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Regolamento (CEE) n. 3603/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l' anno 1982 a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo
Gazzetta ufficiale n. L 365 del 21/12/1981 pag. 0170 - 0203
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3603/81 DEL CONSIGLIO
del 7 dicembre 1981
recante applicazione di preferenze tariffarie generallizate per l ' anno 1982 a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 3033/80 del Consiglio, dell ' 11 novembre 1980 , che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci che risultano dalla trasformazione dei prodotti agricoli ( 1 ) , in particolari l ' articolo 12 ,
vista la proposta della Commissione ( 2 ) ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 3 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 4 ) ,
considerando che , nell ' ambito dell ' UNCTAD , la Comunità economica europea ha presentato un offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti agricoli trasformati dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune , originari dei paesi in via di sviluppo ; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta consiste , per talune merci soggette al regime degli scambi determinato dal regolamento ( CEE ) n . 3033/80 , in una riduzione dell ' elemento fisso del gravame imposto su tali merci in virtù di detto regolamento e , per i prodotti soggetti a dazio doganale unico , in una riduzione di tale dazio ; che le importazioni preferenziali per i prodotti in causa potranno effettuarsi senza limitazioni quantitative ;
considerando che la funzione positiva del sistema , nel migliorare l ' accesso dei paesi in via di sviluppo ai mercati dei paesi che concedono preferenze , è stata riconoscuita dalla nona sessione del comitato speciale delle preferenze dell ' UNCTAD ; che , in tale sede , è stato convenuto che gli obiettivi del sistema generalizzato di preferenze non sarebbero pienamente raggiunti alla fine del 1980 e , conseguentemente , di prorogarne la durata oltre il periodo iniziale , imponendo una revisione globale del sistema nel 1990 ;
considerando che è opportuno che la Comunità continui ad applicare preferenze tariffarie generalizzate conformemente alle conclusioni concertate in seno all ' UNCTAD secondo l ' intenzione manifestata , specialmente dall ' insieme dei paesi che concedono preferenze , nell ' ambito del suddetto comitato ;
considerando che il carattere temporaneo e non vincolante del sistema consente una revoca successiva totale o parziale , con la possibilità di rettificare le situazioni sfavorevoli che potrebbero crearsi , tra l ' altro , negli Stati dell ' Africa , dei Caraibi e del Pacifico ( Stati ACP ) a seguito della sua applicazione ;
considerando che dall ' esperienza del periodo iniziale risulta che lo schema comunitario ha corrisposto , in misura considerevole , agli obiettivi prefissati ; che è quindi opportuno mantenere le sue fondamentali caratteristiche , che consistono in una riduzione dei dazi doganali all ' importazione , senza limitazione quantitativa , per taluni prodotti agricoli elencati nell ' allegato A e in una riduzione dei dazi doganali , nei limiti di un massimale o di contingenti tariffari comunitari , per i tabacchi , il burro di cacao , il caffè solubile e le conserve di ananassi ;
considerando che , nelle condizioni suesposte , ciascuno di questi contingenti tariffari o massimali comunitari è generalmente uguale al volume aperto nel 1981 ;
considerando che dal 1° gennaio 1981 la Repubblica ellenica applica il sistema comunitario delle preferenze generalizzate , conformemente all ' articolo 117 dell ' atto di adesione del 1979 ;
considerando che per gli importi preferenziali espressi in ECU i tassi di conversione in monete nazionali sono quelli previsti dalla tariffa doganale comune ;
considerando che nei negoziati commerciali multilaterali , conformemente al paragrafo 6 della dichiarazione di Tokio , la Comunità ha riaffermato che , ogni qualvolta , dovrebbe essere previsto un trattamento speciale a favore dei meno progrediti fra i paesi di sviluppo ; che è quindi opportuno esentare totalmente dai dazi doganali i prodotti agricoli , elencati nell ' allegato A , originari dei paesi in via di sviluppo meno progrediti che figurano nell ' elenco allegato al presente regolamento ;
considerando che , per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari , è opportuno garantire in parti colare l ' uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l ' applicazione senza disconituità dei tassi previsti ultimi a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti ; che un sistema di utilizzazione di questi contingenti , basato su una ripartizione tra Stati membri , sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti ; che inoltre a tale scopo e nel quadro del sistema di utilizzazione , le imputazioni effettive sui contingenti possono effettuarsi soltanto per prodotti presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica e da un certificato di origine ;
considerando che , per tener conto dell ' evoluzione delle importzioni dei contingenti tariffari nei vari Stati membri e ovviare all ' eventuale inadeguatezza della ripartizione forfettaria , è opportuno dividere i volumi contingentali in due parti , la prima da ripartire fra gli Stati membri , la seconda da utilizzare per la costituzione di un a riserva destinata a coprire in seguito il fabbisogno degli Stati membri che avranno esaurito la loro quota iniziale ; che , inoltre , la riserva così è volta ad evitare una sterilizzazione dei volumi contingentali a danno di ciascuno dei paesi in via di sviluppo interessati e corrisponde al succitato obiettivo del miglioramento del regime delle preferenze generalizzate ;
considerando che per i contingenti tariffari le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che per tener conto di questo fatto e per evitare discontinuità , occorre che ciascuno Stato membro , dopo aver esaurito quasi completamente una delle sue quote iniziali , proceda al prelievo di una quota supplementare dalla riserva corrispondente ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro ogni qualvolta la sua quota supplementare sia stata utilizzata quasi interamente , finchù la cosistenza di ciascuna riserva lo permetta ; che ciascuna delle quote iniziali e complementari deve essere valida fino al termine del periodo contingentale ;
considerando che se , ad una data deteminata del periodo contingentale , in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza di una delle quote iniziali , tale Stato membro dovrà riversarne una percentuale nella riserva corrispondente , allo scopo di evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro , mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;
considerando che , per quanto riguarda il massimale tariffario per il tabacco diverso dal tipo Virginia , l ' obiettivo perseguito può essere raggiunto ricorrendo a un metodo di gestione basato sull ' imputazione , a livello comunitario , sul menzionato massimale delle importazioni del prodotto in questione a mano a mano che il prodotto viene presentato in dogana con dichiarazioni di immissione in libera pratica e accompagnato da un certificato d origine ; che tale metodo di gestione deve prevedere la possibilità di ripristinare la riscossione totale dei dazi doganali non appena il suddetto massimale è raggiunto a livello della Comunità ;
considerando che queste modalità di gestione richiedono una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione , la quale deve , in particolare , poter seguire lo stato di imputazione sui contingenti tariffari e sul massimale ed informarne gli Stati membri ; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa adottare le opportune misure per ripritinare la riscossione totale dei dazi doganali quando il massimale è raggiunto ;
considerando che , poichù il Regno del Belgio , il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall ' unione economica Benelux , tutte le operazioni relative , in particolare , alla gestione delle quote contingentali attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri ;
considerando che è opportuno che la Comunità ammetta all ' importazione , senza limiti quantitativi , i prodotti che formano oggetto dell ' allegato A , originari dei paesi e territori enumerati nell ' allegato B , applicando i dazi doganali indicati per ciascuno di essi ; che è necessario riservare il beneficio di queste condizioni preferenziali ai prodotti originari dei paesi e territori considerati e che la nozione di « prodotti originari » deve essere stabilita secondo la procedura prevista dall ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci ( 1 ) .
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
SEZIONE I
PRODOTTI DEI CAPITOLI DA 1 A 24 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE AMMESSI ALL IMPORTAZIONE SENZA LIMITAZIONE QUANTITATIVE
1 . A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1982 , i prodotti che figurano nell ' allegato A sono ammessi all ' importazione nella Comunità ai dazi indicati a lato di ciascuno di essi .
All ' importazione in Grecia sono applicabili ai prodotti summenzionati i dazi doganali fissati conformemente all ' articolo 117 dell ' atto di adesione del 1979 .
2 . Il beneficio del regime previsto al paragrafo 1 è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell ' allegato B .
Ai fini dell ' applicazione della presente sezione , la nozione di prodotti originari è definita secondo la procedura prevista dall ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 .
3 . I prodotti riportati nell ' allegato A originari dei paesi elencati nell ' allegato C sono ammessi all ' importazione nella Comunità in esenzione doganale .
L ammissione al beneficio del regime preferenziale previsto per la tequila , il pisco e il singani della sottovoce tariffaria 22.09 C V ex a ) è subordinata alla presentazione di un attesto di autenticità figurante nel certificato di origine e redatto secondo la procedura di cui al paragrafo 2 , secondo comma .
Articolo 2
1 . Gli Stati membri comunicano trimestralmente le informazioni relative alle importazioni contemplate dal presente regolamento all ' Istituito statistico delle Comunità europee , secondo le disposizioni della Nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri ( Nimexe ) .
2 . Tuttavia , per quanto riguarda i prodotti di cui alla sezione III soggetti a contingente , gli Stati membri trasmettono alla Commissione , non oltre l ' undiscesimo giorno di ogni mese , l ' estratto delle imputazioni effettuate durante il mese precedente .
A richiesta della Commissione , allorchù il massimale è raggiunto a concorrenza del 75 % , gli Stati membri comunicano alla Commissione gli estratti delle imputazioni ogni dieci giorni ; gli estratti devono essere trasmessi entro cinque giorni dalla scadenza di ogni decade .
SEZIONE II
MASSIMALE PER I TABACCHI GREGGI O NON LAVORATI DIVERSI DAL TIPO « VIRGINIA »
Articolo 3
1 . A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1982 , i dazi della tariffa doganale comune per i tabacchi greggi o non lavorati , diversi dal tipo « Virginia » , delle sottovoci tariffarie 24.01 ex A ed ex B , sono sospesi al livello del 7 % , con riscossione minima di 33 ECU per 100 kg di peso netto e riscossione massima di 45 ECU per 100 kg di peso netto .
