritiro autonomo
- inferiore di più del 10 % al prezzo di ritiro comunitario,
- pari o superiore al prezzo di orientamento,
gli Stati membri comunicano al più presto il livello ed il periodo in cui si prevede di applicare siffatto prezzo di ritiro, nonché la categoria interessata.
Articolo 2
Qualora il prezzo di ritiro dalla vendita di un prodotto elencato nell'allegato I sia fissato da un'associazione formata da diverse organizzazioni di produttori, nella comunicazione di cui all'articolo 1 debbono essere precisate la denominazione e la sede sociale:
- dell'associazione stessa,
- di tutte le organizzazioni di produttori che intendono praticare il sistema notificato.
Articolo 3
1. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione, al più tardi entro la fine della sesta settimana del mese considerato, i quantitativi di prodotti ritirati dal mercato:
- al prezzo di ritiro comunitario e, se del caso, al prezzo di ritiro regionalizzato,
- al prezzo di ritiro autonomo.
Per ciascun prodotto ritirato devono essere indicate le principali categorie interessate.
2. Al termine della campagna di pesca, e al più tardi cinque mesi dopo l'inizio della campagna successiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente all'allegato II, i quantitativi di prodotti che hanno beneficiato della compensazione finanziaria e del premio di riporto secondo quanto prescritto dagli articoli 13 e 14 del regolamento (CEE) n. 3796/81.
Articolo 4
Il regolamento (CEE) n. 2517/70 è abrogato.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1984.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1983.
Per la Commissione
Giorgios CONTOGEORGIS
Membro della Commissione
(1) GU n. L 379 del 29. 12. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 271 del 15. 12. 1970, pag. 14.
ALLEGATO I
STATO MEMBRO:
Applicazione del prezzo di ritiro nel settore dei prodotti della pesca durante la campagna 19 . .
da parte dell'organizzazione dei produttori (nome ed indirizzo):
Zona d'attività:
1.2,3.4 // // // // 1 // 2 // 3 // // // // Prodotti figuranti all'allegato I, lettere A e D, del regolamento di base per i quali i prezzi di ritiro comunitari (articolo 12 di detto regolamento) sono applicati distinguendo i prodotti per i quali sono applicati i prezzi di ritiro regionali (articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di base) // Eventualmente, le categorie di prodotti alle quali i prezzi di ritiro comunitari sono applicati selettivamente o alle quali si applica un divieto di vendita (articolo 13 paragrafo 1, lettera d), del regolamento di base) // Prodotti figuranti agli allegati I-IV per i quali un prezzo di ritiro autonomo (articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base), è applicato per tutte le categorie di uno o più prodotti, nonché il modo di presentazione e il condizionamento di vendita // 1.2.3.4 // // Applicazione selettiva // Divieto di vendita // // // // // // // // // // // // //
ALLEGATO II
STATO MEMBRO:
Applicazione del prezzo di ritiro comunitario nel settore dei prodotti della pesca durante la campagna 19 . . da parte dell'organizzazione di produttori (nome ed indirizzo):
1.2.3.4 // // // // // Prodotto // Vendita nel corso della campagna (allegato I, colonna 1, del regolamento (CEE) n. 3137/82) // Totale ritiri (allegato I, colonna 5, del regolamento (CEE) n. 3137/82) // Totale riporti (allegato I, colonna 6, del regolamento (CEE) n. 3137/82) // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // //
Top