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Regolamento (CEE) n. 3631/81 della Commissione, del 17 dicembre 1981, che modifica il regolamento n. 225/67/CEE, relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi
Gazzetta ufficiale n. L 363 del 18/12/1981 pag. 0020 - 0021
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 23 pag. 0230
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 23 pag. 0230
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3631/81 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 1981
che modifica il regolamento n. 225/67/CEE, relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3454/80 (2),
visto il regolamento n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1779/81 (4), in particolare l'articolo 7,
considerando che, con il regolamento n. 225/67/CEE della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1744/80 (6), sono state stabilite le modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi; che tale regolamento prevede la constatazione del prezzo per gli oli e i panelli di girasole; che, in caso di applicazione dell'articolo 2 del regolamento n. 115/67/CEE, i prezzi per i semi sono ricostituiti sulla base dei prezzi degli oli e dei panelli ottenuti da semi decorticati; che, nella prassi, i prezzi constatati sul mercato possono riferirsi ai panelli ottenuti da semi decorticati, nonché da semi non decorticati; che è pertanto necessario modificare il regolamento n. 225/67/CEE;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento n. 225/67/CEE è modificato come segue:
1. Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente testo:
« Articolo 5
Qualora siano applicate le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento n. 115/67/CEE, sono presi in considerazione le quantità ed i costi seguenti:
a) per i semi di colza e di ravizzone, 39 kg d'olio, 56 kg di panelli e 3,9 ECU;
b) per i semi di girasole decorticati, 38 kg d'olio, 43 kg di panelli e 4,6 ECU;
c) per i semi di girasole non decorticati, 38 kg d'olio, 59 kg di panelli e 4,4 ECU ».
2. Il testo dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo trattino, è sostituito dal seguente testo:
« - il prezzo, determinato conformemente all'articolo 6, delle quantità di oli e panelli seguenti:
a) per quanto concerne i semi di colza e di ravizzone, 39 kg di olio e 56 kg di panelli;
b) per quanto concerne i semi di girasole decorticati, 38 kg di olio e 43 kg di panelli,
c) per quanto concerne i semi di girasole non decorticati, 38 kg di olio e 59 kg di panelli ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1981.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 16.
(3) GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67.
(4) GU n. L 176 dell'1. 7. 1981, pag. 5.
(5) GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2919/67.
(6) GU n. L 171 del 4. 7. 1980, pag. 12.
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