All ' importazione in Grecia è applicabile ai prodotti summenzionati il dazio doganale fissato conformemente all ' articolo 117 dell ' atto di adesione del 1979 .
Nel quadro del massimale comunitario di cui al paragrafo 4 , i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi per le importazioni originarie dei paesi in via di sviluppo elencati nell ' allegato C .
2 . Il beneficio di questa sospensione è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell ' allegato B ad eccezione della Cina .
3 . Le importazioni che benficiano dell ' esenzione dai dazi doganali a norma di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili sul massimale menzionato al paragrafo 4 .
Ai fini dell ' applicazione della presente sezione , la nozione di prodotti originari è definita secondo la procedura di cui all ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 .
4 . Fatti salvi gli articoli 4 e 5 , il beneficio di tale sospensione è concesso per i tabacchi in oggetto nei limiti di un massimale comunitario di 2 550 t .
Arti colo 4
Non appena raggiunto a livello comunitario il massimale fissato all ' articolo 3 , paragrafo 4 , previsto per le importazioni nella Comunità di prodotti originari dell ' insieme dei paesi e territori di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 , la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento per le importazioni dei tabacchi in oggetto da tutti i paesi e territori elencati nell ' allegato B fino al termine del periodo ci cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 .
Articolo 5
L imputazione effettiva sul massimale comunitario delle importazioni dei tabacchi in questione viene effettuata a mano che i suddetti prodotti sono presentati in dogana con dichiarazione di immissione in libera pratica da un certificato di origine conforme alle norme di cui all ' articolo 3 , paragrafo 3 .
2 . Una merce può essere imputata su un massimale soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 1 viene presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi .
3 . Lo stato di esaurimento del massimale è accertato a livello comunitario sulla base delle importazioni imputate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 .
Articolo 6
1 . La Commissione adotta , in stretta collaborazione con gli Stati membri , tutte le misure necessarie al fine di assicurare l ' applicazione delle disposizioni che precedono .
2 . La Commissione ripristina , mediante regolamento , la riscossione dei dazi doganali nei confronti di tutti i paesi e territori di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 , alle condizioni previste all ' articolo 4 .
Articolo 7
Su richiesta della Commissione o almeno mensilmente , gli Stati membri la informano periodicamente delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sul massimale comunitario di cui all ' articolo 3 , paragrafo 4 , sia in valore espresso in unità di conto europee sia in quantità espressa in tonnellate .
SEZIONE III
CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI
A . Tabacchi greggi o non lavorati del tipo « Virginia »
Articolo 8
1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982 un contingente tariffario comunitario di 61 200 tonnellate è aperto nella Comunità all ' importazione di tabacchi greggi o non lavorati del tipo Virginia delle sottovoci 24.01 ex A e ex B . Nel quadro di tale contingente tariffario , il dazio doganale è sospeso al livello del 7 % , con riscossione minima di 13 ECU per 100 kg di peso netto e riscossione massima di 45 ECU per 100 kg di peso netto .
All ' importazione in Grecia sono applicabili ai prodotti summenzionati i dazi doganali fissati conformemente all ' articolo 117 dell ' atto di adesione del 1979 .
Nell ' ambito di questo contingente tariffario , il dazio doganale è totalmente sospeso per quanto riguarda le importazioni originarie dei paesi elencati all ' allegato C .
2 . Il beneficio di questo contingente tariffario è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell ' allegato B ad eccezione della Cina . Le importazioni che benficiano dell ' esenzione dai dazi doganali a titolo di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili su questo contingente tariffario .
Ai fini dell ' applicazione della presente sezione , la nozione di prodotti originari è definita secondo la procedura di cui all ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 .
L ammissione al beneficio di questo contingente tariffario è subordinata alla presentazione di un attestato di autenticità che figura nel certificato di origine ed è redatto secondo la procedura di cui al secondo comma .
Articolo 9
1 . Una prima parte di 59 960 tonnellate viene ripartita fra gli Stati membri in quote che , fatto salvo l ' articolo 11 , sono valide fino al 31 dicembre 1982 ed ammontano , per ciascuno Stato membro , ai seguenti quantitativi :
Benelux * 5 586 tonnellate *
Danimarca * 1 862 tonnellate *
Germania * 10 315 tonnellate *
Grecia * 1 160 tonnellate *
Francia * 980 tonnellate *
Irlanda * 1 935 tonnellate *
Italia * 3 920 tonnellate *
Regno Unito * 34 202 tonnellate *
2 . La seconda parte , pari a 1 240 tonnellate , costituisce la riserva .
Articolo 10
1 . se la quota iniziale di uno Stato membro , quale è fissata all ' articolo 9 , paragrafo 1 - o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva , in caso di applicazione dell ' articolo 12 - è utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede senza indugio , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore , semprechù la consistenza della riserva lo permetta .
2 . Se , una volta esaurita la propria quota iniziale , la seconda quota prelevata da uno Stato membro viene utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede , alle condizioni stabilite al paragrafo 1 , al prelievo di una terza quota pari al 5 % della sua quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore .
3 . Se , una volta esaurita la seconda quota , la terza quota prelevata da uno Stato membro viene utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede , alle stesse condizioni , al prelievo di una quarta quota uguale alla terza . Questo procedimento si applica ripetutamente fino all ' esaurimento della riserva .
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiore a quelle fissate da detti paragrafi , se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate . Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo .
5 . Ciascuno Stato membro può , informandone la Commissione , limitare il totale cumulato delle proprie quote complementari al 40 % della quota iniziale .
Articolo 11
Le quote complementari prelevate in applicazione dell ' articolo 10 sono valide fino al 31 dicembre 1982 .
Articolo 12
Gli Stati membri riversano nella riserva , al più tardi il 7 novembre 1982 , la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che , alla data del 25 ottobre 1982 , supera il 15 % del volume iniziale . Essi possono riversare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 7 novembre 1982 , il totale delle importazioni dei prodotti in oggetto effettuate fino al 25 ottobre 1982 e imputate sui contingenti comunitari , nonchù , eventualmente , la frazione della loro quota iniziale riversata nella riserva .
B . Burro di cacao e caffè solubile
Articolo 13
1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982 dei contingenti tariffari comunitari sono aperti all ' importazione nella Comunità per i prodotti e alle condizioni qui appresso indicati :
N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Volume ( in tonnellate ) * Aliquota dei dazi doganali *
18.04 * Burro di cacao , compreso il grasso e l ' olio di cacao * 22 000 * 8 % ( 1 ) *
21.02 * Estratti o essenze di caffè , di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze ; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti : * * *
* ex A . Estratti o essenze di caffè e preparazioni a base di questi estratti o essenze : * * *
* - Estratti di caffè o « caffè solubile » ottenuti per estrazione acquosa dal caffè torrefatto , presentati in polvere , in granuli , in pagliuzze , in tavolette o in una forma solida simili * 19 100 * 9 % ( 1 ) *
All ' importazione in Grecia sono applicabili ai prodotti summenzionati i dazi doganali stabiliti conformemente all ' articolo 117 dell ' atto di adesione del 1979 .
2 . Il beneficio di questi contingenti tarrifari è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell ' allegato B ad eccezione della Cina per i prodotti della sottovoce 21.02 ex A . Le importazioni che beneficiano dell esenzione dai dazi doganali a titolo di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili su tali contingenti tariffari .
Ai fini dell ' applicazione della presente sezione la nozione di prodotti originari è definita secondo la procedura prevista all ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 .
3 . Dopo l ' esaurimento di detti contingenti , le importazioni di prodotti originari dei paesi di cui all ' allegato C continuato a beneficiare della sospensione totale dei dazi della tariffa doganale comune .
Articolo 14
1 . Una prima parte di 19 485 tonnellate per il burro di cacao e di 17 190 tonnellate per il caffè solubile dei contingenti tariffari comunitari di cui all ' articolo 13 viene ripartita in quote che ammontano , per ciascuno Stato membro , ai quantitativi qui appresso indicati :
( in tonnellate ) *
* Buro di cacao * Caffe solubile *
Benelux * 10 935 * 1 395 *
Danimarca * 45 * 45 *
Germania * 2 720 * 810 *
Grecia * 45 * 315 *
Francia * 90 * 225 *
Irlanda * 45 * 45 *
Italia * 45 * 45 *
Regno Unito * 5 560 * 14 310 *
2 . La seconda parte , pari a 2 515 t per il burro di cacao e a 1 910 t per il caffè solubile , costituisce la riserva .
Articolo 15
1 . Qualora una delle quote iniziali di uno Stato membro fissate all ' articolo 14 , paragrafo 1 - o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva , in caso di applicazione dell ' articolo 17 - venga utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede senza indugio , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore , semprechù la consistenza della riserva lo permetta .
2 . Se , una volta esaurita una delle proprie quote iniziali , la seconda quota prelevata da uno Stato membro è utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede , alle condizioni stabilite al paragrafo 1 , al prelievo di una terza quota pari al 5 % della quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore .
3 . Se una volta esaurita la seconda quota , la terza quota prelevata da uno Stato membro è utilizzata per il 90 % o più , la Stato membro interessato procede , alle stesse condizioni , al prelievo di una quarta quota uguale alla terza . Questo procedimento si applica ripetutamente fino all ' esaurimento della riserva .
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiore a quelle fissate da detti paragrafi , se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate . Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo .
5 . Ciascuno Stato membro , informandone la Commissione , può limitare il totale cumulato delle proprie quote complementari al 40 % della quota iniziale .
Articolo 16
Le quote complementari prelevate in applicazione dell ' articolo 15 sono valide fino al 31 dicembre 1982 .
Articolo 17
Gli Stati membri riversano nella riserva , al più tardi il 1° ottobre 1982 , la frazione non utilizzata delle loro quote iniziali che , al 15 settembre 1982 , supera il 20 % del volume iniziale . Essi possono riversare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 1° ottobre 1982 , il totale delle importazioni dei prodotti in oggetto effettuate fino al 15 settembre 1982 ed imputate sui contingenti comunitari , nonchù , eventualmente , la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversate nelle rispettive riserve .
