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Regolamento (CEE) n. 3627/83 del Consiglio del 19 dicembre 1983 relativo all'applicazione della decisione n. 1/83 del Consiglio di cooperazione CEE-Israele che modifica l'articolo 30 del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele
Gazzetta ufficiale n. L 360 del 23/12/1983 pag. 0007 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 4 pag. 0026
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 10 pag. 0118
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 4 pag. 0026
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 10 pag. 0118
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3627/83 DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 1983
relativo all'applicazione della decisione n. 1/83 del Consiglio di cooperazione CEE-Israele che modifica l'articolo 30 del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele (1) è stato firmato l'11 maggio 1975 ed è entrato in vigore il 1o luglio 1975;
considerando che, in applicazione dell'articolo 25 del protocollo n. 3 dell'accordo, il Consiglio di cooperazione ha adottato la decisione n. 1/83 che modifica l'articolo 30 del protocollo n. 3;
considerando che detta decisione deve essere applicata nella Comunità,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La decisione n. 1/83 del Consiglio di cooperazione CEE-Israele, acclusa al presente regolamento, è applicabile nella Comunità.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1984.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1983.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. VARFIS
(1) GU n. L 136 del 28. 5. 1975, pag. 1.
DECISIONE N. 1/83 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE CEE-ISRAELE
dell'8 dicembre 1983
che modifica l'articolo 30 del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele
IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE,
visto l'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele, firmato a Bruxelles l'11 maggio 1975,
visto il protocollo n. 3 dell'accordo (1), in particolare l'articolo 25,
considerando che le disposizioni attuali dell'articolo 30 del protocollo n. 3 prevedono che, salvo decisione contraria del Consiglio di cooperazione, il divieto di beneficiare del rimborso dei dazi doganali sotto qualsiasi forma per i prodotti non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari si applica a decorrere dal 1o gennaio 1984;
considerando che, ai sensi del secondo protocollo addizionale all'accordo, concluso nel 1981 (2), il ritmo del disarmo tariffario per i prodotti elencati nell'allegato A del protocollo n. 2 dell'accordo è stato prorogato di due anni e che di conseguenza l'entrata in vigore al 1o gennaio 1984 del divieto di cui all'articolo 30 del protocollo n. 3 potrebbe comportare conseguenze economiche dannose per gli scambi preferenziali;
considerando la preoccupazione d'Israele di beneficiare di un lasso di tempo supplementare per adeguare il proprio regime doganale all'entrata in vigore di detto divieto;
considerando che per allinearsi sui termini fissati in materia tariffaria è necessario prevedere un rinvio di due anni di tale scadenza,
DECIDE:
Articolo 1
Il testo dell'articolo 30 del protocollo n. 3 dell'accordo è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 30
1. I prodotti utilizzati, non originari della Comunità o di Israele, di cui all'articolo 1 dei protocolli n. 1 e n. 2, non possono essere oggetto di rimborso di dazi doganali, né beneficiare di un'esenzione dai dazi stessi, sotto qualsiasi forma, a decorrere dal 1o gennaio 1986.
2. L'espressione "dazi doganali" utilizzati nel presente e nei precedenti articoli comprende anche le tasse aventi effetto equivalente a dazi doganali. ».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 1984.
Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1983.
Per il Consiglio di cooperazione
Il Presidente
G. VARFIS
(1) GU n. L 190 del 29. 7. 1977, pag. 3.
(2) GU n. L 102 del 14. 4. 1981, pag. 2.
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