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Regolamento (CEE) n. 3632/81 della Commissione, del 17 dicembre 1981, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 2600/79, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve e il mosto di uve concentrato
Gazzetta ufficiale n. L 363 del 18/12/1981 pag. 0022
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3632/81 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 1981
recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 2600/79, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve e il mosto di uve concentrato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/81 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, l'articolo 9, paragrafo 5, e l'articolo 65,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3577/81 ha esteso il beneficio del regime dell'aiuto al magazzinaggio privato al mosto di uve concentrato rettificato; che il suddetto regolamento ha altresì previsto la possibilità di permettere che i mosti di uve oggetto di contratto a lungo termine possano essere trasformati, durante il periodo di validità di tali contratti, in mosti di uve concentrati o in mosti di uve concentrati rettificati; che, dato che la trasformazione in quetione costituisce un'operazione normale, occorre accordare tale autorizzazione in maniera permanente;
considerando che è pertanto necessario adattare e completare il regolamento (CEE) n. 2600/79 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2629/81 (4);
considerando che è necessario che l'organismo d'intervento sia informato di ogni trasformazione dei mosti di uve che formano oggetto di contratto di magazzinaggio, per poter essere in grado di effettuare i controlli necessari;
considerando che la trasformazione dei mosti di uve in mosti di uve concentrati e in mosti di uve concentrati rettificati determina una diminuzione del volume del prodotto immagazzinato e quindi delle spese di magazzinaggio; che, d'altra parte, poiché il prodotto ottenuto è di maggior valore, la diminuzione delle spese di magazzinaggio è compensata dall'aumento degli interessi; che è quindi giustificato, nel caso della trasformazione del prodotto, mantenere per tutto il periodo di validità del contratto l'importo dell'aiuto al livello calcolato sulla base dei quantitativi di mosti di uve che sono oggetto di contratto prima della trasformazione; che i prodotti ottenuti devono presentare altresì le caratteristiche richieste dalla regolamentazione comunitaria;
considerando che la data di scadenza dei contratti a lungo termine per i mosti è stata fissata al 15 settembre successivo alla loro conclusione; che, stando così le cose, non è più giustificato prevedere la possibilità di risolvere tali contratti all'inizio della campagna per arricchire la nuova produzione;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2600/79 è modificato come segue:
1. Il testo dell'articolo 1, secondo comma, è sostituito dal seguente testo:
« Ai sensi del presente regolamento per "prodotti" si intendono i vini da tavola, i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati ».
2. Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, è sostituito dal seguente testo:
« - mosto di uve in mosto di uve concentrato o in mosto di uve concentrato rettificato ».
3. Il testo dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), primo trattino, è sostituito dal seguente testo:
« - natura del prodotto (vino, mosto di uve, mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato) ».
4. Il testo dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), ultimo trattino, è sostituito dal seguente testo:
« - nel caso del mosto di uve, del mosto di uve concentrato o del mosto di uve concentrato rettificato, massa volumetrica ».
5. Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente testo:
« Articolo 5
Salvo per quanto riguarda i contratti di magazzinaggio in applicazione dell'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79, i contratti riguardano un quantitativo minimo di 100 ettolitri per il vino, di 30 ettolitri per i mosti e di 10 ettolitri per i mosti concentrati ed i mosti concentrati rettificati ».
6. È inserito il seguente articolo 9 bis:
« Articolo 9 bis
1. I produttori che hanno concluso un contratto di magazzinaggio a lungo termine per mosti di uve possono trasformare, del tutto o in parte, tali mosti in mosti di uve concentrati o in mosti di uve concentrati rettificati durante il periodo di validità del contratto.
2. I produttori interessati comunicano per iscritto all'organismo d'intervento la data dell'inizio delle operazioni di trasformazione previste dal paragrafo 1.
La comunicazione di cui al primo comma deve pervenire all'organismo d'intervento almeno 15 giorni prima della data dell'inizio delle operazioni di trasformazione.
Nel mese successivo alla fine delle operazioni di trasformazione, i produttori trasmettono all'organismo d'intervento un bollettino d'analisi del prodotto ottenuto, menzionando almeno i dati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c).
3. Quando si procede alla trasformazione di cui al paragrafo 1, l'importo dell'aiuto al magazzinaggio per il prodotto del contratto è uguale all'importo di cui all'articolo 11, lettera c). L'aiuto è calcolato per tutta la durata del magazzinaggio, sulla base di quantitativi di mosti di uve che formano oggetto del contratto prima della trasformazione ».
7. Il testo dell'articolo 11, lettera d), è sostituito dal seguente testo:
« b) per i mosti di uve concentrati ed i mosti di uve concentrati rettificati la cui massa volumetrica a 20 °C è uguale o superiore a 1,24:
- ottenuti mediante concentrazione dei mosti di cui alla lettera c), primo trattino: 0,0383 ECU;
- ottenuti mediante concentrazione dei mosti di cui alla lettera c), secondo trattino: 0,0423 ECU ».
8. L'articolo 12 è abrogato.
9. Il testo dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal seguente testo:
« b) nel caso di un contratto a lungo termine, in tre rate di cui le due prime pagate al più tardi quattro settimane dopo l'ultimo giorno di ciascun trimestre; l'ultima rata al più tardi quattro settimane dopo la data di scadenza del contratto ».
10. Il testo dell'articolo 13, paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo:
« 2. Nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, l'aiuto è dovuto proprozionalmente alla durata effettiva del contratto. Il versamento dell'aiuto è effettuato al più tardi quattro settimane dopo la scadenza del contratto ».
11. Il testo dell'articolo 14, lettera b), è sostituito dal seguente testo:
« b) fatte salve le disposizioni dell'articolo 9 bis, i prodotti che formano oggetto del contratto possono essere sottoposti ai trattamenti o ai processi enologici necessari per la loro buona conservazione ».
12. All'articolo 18, paragrafo 3, è aggiunto il seguente testo:
« d) i quantitativi di mosti di uve trasformati in mosti di uve concentrati o in mosti di uve concentrati rettificati durante il periodo di validità del contratto, nonché i quantitativi ottenuti ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 16 dicembre 1981.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1981.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 359 del 15. 12. 1981, pag. 1.
(3) GU n. L 297 del 24. 11. 1979, pag. 15.
(4) GU n. L 258 dell'11. 9. 1981, pag. 14.
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