C . Conserve di ananassi , non in fette , in semifette o spirali
Articolo 18
1 . dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 45 900 t per l ' importazione di conserve di ananassi non in fette , in semifette o spirali delle sottovoci ex 20.06 B II a ) 5 , ex 20.06 B II b ) 5 , ex 20.06 B II c ) I dd ) ed ex 20.06 B II c ) 2 bb ) della tariffa doganale comune . Nel quadro di tale contingente tariffario il dazio doganale è sospeso a livello del 12 % maggiorato del prelievo sullo zucchero , qualora il tenore di zucchero sia superiore al 17 % in peso per i prodotti della sottovoce ex 20.06 B II a ) 5 aa ) e al 19 % in peso per quelli della sottovoce ex 20.06 B II b ) 5 aa ) .
All ' importazione in Grecia sono applicabili ai prodotti summenzionati i dazi doganali fissati conformemente all ' articolo 117 dell ' atto di adesione del 1979 .
Per le importazioni originarie dei paesi in via di sviluppo elencati nell ' allegato C , il dazio doganale è totalmente sospeso nell ' ambito di questo contingente tariffario . Una volta esaurito tale contingente , le importazioni di prodotti originari di detti paesi continuano a beneficiare della sospensione totale dei dazi della tariffa doganale comune .
2 . Il beneficio di questo contingente tariffario è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell ' allegato B ad eccezione della Cina . Le importazioni che già benficiano dell ' esenzione dai dazi doganali a titolo di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili su tale contingente .
Ai fini dell ' applicazione della presente sezione , la nozione di prodotti originari è definita secondo la procedura prevista all ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 .
Articolo 19
1 . Una prima parte di 31 900 t viene ripartita fra gli Stati membri in quote che , fatto salvo l ' articolo 22 , sono valide fino al 31 dicembre 1982 e ammontano , per ciascuno Stato membro , ai seguenti quantitativi :
Benelux * 2 786 tonnellate *
Danimarca * 1 033 tonnellate *
Germania * 11 781 tonnellate *
Grecia * 400 tonnellate *
Francia * 157 tonnellate *
Irlanda * 315 tonnellate *
Italia * 630 tonnellate *
Regno Unito * 14 798 tonnellate *
2 . La seconda parte , pari a un quantitativo di 14 000 tonnellate , costituisce la riserva .
Articolo 20
1 . Se la quota iniziale di uno Stato membro , quale è fissata all ' articolo 19 , paragrafo 1 - o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva , in caso di applicazione dell ' articolo 22 - è utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede senza indugio , mediante notificazione alla Commissione , al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale , eventualmente arrotondata all unità superiore , semprechù la consistenza della riserva lo permetta .
2 . Se , una volta esaurita la propria quota iniziale , la seconda quota prelevata da uno Stato membro è utilizzata per il 90 % o più , questo Stato membro procede , alle condizioni previste al paragrafo 1 , al prelievo di una terza quota pari al 5 % della quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore .
3 . Se , una volta esaurita la seconda quota , la terza quota prelevata da uno Stato membro è utilizzata per il 90 % o più , lo stato membro interessato procede , alle stesse condizioni , al prelievo di una quarta quota uguale alla terza . Questo procedimento si applica ripetutamente fino all ' esaurimento della riserva .
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi , se vi è motivi di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate . Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo .
5 . Ciascuno Stato membro , informandone la Commissione , può limitare il totale cumulato delle proprie quote complementari al 40 % della quota iniziale ;
Articolo 21
Le signole quote complementari prelevate in applicazione dell ' articolo 20 sono valide fino 31 dicembre 1982 .
Articolo 22
Gli Stati membri riversano nella riserva , al più tardi il 1° setembre 1982 , la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che , al 15 agosto 1982 , supera il 20 % del volume iniziale . Essi possono riversare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione , al più tardi il 1° settembre 1982 , il totale delle importazioni di prodotti in questione effettuate fino al 15 agosto 1982 e imputate sul contingente comunitario , eventualmente , le frazione della loro quota iniziale riversata nella riserva .
D . Conserve di ananassi in fette , semifette o spirali
Articolo 23
1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 28 560 tonnellate per l ' importazione di conserve di ananassi in fette , semifette o spirali delle sottovoci ex 20.06 B II a ) 5 , ex 20.06 B II b ) 5 , ex 20.06 B II c ) I dd ) ed ex 20.06 B II c ) 2 bb ) della tariffa doganale comune . Nel quadro di questi contingente tariffario , il dazio doganale è sospeso a livello del 15 % maggiorato del prelievo sullo zucchero qualora il tenore di zucchero sia superiore al 17 % in peso per i prodotti della sottovoce ex 20.06 B II a ) 5 aa ) e al 19 % in peso per quelli della sottovoce ex 20.06 B II b ) 5 aa ) .
All ' importazione in Grecia sono applicabili ai prodotti summenzionati i dazi doganali fissati conformemente all ' articolo 117 dell ' atto di adesione del 1979 .
Per le importazioni originarie dei paesi in via di sviluppo elencati nell ' allegato C , il dazio doganale è totalmente sospeso nell ' ambito di questo contingente tariffario . Una volta esaurito tale contingente , le importazioni di prodotti originari di detti paesi continuano a beneficiare della sospensione totale dei dazi della tariffa doganale comune .
2 . Il beneficio del contingente tariffario è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell ' allegato B ad eccezione della Cina . Le importazioni che già benficiano dell ' esenzione dai dazi doganali a titolo di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili su tale contingente .
Ai fini dell ' applicazione della presente sezione , la nozione di prodotti originari è definita secondo la procedura prevista all ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 .
Articolo 24
1 . Una prima parte di 25 760 t viene ripartita fra gli Stati membri in quote che , fatto salvo l ' articolo 27 , sono valide fino al 31 dicembre 1982 e ammontano , per ciascuno Stato membro , ai seguenti quantitativi :
Benelux * 3 276 tonnellate *
Danimarca * 681 tonnellate *
Germania * 8 846 tonnellate *
Grecia * 560 tonnellate *
Francia * 252 tonnellate *
Irlanda * 252 tonnellate *
Italia * 705 tonnellate *
Regno Unito * 11 188 tonnellate *
2 . La seconda parte , pari a un quantitativo di 2 800 tonnellate , costituisce la riserva .
Articolo 25
1 . Se la quota iniziale di uno Stato membro , quale è fissata all ' articolo 24 , paragrafo 1 - o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva , in caso di applicazione dell ' articolo 27 - è utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede senza indugio , mediante notificazione alla Commissione , al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale , eventualmente arrotondata all unità superiore , semprechù la consistenza della riserva lo permetta .
2 . Se , una volta esaurita la propria quota iniziale , la seconda quota prelevata da uno Stato membro è utilizzata per il 90 % o più , questo Stato membro procede , alle condizioni previste al paragrafo 1 , al prelievo di una terza quota pari al 5 % della quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore .
3 . Se , una volta esaurita la seconda quota , la terza quota prelevata da uno Stato membro è utilizzata per il 90 % o più , lo stato membro interessato procede , alle stesse condizioni , al prelievo di una quarta quota uguale alla terza . Questo procedimento si applica ripetutamente fino all ' esaurimento della riserva .
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi , se vi è motivi di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate . Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo .
5 . Ciascuno Stato membro , informandone la Commissione , può limitare il totale cumulato delle proprie quote complementari al 40 % della quota iniziale ;
Articolo 26
Le signole quote complementari prelevate in applicazione dell ' articolo 20 sono valide fino 31 dicembre 1982 .
Articolo 27
Gli Stati membri riversano nella riserva , al più tardi il 1° setembre 1982 , la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che , al 15 agosto 1982 , supera il 20 % del volume iniziale . Essi possono riversare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione , al più tardi il 1° settembre 1982 , il totale delle importazioni di prodotti in questione effettuate fino al 15 agosto 1982 e imputate sul contingente comunitario , eventualmente , le frazione della loro quota iniziale riversata nella riserva .
SEZIONE IV
DIPSOSIZIONI GENERALI
Articolo 28
La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 9 , 10 , 14 , 15 , 19 , 20 , 24 e 25 e li informa , non appena pervenute le notificazioni , dello stato di utilizzazione delle riserve .
La Commissione informa gli Stati membri :
- entro il 21 novembre 1982 , dello stato della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell ' articolo 12 ;
- entro il 15 ottobre 1982 , dello stato delle riserve dopo i versamenti effettuati in applicazione degli articoli 17 e 27 ;
- entro il 15 settembre 1982 , dello stato della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell ' articolo 22 .
Essa viglia affinchù il prelievo con cui si esaurisce una riserva sia limitato al residuo disponibile e , a tal fine , ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest ultimo prelievo .
Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinchù l ' apertura delle quote complementari da essi prelevate in applicazione degli articoli 10 , 15 , 20 e 25 renda possibili le imputazioni , senza discontinuità , sulla loro parte cumulata dei contingenti tariffari comunitari .
Articolo 29
1 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione stabiliti sul loro territorio la facoltà di attingerre liberamente alle quote ad essi attribuite .
2 . Il grado di esaurimento effettivo delle quote degli Stati membri è accertato in base alle importazioni dei prodotti considerati presentati in dogana con dichiarazioni di immissione in libera pratica ed accompagnati da un certificato di origine conforme alle norme di cui agli articoli 8 , 13 , 18 e 23 .
Le merci possono essere ammesse al beneficio di un contingente tariffario soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 2 è presentato anteriormente alla data del ripristino della riscossione dei dazi .
