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Regolamento (CEE) n. 3622/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che fissa, per la campagna di pesca 1982, i prezzi d' orientamento dei prodotti della pesca elencati nell' allegato II del regolamento (CEE) n. 100/76
Gazzetta ufficiale n. L 363 del 18/12/1981 pag. 0003
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3622/81 DEL CONSIGLIO
del 15 dicembre 1981
che fissa, per la campagna di pesca 1982, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 100/76
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca (1), modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 3443/80 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione,
considerando che l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 100/76 prevede che venga fissato annualmente un prezzo d'orientamento per ciascuno dei prodotti o dei gruppi di prodotti elencati nell'allegato II dello stesso regolamento;
considerando che i prezzi d'orientamento di detti prodotti sono stati fissati per la campagna di pesca 1981 con il regolamento (CEE) n. 235/81 (3);
considerando che sulla base dei dati attualmente disponibili per quanto riguarda i prezzi per i prodotti in questione è opportuno aumentare tali prezzi per taluni prodotti e mantenerli, per altri, per la campagna di pesca 1982,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi d'orientamento validi fino al 31 dicembre 1982 per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 100/76 e i prodotti cui si riferiscono sono fissati in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1982.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1981.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. WALKER
(1) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 359 del 31. 12. 1980, pag. 13.
(3) GU n. L 37 del 10. 2. 1981, pag. 3.
ALLEGATO
(in ECU/t)
1.2.3 // // // // Gruppi di prodotti // Caratteristiche commerciali // Prezzi di orientamento // // // // Sardine // Congelate, in partite o in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei // 389 // Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus // Congelate, in partite o in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei // 1 040 // Calamari (Loligo sp.p.) // Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei // 2 056 // Calamari o totani (Ommastrephes sagittatus, Todarodes sagittatus, Illex sp.p.) // Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei // 1 034 // Seppie delle specie Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola rondeleti // Congelate, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei // 1 364 // Polpi delle specie Octopus // Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei // 1 007 // // //
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