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Regolamento (CEE) n. 3633/81 della Commissione, del 17 dicembre 1981, che concede, per la campagna 1981/1982, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per taluni vini da tavola
Gazzetta ufficiale n. L 363 del 18/12/1981 pag. 0024
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3633/81 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 1981
che concede, per la campagna 1981/1982, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per taluni vini da tavola
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/81 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6, l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 12 bis, paragrafo 5, e l'articolo 65,
considerando che, dal bilancio di previsione 1981/1982, risulta che i quantitativi di vini da tavola disponibili all'inizio della campagna viticola eccedono in misura superiore a quattro mesi di consumo il fabbisogno complessivo prevedibile della campagna stessa; che risultano così soddisfatte le condizioni cui è subordinata la concessione della possibilità di concludere contratti di magazzinaggio a lungo termine ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento citato;
considerando che il suddetto bilancio di previsione rivela l'esistenza di eccedenze per tutti i tipi di vino da tavola, nonché per i vini da tavola che sono con essi in stretta relazione economica; che occorre pertanto prevedere la possibilità di concludere contratti a lungo termine per questi tipi di vino da tavola;
considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 337/79 per i contratti di magazzinaggio a lungo termine l'importo dell'aiuto può essere maggiorato fino al 20 %; che, date le condizioni dell'attuale campagna viticola e data in particolare l'entità dei quantitativi disponibili, implicante la conclusione di contratti di magazzinaggio a lungo termine, è opportuno disporre un aumento del 10 % dell'importo dell'aiuto di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2600/79 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3632/81 (4); che, tuttavia, per i vini da tavola il cui livello qualitativo è superiore al livello medio dei vini da tavola che possono formare oggetto di contratti di magazzinaggio a lungo termine e il cui prezzo è conseguentemente più elevato, è d'uopo prevedere un rialzo del 20 %;
considerando che, per alleggerire durevolmente il mercato ed evitare nuove difficoltà allo scadere dei contratti di magazzinaggio a breve termine già conclusi, è opportuno autorizzare la conclusione di contratti di magazzinaggio a lungo termine per il vino che forma oggetto di un contratto di magazzinaggio a breve termine concluso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
considerando che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79, è necessario conoscere il quantitativo massimo di vino da tavola sotto contratto di magazzinaggio che può formare oggetto della distillazione di cui al suddetto articolo; che occorre pertanto prevedere che i produttori comunichino le informazioni necessarie agli organismi d'intervento; che i quantitativi minimi oggetto dei contratti di magazzinaggio a lungo termine per i vini da tavola dei tipi R III, A II e A III non giustificano l'obbligo di procedere alle comunicazioni di cui sopra per i produttori di tali vini;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È concessa la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio a lungo termine per tutti i tipi di vino da tavola nonché per i vini da tavola che sono con essi in stretta relazione economica, a condizione che detti vini posseggano i requisiti seguenti:
1.2 // I. Vini bianchi // // a) gradazione alcolometrica effettiva minima: // 10 % vol; // b) acidità totale minima (espressa in acido tartarico): // 4,5 grammi per litro; // c) acidità volatile massima: // 9 milliequivalenti per litro; // d) tenore massimo di anidride solforosa: // 155 milligrammi per litro; // e) tenore massimo in zuccheri residui: // 2,5 grammi per litro; // f) tenuta all'aria: // buona per almeno 24 ore; // g) assenza di gusti anormali. // // II. Vini rossi // // a) gradazione alcolometrica effettiva minima: // 10 % vol; // b) acidità totale minima (espressa in acido tartarico): // // - per i vini la cui gradazione alcolometrica effettiva è inferiore a 11 % vol: // 5 grammi per litro; // - per i vini la cui gradazione alcolometrica effettiva è uguale o superiore a 11 % vol: // 4,5 grammi per litro; // c) acidità volatile massima: // // - vini con gradazione alcolometrica effettiva inferiore a 12,5 % vol: // 12 milliequivalenti per litro; // - vini con gradazione alcolometrica effettiva uguale o superiore a 12,5 % vol: // 14 milliequivalenti per litro; // d) tenore massimo in anidride solforosa: // 120 miligrammi per litro; // e) tenore massimo in zuccheri residui: // 2,5 grammi per litro; // f) tenuta all'aria: // buona per almeno 24 ore; // g) assenza di gusti anormali; // // h) assenza di ibridi. //
I vini rosati devono rispettare le condizioni fissate per i vini rossi salvo che per l'anidride solforosa il cui tenore massimo è quello fissato per i vini bianchi.