Articolo 30
Su richiesta della Commissione o almeno mensilmente gli Stati membri informano la Commissione delle importazioni dei prodotti in causa effettivamente imputate sulle loro quote sia per valore espresso in ECU , sia per quantitativi espressi in tonnellate .
Articolo 31
Se la Commissione constata che l ' importazione di prodotti che beneficiano del regime di cui agli articoli 1 , 3 , 8 , 13 , 18 e 23 avvengono nella Comunità in quantitativi o a prezzi che arrechino o minaccino di arrecare grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili o di prodotti direttamente concorrenti , o creino una situazione sfavorevole negli Stati ACP , i dazi doganali applicati nella Comunità possono essere ripristinati parzialmente o integralmente per i prodotti in questione nei confronti del o dei paesi o territori che si trovano all ' origine del pregiudizio . Queste misure possono ugualmente essere adottate in caso di grave pregiudizio o di minaccia di grave pregiudizio limitato ad una sola regione della Comunità .
Articolo 32
1 . Onde garantire l ' applicazione dell ' articolo 31 la Commissione può decidere mediante regolamento il ripristino dei dazi normali per un periodo determinato .
2 . Qualora l ' azione della Commissione sia stata richiesta da uno membro , la Commissione si pronuncia entro un massimo di dieci giorni lavorativi a partire dal ricevimento della domanda e informa gli Stati membri del seguito riservatole .
3 . Ogni Stato membro può defenire al Consiglio il provvedimento adottato dalla Commissione entro un periodo di dieci giorni lavorativi che segue il giorno della sua comunicazione . La richiesta di pronuncia del Consiglio non ha effetto sospensivo . Il Consiglio può , a maggioranza qualificata , modificare o annullare il provvedimento .
Articolo 33
Il disposto degli articoli 31 e 32 lascia salva l ' applicazione delle clausole di salvaguardia definite in virtù della politica agricola comune a titolo dell ' articolo 43 del trattato e di quelle definite in virtù della politica commerciale comune a titolo dell ' articolo 113 del trattato .
Articolo 34
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinchù siano rispettate le disposizioni del presente regolamento .
Articolo 35
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 7 dicembre 1981 .
Per il Consiglio
Il Presidente
CARRINGTON
( 1 ) GU n . L 323 del 29 . 11 . 1980 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . C 273 del 26 . 10 . 1981 , pag . 168 .
( 3 ) GU n . C 327 del 14 . 12 . 1981 , pag . 107 .
( 4 ) Parere reso il 29 ottobre 1981 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .
( 5 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 1 .
( 6 ) Per i paesi enumerati nell ' allegato C , i dazi doganali sono totalmente sospesi .
ALLEGATO A
Elenco dei prodotti dei capitoli da 1 a 24 originari dei paesi e territori in via di sviluppo che beneficiano delle preferenze tariffarie generalizzate ( a ) ( b ) ( c )
N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi *
01.01 * Cavalli , asini , muli e bardotti vivi : * *
* A . Cavalli : * *
* II . destinati alla macellazione ( c ) * 2 % *
* III . altri * 12 % *
02.01 * Carni e frattaglie , commestibili , degli animali compresi nelle voci dal n . 01.01 al n . 01.04 incluso , fresche , refrigerate o congelate : * *
* A . Carni : * *
$$ * III . della specie suina : * *
* b ) altra * esenzione *
02.04 * Altre carni e frattaglie , commestibili , fresche , refrigerate o congelate : * *
* ex A . di piccioni domestici * 6 % *
* ex B . di selvaggina con pelo , congelate * esenzione *
* C . altre : * *
* ex I . Cosce di rane * esenzione *
* II . non nominate * esenzione *
02.06 * Carne e frattaglie , commestibili , di qualsiasi specie ( esclusi i fegati di volatili ) , salate o in salamoia , secche o affumicate : * *
* C . altre : * *
* II . delle specie ovina e caprina : * *
* b ) Frattaglie * esenzione ( 1 ) *
03.01 * Pesci freschi ( vivi o morti ) , refrigerati o congelati : * *
* A . d ' acqua dolce : * *
* I . Trote ed altri salmonidi : * *
* ex a ) Trote congelate * esenzione ( 1 ) *
* B . di mare : *
* I . interi , decapiti o in pezzi : * *
* c ) Tonni : * *
* 2 . altri * esenzione ( 1 ) *
* e ) Squali * 4 % *
* g ) Ippoglossi ( Hippoglossus vulgaris , Hippoglossus reinhardtius ) * 4 % *
* k ) Eglefini : * *
* I . freschi o refrigerati * esenzione ( 1 ) *
* q ) altri : * *
* - Pesci d ' aquario * esenzione *
* - altri * esenzione ( 1 ) *
* II . Filetti : * *
* b ) congelati : * *
* ex 7 . altri : * *
* - di squale e di ippoglossi * 10 % *
* C . Fegati , uova e lattimi * 5 % *
03.02 * Pesci secchi , salati o in salamoia : pesci affumicati , anche cotti prima o durante l ' affumicatura : * *
* A . secchi , salati o in salamoia : * *
* I . interi , decapitati o in pezzi : * *
* d ) Ippoglossi comuni ( Hippoglossus vulgaris ) * 10 % *
* e ) Salmoni salati o in salamoia * 2 % *
* ex f ) Clupeiformi sp . p . in salamoia * 8 % *
* II . Filetti : * *
* ex d ) altri : * *
* - Clupeiformi sp . p . in salamoia * 10 %
* D . Farine di pesci * esenzione ( 1 ) *
03.03 * Crostacei e molluschi , compresi i testacei ( anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia ) , freschi ( vivi o morti ) , refrigerati , gelati , secchi , salati o in salamoia ; crostacei non sgusciati , semplicemente cotti in acqua : * *
* A . Crostacei : * *
* I . Aragoste * 7 % *
* II . Astici ( Homarus sp . p . ) : * *
* a ) vivi * 7 % *
* b ) altri : * *
* 1 . interi * 7 % *
* 2 . non nominati * 7 % *
* III . Granchi e gamberi di acqua dolce * 7 % *
* IV . Gamberetti : * *
* a ) Pandalidi ( Pandalidae sp . p . ) * 6 % *
* ex c ) altri : * *
* - della famiglia Palaemonidae * 6 % *
* - della famiglia Penaeidae * 6 % *
* ex V . altri ( scampi , ecc . ) * *
* - Peurullus sp . p . * 7 % *
* B . Molluschi , compresi i testacei : * *
* II . Militi * 7 % *
* IV . altri : * *
* a ) congelati : * *
* 1 . Calamari : * *
* aa ) Ommastrephes sagittatus e Loligo sp . p . * 4 % *
* 2 . Seppie delle specie Sepia officinalis , Rossia macrosoma , Sepiola rondeleti * 6 % *
* 3 . Polpi delle specie Octopus * 4 % *
* 4 . altri * 4 % *
* b ) altri : * *
* 1 . Calamari ( Ommastrephes sagittatus e Loligo sp . p . ) * 4 % *
* 2 . non nominati * 4 % *
04.06 * Miele naturale * 25 % *
04.07 * Prodotti commestibili di origine animale , non nominati nù compresi altrove * 4 % *
05.03 * Crini e cascami di crini , anche in strati , con o senza supporto di altre materie : * *
* B . altri * esenzione *
05.07 * Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine , piume e penne e loro parti ( anche rifilate ) , calugine , gregge o semplicemente pulite , disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione : polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti : * *
* A . Piume da letto e calugine : * *
* II . altre * esenzione *
* B . altri * esenzione *
05.13 * Spugne naturali : * *
* B . altre * esenzione *
06.02 * Altre piante e radici vive , comprese le talee e le marze : * *
* A . Talee e marze : * *
* II . altre * 10 % *
* ex D . altri : * *
* - alberi , arbusti e arboscelli , esclusi quelli da frutto e da bosco ; altre piante , talee e radici vive , esclusi le azalee , i rosai , le piante vivaci ed il bianco di funghi * 12 % *
06.03 * Fiori e boccioli di fiori , recisi , per mazzi o per ornamenti , freschi , disseccati , imbianchiti , impregnati o altrimenti preparati : * *
* A . freschi : * *
* ex 1 . dal 1° giugno al 31 ottobre : * *
* - Orchidee ( famiglia Orchidaceae ) e anturi * 15 % *
* ex II . dal 1° novembre al 31 maggio : : * *
* - Orchidee ( famiglia Orchidaceae ) e anturi * 15 % *
* ex B . altri : * *
* - fiori recisi , semplicemente disseccati * 7 % *
* - altri fiori recisi * 17 % *
06.04 * Fogliame , foglie , rami ed altre parti di piante , erbe , muschi e licheni , per mazzi o per ornamenti , freschi , disseccati , imbianchiti , tinti , impregnati o altrimenti preparati , ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce n . 06.03 : * *
* B . altri : * *
* I . freschi * 8 % *
* II . semplicemente disseccati * 5 % *
* III . non nominati * 14 % *
07.01 * Ortaggi e piante mangerecce , freschi o refrigerati : * *
* T . altri : * *
* - Abelmosco ( Hibiscus esculentus L . o Abelmoschus esculentus ( L . ) Moench ) ; Moringa oleifera ( « Drumsticks » ) * esenzione *
* - Zucche e zucchine , dal 1° gennaio sino all ' ultimo giorno del mese di febbraio * 9 % *
* - altri , esclusi sedano e prezzemolo dal 1° gennaio al 31 marzo * 9 % *
* - altri * esenzione ( 1 ) *
07.03 * Ortaggi e piante mangerecce , presentati immersi in acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione , ma non specialmente preparati per il consumo immediato : * *
* ex E . altri ortaggi e piante mangerecce : * *
* - Abelmosco ( Hibiscus esculentus L . o Abelmoschus esculentus ( L . ) Moench ) * esenzione *
07.04 * Ortaggi e piante mangerecce disseccati , disidratati o evaporati , anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati ma non altrimenti preparati : * *
* ex B . altri : * *
* - Funghi , esclusi i funghi di coltivazione * 8 % *
