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Regolamento (CEE) n. 3621/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che fissa, per la campagna di pesca 1982, i prezzi d' orientamento dei prodotti della pesca di cui all' allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 100/76
Gazzetta ufficiale n. L 363 del 18/12/1981 pag. 0001
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3621/81 DEL CONSIGLIO
del 15 dicembre 1981
che fissa, per la campagna di pesca 1982, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 100/76
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3443/80 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione,
considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 100/76, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I, lettere A e C, dello stesso regolamento, viene fissato un prezzo d'orientamento a un livello che contribuisca ad assicurare la stabilità dei corsi sui mercati, senza peraltro determinare la formazione di eccedenze strutturali nella Comunità;
considerando che con il regolamento (CEE) n. 234/81 (3) sono stati fissati, per la campagna di pesca 1981, i prezzi d'orientamento di detti prodotti;
considerando che l'applicazione dei criteri di cui sopra, definiti all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 100/76, provoca, per la campagna di pesca 1982, per alcuni prodotti un rialzo e per altri prodotti il mantenimento dei prezzi rispetto alla campagna in corso; che, tenuto conto delle vaziazioni stagionali delle caratteristiche delle passere di mare, occorre aumentare il prezzo di orientamento a decorrere dal 1o maggio 1982; che, in mancanza di alcuni dati sull'evoluzione dei prezzi di ciascun prodotto della pesca definito nelle sue caratteristiche commerciali, è opportuno prendere in considerazione il rapporto fra i prezzi medi ponderati del mercato constatati al momento della precedente fissazione dei prezzi d'orientamento dei prodotti di cui trattasi e constatati attualmente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi d'orientamento validi fino al 31 dicembre 1982 per i prodotti elencati nell'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 100/76 ed i prodotti cui tali prezzi si riferiscono sono fissati in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1982.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1981.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. WALKER
(1) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 359 del 31. 12. 1980, pag. 13.
(3) GU n. L 37 del 10. 2. 1981, pag. 1.
ALLEGATO
(in ECU/t)
Caratteristiche commerciali (1)
Specie
Categoria
di freschezza Dimensione Presentazione
Prezzo d'orientamento
1. Aringhe Extra, A 1 pesci interi 336 2. Sardine « Clupea
pilchardus Walbaum »: a) dell'Atlantico Extra 3 pesci interi 521 b) del Mediterraneo Extra 3 pesci interi 392 3. Sebasti (Sebastes marinus) A 2 pesci interi 706 4. Merluzzi bianchi A 2 pesci eviscerati con testa o 907 A 3 pesci eviscerati con testa 5. Merluzzi carbonari A 2 pesci eviscerati con testa o 540 A 3 pesci eviscerati con testa 6. Eglefini A 2 pesci eviscerati con testa o 708 A 3 pesci eviscerati con testa 7. Merlani A 2 pesci eviscerati con testa o 651 A 3 pesci eviscerati con testa 8. Sgombri Extra 1 pesci interi o 267 A 2 pesci interi 9. Acciughe Extra 2 pesci interi 485 10. Passere di mare A 2 pesci eviscerati con testa dal 1o. 1. 1982
al 30. 4. 1982 708 o A 3 pesci eviscerati con testa dal 1o. 5. 1982
al 31. 12. 1982 877 11. Naselli A 2 pesci eviscerati con testa 2 042 12. Gamberetti grigi del genere « Crangon » sp.p A 1 semplicemente cotti in acqua 1 296 (1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 100/76.
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