Tuttavia i vini da tavola dei tipi R III, A II e A III sono esentati dal rispetto delle condizioni di cui ai punti a), d) ed e).
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati in stretta relazione economica con i vini da tavola del tipo:
- A I, i vini da tavola bianchi con gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 12 % vol non appartenenti al tipo A II o al tipo A III;
- R I, i vini da tavola rossi con gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 12 % vol e non superiore a 12,5 % vol, non appartenenti al tipo R III;
- R II, i vni da tavola rossi con gradazione alcolometrica effettiva superiore a 12,5 % vol non appartenenti al tipo R III.
Articolo 2
Per i contratti di magazzinaggio di cui all'articolo 1, l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2600/79 è maggiorato del 10 %. Detto importo è tuttavia maggiorato del 20 % per i vini da tavola che posseggono i requisiti seguenti:
1.2 // I. Vini bianchi // // a) gradazione alcolometrica effettiva minima: // 11 % vol; // b) acidità totale minima (espressa in acido tartarico): // 4,5 grammi per litro; // c) acidità volatile massima: // 8 milliequivalenti per litro; // d) tenore massimo in anidride solforosa: // 135 milligrammi per litro; // e) tenore massimo in zuccheri residui: // 2 grammi per litro; // f) tenuta all'aria: // buona per almeno 24 ore; // g) assenza di gusti anormali. // // II. Vini rossi // // a) gradazione alcolometrica effettiva minima: // 11 % vol; // b) acidità volatile minima (espressa in acido tartarico): // 4,5 grammi per litro; // c) acidità volatile massima: // 11 milliequivalenti per litro; // d) tenore massimo in anidride solforosa: // 95 milligrammi per litro; // e) tenore massimo in zuccheri residui: // 2 grammi per litro; // f) tenuta all'aria: // buona per almeno 24 ore; // g) assenza di gusti anormali; // // h) assenza di ibridi. //
I vini rosati devono rispettare le condizioni fissate per i vini rossi salvo che per l'anidride solforosa il cui tenore massimo è quello fissato per i vini bianchi.
Tuttavia i vini da tavola dei tipi R III, A II e A III sono esentati dal rispetto delle condizioni di cui ai punti a), d) ed e).
Articolo 3
A richiesta dell'interessato, i contratti di magazzinaggio a breve termine conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono risolti per i quantitativi per i quali l'interessato abbia contemporaneamente concluso un contratto di magazzinaggio a lungo termine.
In tal caso, per i quantitativi per i quali è stato concluso un contratto di magazzinaggio a lungo termine, il diritto all'aiuto per il magazzinaggio a breve termine rimane acquisito per il periodo durante il quale detti quantitativi formano oggetto di tale contratto.
Articolo 4
1. I produttori che desiderano concludere contratti di magazzinaggio a lungo termine per un vino da tavola diverso da un vino da tavola dei tipi R III, A II e A III comunicano all'organismo d'intervento, all'atto della presentazione della domanda di conclusione di contratti, il quantitativo totale di vino da tavola prodotto per la campagna in corso.
A tale scopo, il produttore presenta:
- per il vino ottenuto dalla vinificazione di uve fresche, una copia della dichiarazione o delle dichiarazioni di raccolta compilate in conformità dell'articolo 2 del regolamento n. 134 della Commissione o un attestato equivalente rilasciato dall'autorità competente;
- per il vino ottenuto dalla vinificazione di mosti di uve o di mosti di uve parzialmente fermentati, una copia del documento o dei documenti d'accompagnamento per il trasporto, dei mosti acquistati dal produttore, sino agli impianti di vinificazione. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non oltre il 10 maggio 1982, il quantitativo massimo di vino da tavola sotto contratto di magazzinaggio a lungo termine che può formare oggetto della distillazione di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica dal 16 dicembre 1981.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1981.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 359 del 15. 12. 1981, pag. 1.
(3) GU n. L 297 del 24. 11. 1979, pag. 15.
(4) Vedi pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale.
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