* - Ramolaccio ( Cochlearia armoracia ) * esenzione *
07.05 * Legumi da granella , secchi , sgranati , anche decorticati o spezzati : * *
* B . altri : * *
* I . Piscelli , ceci e fagioli : * *
* - Fagioli delle specie « Phaseolus » * esenzione *
* - Ceci della specie « Cicer arietinum » * esenzione *
* - altri * 3 % *
* II . Lenticchie * esenzione ( 1 ) *
* III . non nominati : * *
* - Piselli di Angola o ambrevado delle specie « Cajanus cajan » * esenzione *
* - altri * 3 % *
07.06 * Radici di manioca , d ' arrow-root e di salep , topinambur , patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina anche secchi o tagliati in pezzi ; midollo della palma a sago : * *
* B . altri * esenzione *
08.01 * Datteri , banane , ananassi , manghi , mangoste , avocadi , guaiave , noci di cocco , noci del Brasile , noci di acagiù ( o di anacardio ) , freschi o secchi , in guscio o senza guscio : * *
* ex B . Banane : * *
* - secche * 2 % *
* D . Avocadi * 6 % *
* E . Noci di cocco * esenzione *
* H . altri : * *
* - Mangoste e guaiave * esenzione *
* - Manghi * 5 % *
08.02 * Agrumi , freschi o secchi : * *
* ex E . altri : * *
* - Lime e limette ( Citrus aurantifolia var . Lumio e var . Limetta ) * 9,6 % *
08.04 * Uve , fresche o secche : * *
* B . secche * esenzione ( 1 ) *
08.05 * Frutta a guscio ( escluse quelle della voce 08.01 ) , fresche o secche , anche sgusciate o decorticate : * *
* D . Pistacchi * esenzione *
* E . Noci di pecàn * esenzione *
* F . Noci di arec ( o di betel ) e noci di cola * esenzione *
* ex G . altre , escluse le nocciole * esenzione *
08.07 * Frutta a nocciolo , fresche : * *
* E . altre * 7 % *
08.08 * Bacche fresche : * *
* E . Papaie * 2 % *
* F . altre * 5 % *
ex 08.09 * Altre frutta fresche : * *
* - Rosa canina * esenzione *
* - Cocomeri , dal 1° novembre al 30 aprile * 6,5 % *
* - altre , esclusi i meloni e i cocomeri * 6 % *
08.10 * Frutta , anche cotte , congelate , senza aggiunta di zuccheri : * *
* ex B . Mirtilli neri ( frutta del vaccinium myrtillus ) e more * 8 % *
* C . Mirtilli delle specie Vaccinium myrtilloides e Vaccinium angustifolium * 7 % *
* ex D . altre : * *
* - Cotogne * 11 % *
* - Frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.02 D , 08.08 B , E e F e 08.09 , esclusi gli ananassi , i meloni ed i cocomeri * 7 % *
08.11 * Frutta temporaneamente conservate ( ad esempio mediante anidride solforosa o immerse nell ' acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione ) , ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate : * *
* C . Papaie * esenzione *
* D . Mirtilli neri ( frutta del vaccinium myrtillus ) * 3 % *
* E . altre : * *
* - Cologne * 4 % *
* - Frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.02 D , 08.08 B e F e 08.09 , esclusi gli ananassi , i meloni ed i cocomeri * esenzione *
* - altri * esenzione ( 1 ) *
08.12 * Frutta secche ( diverse da quelle delle voci dal n . 08.05 incluso ) : * *
* A . Albicocche * 5,5 % *
* E . Papaie * esenzione *
* ex G . altre : * *
* - Tamarindi ( baccelli e polpa ) * esenzione *
08.13 * Scorze di agrumi e di meloni , fresche , congelate , presentate immerse nell ' acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione , oppure secche * esenzione *
09.01 * Caffè , anche torrefatto o decaffeinizzato ; bucce e pellicole di caffè ; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione : * *
* A . Caffè : * *
* I . non torrefatto : * *
* a ) non decaffeinizzato * esenzione ( 1 ) *
* b ) decaffeinizzato * 9 % *
* II . Torrefatto : * *
* a ) non decaffeinizzato * 12 % *
* b ) decaffeinizzato * 13 % *
* B . Bucce e pellicole * 8 % *
* G . Succedanei contenenti caffè * 14 % *
09.02 * Tè : * *
* A . presentato in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 3 kg o meno * esenzione *
09.04 * Pepe ( del genere « Piper » ) ; pimenti ( del genere « Capsicum » e del genere « Pimenta » ) : * *
* A . non tritati nù macinati : * *
* I . Pepe : * *
* b ) altro * 4 % *
* II . Pimenti : * *
* c ) altri * 5 % *
* B . tritati o macinati : * *
* I . Pimenti del genere « Capsicum » * 5 % *
* II . altri * 4 % *
09.06 * Cannella e fiori di cinnamomo : * *
* A . macinati * 2 % *
* B . altri * 2 % *
09.07 * Garofani ( antofilli , chiodi e steli ) * 10 % *
09.08 * Noci moscate , macis , amomi e cardamomi : * *
* A . non tritati nù macinati : * *
* II . altri : * *
* a ) Noci moscate * esenzione *
* B . tritati o macinati : * *
* 1 . Noci moscate * esenzione *
* II . Macis * esenzione *
09.09 * Semi d ' anice , di badiana , di finocchio , di coriandolo , di cumino , di carvi e bacche di ginepro : * *
* A . non tritati nù macinati : * *
* I . di anice * esenzione *
* II . di badiana * 7 % *
* III . di finocchio , di coriandolo , di cumino , di carvi e di bacche di ginepro : * *
* b ) altri : * *
* 2 . non nominati * esenzione *
* B . tritati o macinati : * *
* I . di badiana * 7 % *
* III . altri * esenzione *
09.10 * Timo , alloro , zafferano ; altre spezie : * *
* A . Timo : * *
* I . non tritato nù macinato : * *
* b ) altro * 11 % *
* II . tritato o macinato * 13 % *
* B . Foglie di alloro * 13 % *
* F . altre spezie , compresi i miscugli previsti alla nota 1 b ) di questo capitolo : * *
* 1 . non tritati nù macinati * esenzione *
* II . altri o macinati : * *
* b ) altri * 3 % *
11.04 * Farine di legumi di granella , secchi , della voce 07.05 o delle frutta comprese al capitolo 8 ; farine e semole di sago e tuberi compresi al n . 07.06 : * *
* A . Farine dei legumi da granella secchi della voce 07.05 * 3 % *
* B . Farine della frutta del capitolo 8 : * *
* 1 . di banane : * *
* - denaturate ( d ) * esenzione *
* - altre * 2 % *
* II . altre : * *
* - Castagne e marroni * 7,5 % *
* - non nominati * 3 % *
12.03 * Semi , spore e frutti da sementa : * *
* C . Semi da foraggio : * *
* II . Trifoglio ( Trifolium sp . p . ) * esenzione ( 2 ) *
12.07 * Piante , parti di piante , semi e frutti , delle specie utilizzate principalmente in profumeria , in medicina o nella preparazione di insetticidi , antiparassitari e simili , freschi o secchi , anche tagliati , frantumati o polverizzati : * *
* B . Radici di liquirizia * esenzione *
* C . Fave tonka * esenzione *
12.08 * Radici di cicoria , fresche o disseccate , anche tagliate , non torrefatte ; carrube fresche o secche , anche frantumate o polverizzate ; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell ' alimentazione umana , non nominati nù compresi altrove : * *
* C . Semi di carrube : * *
* I . non scortecciati , nù frantumati , nù macinati * esenzione *
* II . altri * 6 % *
* D . Noccioli di albicocche , di pesche o di prugne e mandorle di questi noccioli * esenzione *
13.02 * Gomma lacca , anche imbianchita ; gomme , gommoresine , resine e balsami naturali : * *
* A . Resine di conifere * esenzione *
13.03 * Succhi e estratti vegetali ; sostanze pectiche , pectinati e pectati ; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali : * *
* A . Succhi ed estratti vegetali : * *
* III . di quassia amara * esenzione *
* IV . di liquirizia * esenzione ( * ) *
* V . di piretro e di radici delle piante da rotenone * esenzione *
* VII . Miscugli di estratti vegetali , per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari * esenzione *
* VIII . altri : * *
* a ) medicinali * esenzione *
* B . Sostanze pectiche , pectinati e pectati : * *
* ex I . allo stato secco , escluse le sostanze pectiche di mele , pere e cotogne * 12 % *
* ex II . altre , escluse le sostanze pectiche di mele , pere e cotogne * 7 % *
* C . Agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali : * *
* I . Agar-agar * esenzione *
* II . Mucillagini e ispessenti di carrube o di semi di carrube * esenzione *
14.01 * Materie vegetali usate principalmente in lavori da panieraio o da stuoiaio ( vimini , canne , bambù , canne d ' India , giunchi , rafia , paglia di cereali pulita , imbianchita o tinta , cortecce di tiglio e simili ) : * *
* A . Vimini : * *
* II . altri * esenzione *
* B . Paglia di cereali pulita , imbianchita o tinta * esenzione *
15.03 * Stearina solare : oleostearina ; olio di strutto o oleomargarina non emulsionata , non mescolati nù altrimenti preparati : * *
* A . Stearina solare e oleostearina : * *
* II . altre * 2 % *
* B . Olio di sevo , destinato a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l ' alimentazione umana ( d ) * esenzione *
* C . altri * 5 % *
15.04 * Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini , anche raffinati : * *
* A . oli di fegato di pesci : *
* I . aventi tenore di vitamina A uguale o inferiore a 2 500 unità internazionali per grammo * esenzione *
15.05 * Grassi di lana e sostanze grasse derivate , compresa la lanolina : * *
* A . Grasso di lana greggio * esenzione *
* B . altri * esenzione *
15.06 * Altri grassi e oli animali ( olio di piedi di bue , grassi di ossa , grassi di cascame , ecc . ) * esenzione *
15.07 * Oli vegetali fissi , fluidi o concreti , greggi , depurati o raffinati : * *
* B . Oli di legno della Cina , di abrasin , di tung , di oleococca , di oiticica ; cera di mirica e cera del Giappone * esenzione *
