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Regolamento (CEE) n. 3655/81 della Commissione, del 18 dicembre 1981, che stabilisce misure di salvaguardia all' importazione di piante vive in Grecia
Gazzetta ufficiale n. L 364 del 19/12/1981 pag. 0029
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3655/81 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 1981
che stabilisce misure di salvaguardia all ' importazione di piante vive in Grecia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto l ' atto di adesione della Grecia alle Comunità europee , in particolare l ' articolo 130 , paragrafo 2 , terzo comma ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 234/68 del Consiglio , del 27 febbraio 1968 , relativo all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura ( 1 ) , in particolare l ' articolo 9 , paragrafo 2 ,
considerando che l ' 11 dicembre la Repubblica ellenica ha chiesto alla Commissione di prendere misure di salvaguardia nei riguardi dell ' importazione in Grecia di piante vive originarie degli altri Stati membri e dei paesi terzi ; che tale richiesta è stata completata , il 17 dicembre 1981 , con dati supplementari ;
considerando che la produzione greca è stimata a circa 3 900 000 piante vive nel 1981 ; che tale produzione è pressappoco equivalente a quella degli anni precedenti ;
considerando che dal luglio 1981 soltanto il 20 % di tale produzione è stato smerciato sul mercato greco , mentre nel secondo semestre del 1980 la parte della produzione greca venduta è ammontata a più del 60 % ;
considerando che , a seguito dell ' adesione delle Grecia alla Comunità e all ' alleggerimento delle condizioni d ' importazione delle piante vive in questo Stato membro , le spedizioni in provenienza dagli altri Stati membri e dai paesi terzi sono sensibilmente aumentate nel 1981 rispetto all ' anno precedente ; che l ' incremento di tali spedizioni è stato particolarmente considerevole nelle ultime settimane , raggiungendo , nel periodo dal 1° novembre all ' 11 dicembre 1981 , un livello tre volte maggiore di quello rilevato nello stesso periodo del 1980 ;
considerando che tali importazioni sono effettuate a prezzi che si situano a livelli inferiori alla metà dei prezzi alla produzione delle piante coltivate in Grecia ;
considerando che tale situazione ha indotto i produttori greci a ridurre sensibilmente i quantitativi messi in vendita ;
considerando che , tenuto conto dell ' andamento della campagna , si possono nutrire fondati timori che le spedizioni verso la Grecia continuino con ritmo accelerato ; che occorre pertanto prevedere una flessione ancora accentuata dei quantitativi di prodotti greci che potranno essere smerciati sul mercato ;
considerando che dalla valutazione della situazione del mercato , quale figura qui sopra nelle sue linee essenziali , si giunge alla conclusione che il mercato greco delle piante vive subisce , a causa di spedizioni in provenienza dagli altri Stati membri e dai paesi terzi , gravi perturbazioni atte a compromettere gli obiettivi dell ' articolo 39 del trattato ; che stando così le cose , è necessario adottare una misura di salvaguardia nei confronti di tali spedizioni ;
considerando che , a tale scopo , è opportuno sospendere l ' introduzione sul territorio greco delle piante vive di qualsiasi provenienza per il periodo strettamente necessario all ' eliminazione delle perturbazioni sopra descritte ;
considerando che occorre tener conto della situazione particolare dei prodotti in fase di spedizione verso la Grecia al momento della pubblicazione del presente regolamento ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . È vietata fino al 31 gennaio 1982 l ' immissione in consumo in Grecia dei prodotti di cui al paragrafo 2 , primo trattino , compresi i prodotti che si trovano in una delle situazioni previste dell ' articolo 9 , paragrafo 2 , del trattato .
2 . Le disposizioni del presente regolamento
- si applicano alle piante vive della sottovoce 06.02 D della tariffa doganale comune , escluse le talee con radici ;
- non si applicano ai prodotti di cui al primo trattino per i quali è fornita la prova che la spedizione dal paese terzo o dallo Stato membro in questione verso la Grecia ha avuto anteriormente alla data dell ' entrata in vigore del presente regolamento .
Articolo 2
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 18 dicembre 1981 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
( 1 ) GU n . L 55 del 2 . 3 . 1968 , pag . 1 .
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