* C . Olio di ricino : * *
* II . altro * 6 % *
* D . altri oli : * *
* I . destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l ' alimentazione umana ( a ) : * *
* a ) greggi : * *
* 1 . Olio di palma * 2,5 % *
* ex 3 . altri , esclusi l ' olio di lino , l ' olio di arachide , l ' olio di girasole e l ' olio di colza * 2,5 % *
b ) altri : * *
* ex 2 . non nominati : * *
* - Olio di palmisti e di cocco * 6,5 % *
* II . altri : * *
* a ) Olio di palma : * *
* 1 . greggio * 4 % *
* 2 . altro * 12 % *
* b ) non nominati : * *
* 1 . concreti , in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno * 18 % *
* 2 . concreti , altrimenti presentati ; fluidi : * *
* ex aa ) greggi : * *
* - Olio di palmisti e di cocco * 7 % *
* ex bb ) altri : * *
* - Olio di palmisti e di cocco * 13 % *
15.10 * Acidi grassi industriali , oli acidi di raffinazione , alcoli grassi industriali : * *
* A . Acido stearico * 2 % *
* B . Acido oleico * 5 % *
* C . altri acidi grassi industriali ; oli di raffinazione * esenzione *
* D . Alcoli grassi industriali * 6 % *
15.11 * Glicerina , comprese le acque e le liscivie glicerinose : * *
* A . Glicerina greggia , comprese le acque e le liscivie glicerinose * esenzione *
* B . altra , compresa la glicerina sintetica * esenzione *
15.12 * Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo , anche raffinati , ma non preparati : * *
* A . presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno * 16 % *
* B . altrimenti presentati * 11 % *
15.15 * Bianco di balena e di altri cetacei ( spermaceti ) , greggio , pressato o raffinato , anche colorato artificialmente ; cere d ' api e di altri insetti , anche colorate artificialmente : * *
* A . Bianco di balena e di altri cetacei ( spermaceti ) , greggio , pressato o raffinato , anche colorato artificialmente * esenzione *
* B . Cere d ' api e di altri insetti , anche colorate artificialmente : * *
* II . altre * esenzione *
15.16 * Cere vegetali , anche colorate artificialmente : * *
* B . altre * esenzione *
15.17 * Degras ; residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali : * *
* A . Degras * esenzione *
* B . Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali : * *
* II . altri : * *
* a ) Morchie o fecce di olio , paste di saponificazione ( soap-stocks ) * esenzione *
* b ) non nominati * esenzione *
16.02 * Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie : * *
* A . di fegato : * *
* I . di oca o di anatra * 14 % *
* B . altre : * *
* II . di selvaggina o di coniglio : * *
* - di selvaggina * 9 % *
* - di coniglio * 14 % *
* III . non nominate : * *
* b ) altre : * *
* 1 . contenenti carne o frattaglie della specie bovina : * *
* ex bb ) altre : * *
* - Preparazioni e conserve di lingue di animali della specie bovina * 17 % *
* 2 . non nominate : * *
* aa ) di ovini o di caprini : * *
* - di ovini * 18 % *
* - di caprini * 16 % *
* bb ) altre * 16 % *
16.03 * Estratti e sughi di carne , estratti di pesce , in recipienti o involucri immediati di contenuto netto : * *
* B . di più di 1 kg ma meno di 20 kg * esenzione *
* C . di 1 kg o meno * 5 % *
16.04 * Preparazioni e conserve di pesci , compreso il caviale e i suoi succedanei : * *
* A . Caviale e succedanei del caviale : * *
* I . Caviale ( uova di storione ) * 12 % *
* II . altri * 16 % *
* B . Salmonidi * 4 % *
* ex F . Boniti e sgombri * 19 % *
* G . altre : * *
* I . Filetti crudi , coperti semplicemente di pasta o di pane grattugiato ( impanati ) , congelati * 10 % *
* II . non nominati * 10 % *
16.05 * Crostacei e molluschi ( compresi testacei ) , preparati o conservati : * *
* A . Granchi * 6,5 % *
* ex B . altri , con l ' esclusione dei gamberetti grigi del genere « Crangon sp . p . » e delle lumache * 6 % *
17.04 * Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao : * *
* A . Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 % in peso , senza aggiunta di altre materie * 9 % *
* B . Gomme da masticare del genere « chewing-gum » * 3 % + em con riscoss . mass . del 23 % *
* C . Preparazione detta « cioccolato bianco » * 5 % + em con riscoss . mass . del 27 % + daz *
* D . altri * 7 % + em con riscoss . mass . del 27 % + daz *
18.01 * Cacao in grani , greggio o torrefatto , anche infranto * esenzione ( 1 ) *
18.02 * Gusci o bucce , pellicole , residui di cacao * esenzione ( 1 ) *
18.03 * Cacao in massa o in pani ( pasta di cacao ) anche sgrassato * 11 % *
18.05 * Cacao in polvere , non zuccherato * 9 % *
18.06 * Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao : * *
* A . Cacao in polvere , semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio * 3 % + em *
* C . Cioccolata e prodotti di cioccolata , anche ripieni ; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero , contenenti cacao * 10 % + em con riscoss . mass . del 27 % + daz *
19.02 * Estratti di malto ; preparazioni per l ' alimentazione dei fanciulli , per usi dietetici o di cucina , a base di farine , di semolini , amidi , fecole o estratti di malto , anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso : * *
* B . altri : * *
* I . contenenti estratti di malto e aventi tenore , in peso , di zuccheri riduttori ( calcolati in maltosio ) uguale o superiore al 30 % * esenzione + em *
* II . non nominate : * *
* - Preparazioni a base di farina di leguminose presentate in forma di dischi di pasta essiccata al sole , denominata « papad » * esenzione *
* - altre * esenzione + em *
ex 19.04 * Tapioca , esclusa quella di fecola di patate * 4 % + em *
19.05 * Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura : « puffed-rice , corn-flakes » e simili * esenzione + em *
19.07 * Pane , biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria , senza aggiunta di zuccheri , miele , uova , materie grasse , formaggio o frutta ; ostie , capsule per medicamenti , ostie per sigilli , fogli di paste seccate di farina , di amido o di fecola e prodotti simili : * *
* A . Pane croccante detto « Knaeckebrot » * 3 % + em con riscoss . mass . del 24 % + daf *
* B . Pane azimo ( Mazoth ) * esenzione + em con riscoss . mass . del 20 % + daf *
* C . Ostie , capsule per medicamenti , ostie per sigilli , fogli di paste seccate di farina , di amido o di fecola e prodotti simili * esenzione + em *
* D . altri * 5 % + em *
19.08 * Prodotti della panetteria fine , della pasticceria e della biscotteria , anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione : * *
* A . Preparazioni dette « pan pepato » ( pain d ' ùpices ) * 5 % + em *
20.01 * Ortaggi , piante mangerecce e frutta , preparati o conservati nell ' aceto o nell ' acido acetito , con o senza sale , spezie , mostarda o zuccheri : * *
* ex C . altri , esclusi « mixed pickles » , pimenti o peperoni dolci * 14 % *
20.02 * Ortaggi e piante mangerecce , preparati o conservati senza aceto o acido acetico : * *
* B . Tartufi * 14 % *
* D . Asparagi * 20 % *
* E . Crauti * 15 % *
* ex F . Capperi * 12 % *
* ex H . altri , compresi i miscugli : * *
* - Moringa oleifera ( « Drumsticks » ) * esenzione *
20.03 * Frutta congelate , con aggiunta di zuccheri : * *
* ex A . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 13 % : * *
* - Frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.02 D , 08.08 B , E ed F e 08.09 , esclusi ananassi , meloni e cocomeri * 10 % + ( P ) *
* ex B . altre : * *
* - Frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.02 D , 08.08 B , E ed F 08.09 , esclusi ananassi , meloni e cocomeri * 10 % *
20.04 * Frutta , scorze di frutta , piante e parti di piante , cotte negli zuccheri o candite ( sgocciolate , diacciate , cristallizzate ) : * *
* B . altre : * *
* ex I . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 13 % : * *
* - Frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.02 D , 08.08 B , E ed F e 08.09 , esclusi ananassi , meloni e cocomeri * 6 % + ( P ) *
* ex II . non nominate : * *
* - Frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.02 D , 08.08 B , E ed F e 08.09 , esclusi ananassi , meloni e cocomeri * 6 % *
20.05 * Puree e paste di frutta , gelatine , marmellate , ottenute mediante cottura , anche con aggiunta di zuccheri : * *
* B . Marmellate di agrumi : * *
* ex I . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 30 % , escluse le marmellate di arance * 19 % + ( P ) *
* ex II . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 13 % , e inferiore o uguale al 30 % , escluse le marmellate di arance * 19 % + ( P ) *
* ex III . altre , escluse le marmellate di arance * 19 % *
* C . altre : * *
* I . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 30 % * *
* ex b ) altre : * *
* - Frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B , E ed F e 08.09 , esclusi ananassi , meloni e cocomeri * 11 % + ( P ) *
* ex II . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 13 % ed inferiore o uguale al 30 % : * *
* - Frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B , E ed F e 08.09 , esclusi ananassi , meloni e cocomeri * 11 % + ( P ) *
* ex III . non nominate : * *
* - Frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B , E ed F e 08.09 , esclusi ananassi , meloni e cocomeri * 11 % *
20.06 * Frutta altrimenti preparate o conservate , anche con aggiunta di zuccheri o di alcole : * *
* A . Frutta a guscio , comprese le arachidi , tostate , in imballaggi immediati di contenuto netto : * *
* 1 . di più di 1 kg : * *
* - Mandorle , noci comuni e nocciole * 12 % ( * ) *
* - altre * 7 % *
* II . di 1 kg o meno : * *
* - Mandorle , noci comuni e nocciole * 14 % ( * ) *
* - altre * 8 % *
* B . altre : * *
* I . con aggiunta di alcole : * *
* a ) Zenzero * 10 % *
* b ) Ananassi , in imballaggi immediati di contenuto netto : * *
* 1 . di più di 1 kg : * *
* aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 17 % * 10 % + ( P ) *
* bb ) altri * 10 % *
* 2 . di 1 kg o meno : * *
* aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 19 % * 10 % + ( P ) *
* bb ) altri * 10 % *
* c ) uve : * *
* 1 . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 13 % * 25 % + ( P ) *
* 2 . altre * 25 % *
* d ) Pesche , pere e albicocche , in imballaggi immediati di contenuto netto : * *
* 1 . di più di 1 kg : * *
* aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 13 % * 25 % + ( P ) *
* bb ) altre * 25 % *
* 2 . di 1 kg o meno : * *
* aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 15 % * 25 % + ( P ) *
* bb ) altre * 25 % *
* e ) altre frutta : * *
* ex 1 . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 9 % , escluse le ciliege * 25 % + ( P ) *
* ex 2 . altre , escluse le ciliegie * 25 % *
* f ) Miscugli di frutta : * *
* 1 . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 9 % * 25 % + ( P ) *
* 2 . altri * 25 % *
* II . senza aggiunta di alcole : * *
* a ) con aggiunta di zuccheri in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg : * *
* 2 . Segmenti di pompelmi e di pomeli * 10 % + ( P ) *
* 3 . Mandarini , compresi i tangerini e i mandarini satsuma ( o sazuma ) ; clementine , wilkings e altri simili ibridi di agrumi * 19 % + ( P ) ( * ) *
* 4 . Uve * 18 % + ( P ) ( * ) *
* ex 8 . altre frutta : * *
* - Frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B , E ed F e 08.09 , esclusi ananassi , meloni e cocomeri * 7 % + ( P ) *
* - Tamarindi ( baccelli , polpe ) * 7 % + ( P ) *
* 9 . Miscugli di frutta : * *
* ex aa ) Miscugli nei quali nessuno dei tipi di frutta componenti supera , in peso , il 50 % del totale di tutti i tipi : * *
* - Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B , E e F e 08.09 , esclusi meloni e cocomeri * 11 % + ( P ) *
* b ) con aggiunta di zuccheri , in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno : * *
* 2 . Segmenti di pompelmi e di pomeli * 10 % + ( P ) *
* 3 . Mandarini , compresi i tangerini e i mandarini satsuma ( o sazuma ) ; clementine , wilkings , e altri simili ibridi di agrumi * 20 % + ( P ) ( * ) *
* 4 . Uve * 19 % + ( P ) ( * ) *
* ex 8 . altre frutta : * *
* - Frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B , E e F e 08.09 , esclusi ananassi , meloni e cocomeri * 8 % + ( P ) *
* 9 . Miscugli di frutta : * *
* ex aa ) Miscugli nei quali nessuno dei tipi di frutta componenti supera , in peso , il 50 % del totale di tutti i tipi : * *
* - Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B , E e F e 08.09 , esclusi meloni e cocomeri * 8 % + ( P ) *
* c ) senza aggiunta di zuccheri , in imballaggi immediati di contenuto netto : * *
1 . di 4,5 kg o più : * *
* ex dd ) altre frutta : * *
* - Frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B , E ed F e 08.09 , esclusi ananassi , meloni e cocomeri * 7 % *
* ex ee ) Miscugli di frutta : * *
* - Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B , E e F e 08.09 , esclusi meloni e cocomeri , nei quali nessuna delle frutta componenti supera , in peso , il 50 % del totale delle frutta * 11 % *
* 2 . di meno di 4,5 kg : * *
* ex bb ) altre frutta e miscugli di frutta : * *
* - Frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B , E ed F e 08.09 , esclusi ananassi , meloni e cocomeri * 7 % *
* - Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B , E e F e 08.09 , esclusi meloni e cocomeri , nei quali nessuna delle frutta componenti supera , in peso , il 50 % del totale delle frutta * 12 % *
20.07 * Succhi di frutta ( compresi i mosti d ' uva ) o di ortaggi , non fermentati , senza aggiunta di alcole , anche addizionati di zuccheri : * *
* A . con densità superiore a 1,33 a 15° C : * *
* III . altri : * *
* ex a ) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto : * *
* - Frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B , E ed F , 08.09 , esclusi ananassi , meloni e cocomeri * 14 % *
* - Frutta della sottovoce 08.02 D * 28 % ( * ) *
* b ) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto : * *
* ex 1 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore al 30 % : * *
* - Frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B , E ed F , 08.09 , esclusi ananassi , meloni e cocomeri * 14 % + ( P ) *
* - Frutta della sottovoce 08.02 D * 28 % + ( P ) ( * ) *
* ex 2 . altri : * *
* - Frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B , E ed F , 08.09 , esclusi ananassi , meloni e cocomeri * 14 % *
* - Frutta della sottovoce 08.02 D * 28 % ( * ) *
* B . con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15° C : * *
* II . altri : * *
* a ) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto : * *
* 2 . di pompelmi e di pomeli * 8 % *
* 3 . di limoni o di altri agrumi : * *
* ex aa ) con zuccheri addizionati : * *
* - esclusi i succhi di limoni * 13 % ( * ) *
* ex bb ) altri : * *
* - esclusi i succhi di limoni * 13 % ( * ) *
* 4 . di ananassi : * *
* aa ) con zuccheri addizionati * 18 % + ( P ) ( * ) *
* bb ) altri * 19 % ( * ) *
* 6 . di altre frutta e ortaggi : * *
* ex aa ) con zuccheri addizionati : * *
* - di frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B , E ed F , 08.09 , esclusi ananassi , meloni e cocomeri * 9 % *
* - di altre frutta , escluso il succo di albicocche e di pesche * 17 % ( * ) *
* ex bb ) altri : * *
* - di frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B , E ed F , 08.09 , esclusi ananassi , meloni e cocomeri * 9 % *
* - di altre frutta , escluso il succo di albicocche e di pesche * 18 % ( * ) *
* 7 . Miscugli : * *
* ex bb ) altri , esclusi i miscugli contenenti , isolatamente o insieme , più del 25 % di succo d ' uva , di agrumi , di ananassi , di mele , di pere , di pomodori , di albicocche o di pesche : * *
* 11 . con zuccheri addizionati * 17 % ( * ) *
* 22 . non nominati * 18 % ( * ) *
* b ) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto : * *
* 2 . di pompelmi e di pomeli : * *
* aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore al 30 % * 8 % + ( P ) *
* bb ) altri * 8 % *
* 4 . di altri agrumi : * *
* aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore al 30 % * 14 % + ( P ) ( * ) *
* bb ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % * 14 % ( * ) *
* cc ) senza zuccheri addizionati * 15 % ( * ) *
* 5 . di ananassi : *
* aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 18 % + ( l ' ) ( * ) *
* bb ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % * 18 % ( * ) *
* cc ) senza zuccheri addizionati * 19 % ( * ) *
* 7 . di altre frutta e ortaggi : * *
* ex aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore al 30 % : * *
* - di frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B , E ed F , 08.09 , esclusi ananassi , meloni e cocomeri * 9 % + ( P ) *
* - di altre frutta , escluso il succo di albicocche e di pesche : * 17 % + ( P ) ( * ) *
* ex bb ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % : * *
* - di frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B , E ed F , 08.09 , esclusi ananassi , meloni e cocomeri * 9 % *
* - di altre frutta , escluso il succo di albicocche e di pesche * 17 % ( * ) *
* ex cc ) senza zuccheri addizionati : * *
* - di frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B , E ed F , 08.09 , esclusi ananassi , meloni e cocomeri * 9 % *
* - di altre frutta , escluso il succo di albicocche e di pesche * 18 % ( * ) *
* 8 . Miscugli : * *
* ex bb ) altri , esclusi i miscugli contenenti , isolatamente o insieme , più del 25 % di succo d ' uva , di agrumi , di ananassi , di mele , di pere , di pomodori , di albicocche e di pesche : * *
* 11 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore al 30 % * 17 % + ( P ) ( * ) *
* 22 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % * 17 % ( * ) *
* 33 . senza zuccheri addizionati * 18 % ( * ) *
21.02 * Estratti o essenze di caffè , di tè o di mate ; preparazioni a base di questi estratti o essenze ; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti : * *
* ex A . Essenze di caffè * 9 % *
* B . Estratti o essenze di tè o di mate ; preparazioni a base di questi estratti o essenze * esenzione *
* C . Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè : * *
* II . altri * 2 % + em *
* D . Estratti di cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè : * *
* II . altri * 6 % + em *
21.03 * Farina di senapa e senapa preparata : * *
* A . Farina di senapa , in imballaggi immediati di contenuto netto : * *
* I . di 1 kg o meno * esenzione *
* II . di più di 1 kg * esenzione *
* B . Senapa preparata * 8 % *
21.04 * Salse ; condimenti composti : * *
* B . Salse a base di purè di pomodoro * 6 % *
* ex C . altri : * *
* - prodotti a base di ketchup di pomodoro * 7 % *
* - altri , escluse le salse a base di olio vegetale * 5 % *
21.05 * Preparazioni per zuppe , minestre o brodi ; zuppe , minestre o brodi , preparati ; preparazioni alimentari composte omogeneizzate : * *
* A . Preparazioni per zuppe , minestre o brodi ; zuppe , minestre o brodi preparati * 11 % *
* B . Preparazioni alimentari composte omogeneizzate * 17 % *
21.06 * Lieviti naturali , vivi o morti ; lieviti artificiali preparati : * *
* A . Lieviti naturali vivi : * *
* I . Lieviti madre selezionati ( lieviti di coltura ) * 8 % *
* II . Lieviti di panificazione : * *
* a ) secchi * 5 % + em *
* b ) altri * 5 % + em *
* III . altri * 10 % *
* B . Lieviti naturali morti : * *
* 1 . in tavolette , cubi o presentazioni simili , o anche in imballaggio immediati di contenuto netto di 1 kg o meno * 6 % *
* II . altri * esenzione *
* C ; Lieviti artificiali preparati * 4 % *
21.07 * Preparazioni alimentari non nominate nù comprese altrove : * *
* A . Cereali in semi o in spighe , precotti o altrimenti preparati * *
* I . Granturco * 3 % + em *
* II . Riso * 4 % + em *
* III . altri * 4 % + em *
* G . altre : * *
* I . non contenenti o contenenti , in peso , meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte : * *
* a ) non contenenti o contenenti , in peso , meno di 5 % di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) : * *
* ex 1 . non contenenti o contenenti , in peso , meno di 5 % di amido o di fecola : * *
* - Cuori di palma * 9 % *
22.01 * Acqua , acque minerali , acque gassose , ghiaccio e neve : * *
* A . Acque minerali naturali o artificiali ; acque gassose * esenzione *
22.02 * Limonate , acque gassose aromatizzate ( comprese le acque minerali aromatizzate ) e altre bevande non alcoliche , esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.07 : * *
* A . non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte * 6 % *
22.03 * Birra * 14,5 % *
22.09 * Alcole etilico non denaturato di meno di 80 % vol ; acquaviti , liquori ed altre bevande alcoliche ; preparazioni alcoliche composte ( dette « estratti concentrati » ) per la fabbricazione di bevande : * *
* C . Bevande alcoliche : * *
* V . altri , presentati in recipienti contenenti : * *
* ex a ) due litri o meno : * *
* - Tequila , pisco e singani * 1,30 ECU per % vol e per hl + 5 ECU per hl *
23.01 * Farine e polveri di carne e frattaglie , di pesci , crostacei o molluschi , non adatte all ' alimentazione umana ; ciccioli : * *
* B . Farine e polveri di pesci , di crostacei o di molluschi * esenzione *
23.02 * Crusche , stacciature ed altri residui della vagliatura , della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi : * *
* b . di legumi * 3 % *
23.06 * Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali , non nominati nù compresi altrove : * *
* B . non nominati * esenzione *
23.07 * Preparazioni foraggere melassate o zuccherate ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell ' alimentazione degli animali : * *
* A . Prodotti detti « solubili » di pesci o di mammiferi marini * esenzione *
* C . non nominati * 3 % *
24.02 * Tabacchi lavorati ; estratti o sughi di tabacco : * *
* A . Sigarette * 87 % ( * ) *
* B . Sigari e sigaretti * 42 % ( * ) *
* C . Tabacco da fumo * 110 % ( * ) *
* D . Tabacco da masticare e tabacco da fiuto * 45 % ( * ) *
* E . altri , compreso il tabacco agglomerato sotto forma di foglie * 19 % ( * ) *
Abbreviazioni
( P ) : significa che le merci considerate sono sottoposte al regime dei prelievi ;
em : significa che i prodotti considerati sono sottoposti alla riscossione di un elemento mobile fissato nel quadro dei regolamenti concernenti gli scambi di certe merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ;
daf : significa che un dazio addizionale può essere riscosso sulla farina contenuta nei rispettivi prodotti ;
daz : significa che un dazio addizionale può essere riscosso sullo zucchero contenuto nei rispettivi prodotti .
( a ) I prodotti agricoli che beneficiano in regime di dazio comune dell ' esenzione o di una sospenzione temporanea totale del dazio della tariffa doganale comune figurano nell ' elenco soltanto a titolo indicativo .
( b ) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con un asterisco , originari della Cina .
( c ) L ' ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che le autorità competenti vorranno adottare .
( d ) L ' ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che le autorità competenti vorranno stabilire .
( 1 ) Questa preferenza si applica soltanto per i paesi in via di sviluppo enumerati nell ' allegato C .
( 2 ) Questa esenzione si applica soltanto per i paesi in via di sviluppo enumerati nell ' allegato C , a condizione che le disposizioni comunitarie in materia di sementi siano rispettate .
ALLEGATO B
Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate ( 1 )
I . PAESI INDIPENDENTI
660 Afganistan ( 2 )
208 Algeria
236 Alto Volta ( 2 )
330 Angola
451 Antigua e Barbuda
632 Arabia Saudita
528 Argentina
453 Bahamas
640 Bahrein
666 Bangladesh ( 2 )
469 Barbados
421 Belize
284 Benin ( 2 )
676 Birmania
516 Bolivia
391 Botswana ( 2 )
508 Brasile
328 Burundi ( 2 )
675 Butan ( 2 )
696 Cambogia
302 Camerun
244 Ciad ( 2 )
512 Cile
720 Cina
600 Cipro
480 Colombia
375 Comore ( 2 )
318 Congo
728 Corea del Sud
436 Costarica
272 Costa d ' Avorio
448 Cuba
460 Dominica
500 Ecuador
220 Egitto
428 El Salvador
647 Emirati arabi uniti
334 Etiopia ( 2 )
815 Figi
708 Filippine
314 Gabon
252 Gambia ( 2 )
276 Gana
464 Giamaica
338 Gibuti ( 2 )
628 Giordania
473 Grenada
416 Guatemala
488 Guiana
260 Guinea ( 2 )
257 Guinea-Bissau ( 2 )
310 Guinea equatoriale ( 2 )
452 Haiti ( 2 )
454 Honduras
664 India
700 Indonesia
612 Irak
616 Iran
048 Iugoslavia
346 kenia
812 Kiribati
636 Kuwait
684 Laos ( 2 )
395 Lesotho ( 2 )
604 Libano
268 Liberia
216 Libia
370 Madagascar
386 Malawi ( 2 )
701 Malaysia
667 Maldive ( 2 )
232 Mali ( 2 )
204 Marocco
228 Mauritania
373 Maurizio
412 Messico
366 Mozambico
803 Nauru
672 Nepal ( 2 )
432 Nicaragua
240 Niger ( 2 )
288 Nigeria
649 Oman
662 Pakistan
442 Panama
801 Papuasia-Nuova Guinea
520 Paraguay
504 Perù
644 Qatar
306 Repubblica centraficana ( 2 )
456 Repubblica dominicana
247 Repubblica del Capo Verde ( 2 )
066 Romania
324 Ruanda ( 2 )
806 Salomone , isole
819 Samoa occidentali ( 2 )
465 Santa Lucia
467 San Vincenzo
311 Saeo Tomù e Principe ( 2 )
355 Seicelle e dipendenze ( 2 )
248 Senegal
264 Sierra Leone
706 Singapore
608 Siria
342 Somalia ( 2 )
669 Sri Lanka
224 Sudan ( 2 )
492 Suriname
393 Swaziland
352 Tanzania ( 2 )
680 Tailandia
280 Togo
817 Tonga ( 2 )
472 Trinidad e Tobago
212 Tunisia
807 Tuvalu
350 Uganda ( 2 )
524 Uruguay
816 Vanuatu
484 Venezuela
690 Vietnam
652 Yemen del Nord ( 2 )
656 Yemen del Sud ( 2 )
322 Zaire
378 Zambia
382 Zimbabwe
( 1 ) Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario è quello della geonomenclatura 1980 [ regolamento ( CEE ) n . 2566/79 , GU n . L 294 del 21 . 11 . 1979 , pag . 5 ] .
( 2 ) Questo paese è anche elencato nell ' allegato C .
II . PAESI E TERRITORI
dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi
476 Antille olandesi
413 Bermude
703 Brunei
044 Gibilterra
740 Hong Kong
451 Indie occidentali
463 Isole Cayman
529 Isole Falkland e dipendenze
813 Isole Pitcairn
454 Isole Turks e Caicos
457 Isole Vergini degli Stati Uniti
811 Isole Wallis e Futuna
743 Macao
377 Mayotte
809 Nuova Caledonia e dipendenze
808 Oceania americana ( 1 )
802 Oceania australiana ( isola Christmas , isole Cocos [ Keeling ] , isole heard e Mc Donald , isola Norfolk )
814 Oceania neozelandese ( isole Cook , isola di Niue , isole Tokelau )
822 Polinesia francese
890 Regioni polari * Terre australi ed antartiche francesi *
* Territorio antartico australiano *
* Territorio antartico britannico *
329 Sant ' Elena e dipendenze
357 Territori britannici dell ' Oceano Indiano
Osservazione : Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati successivamente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori .
( 1 ) L ' Oceania americana comprende : Guam , Samoa americane ( compresa l ' isola Swains ) , isole Midway , isole Johnston e Sand , isola Wake ; le isole sotto tutela : Carolina , Marianne e Marshall .
ALLEGATO C
Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo
660 Afganistan
236 Alto Volta
666 Bangladesh
284 Benin
391 Botswana
328 Burundi
675 Butan
244 Ciad
375 Comore
334 Etiopia
252 Gambia
338 Gibuti
260 Guinea
257 Guinea-Bissau
310 Guinea equatoriale
452 Haiti
684 Laos
395 Lesotho
386 Malawi
667 Maldive
232 Mali
672 Nepal
240 Niger
306 Repubblica Centrafricana
247 Repubblica del Capo Verde
324 Ruanda
819 Samoa occidentali
311 Saõ Tomù e Principe
355 Seicelle e dipendenze
342 Somalia
224 Sudan
352 Tanzania
817 Tonga
350 Uganda
652 Yemen del Nord
656 Yemen del Sud
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