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Regolamento (CEE) n. 3658/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 351/79 concernente l' aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo
Gazzetta ufficiale n. L 366 del 22/12/1981 pag. 0001 - 0002
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 23 pag. 0241
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 23 pag. 0241
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3658/81 DEL CONSIGLIO
del 15 dicembre 1981
recante quarta modifica del regolamento ( CEE ) n . 351/79 concernente l ' aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 337/79 del Consiglio , del 5 febbraio 1979 , relativo all ' organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3577/81 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 42 , paragrafo 2 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che , in attesa che vengano adottate norme destinate a completare o armonizzare le definizione dei vini frizzanti e dei prodotti della voce 22.06 della tariffa doganale comune , è opportuno prorogare di un anno le disposizioni di cui all ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 351/79 ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3196/80 ( 4 ) ; che l ' esperienza acquisita mostra d ' altronde che una tale proroga non rischia di creare inconvenienti ;
considerando che non sussistono più le condizioni che possono giustificare l ' aggiunta di alcole ai vini da tavola ed ai v.q.p.r.d . spediti verso le parti non europee degli Stati membri ; che è dunque indicato porre fine all ' autorizzazione data in tal senso con l ' articolo 1 , punto 1 , del regolamento ( CEE ) n . 351/79 , pur prevedendo un breve periodo transitorio che permetta a tutti gli operatori interessati di adeguarsi alle nuove disposizioni ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Il regolamento ( CEE ) n . 351/79 , è modificato come segue :
1 . Il testo dell ' articolo 1 , punto 1 ; è sostituito dal testo seguente :
« 1 . I vini da tavola e i v.q.p.r.d . qualora condizioni climatiche o abitudini di consumo richiedano un ' aggiunta di alcole e quando
- sono esportati verso i paesi terzi , oppure
- sono spediti verso le parti non europee degli Stati membri , purchù non siano rispediti verso le parti europee degli Stati membri » .
2 . Nelle versioni francese a greca dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , dopo i termini « 95 % » , « 52 % » e « 80 % » è inserito il termine « vol » .
3 . Il testo dell ' articolo 4 è sostituito dal testo seguente :
« Articolo 4
1 . L ' articolo 1 , punto 1 , secondo trattino è applicabile fino al 31 agosto 1982 .
2 . Sono applicabili fino al 31 dicembre 1982 :
- l ' articolo 1 , punto 2 , lettera b ) , e punto 3 ;
- l ' articolo 2 , paragrafo 1 , secondo comma , nella misura in cui si riferisce ai prodotti di cui all ' articolo 1 , punto 2 , lettera b ) ;
- l ' articolo 2 , paragrafo 2 , nella misura in cui si riferisce ai prodotti di cui all ' articolo 1 , punto 3 » .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 15 dicembre 1981 .
Per il Consiglio
Il Presidente
P . WALKER
( 1 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 359 del 15 . 12 . 1981 , pag . 1 .
( 3 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 90 .
( 4 ) GU n . L 333 dell ' 11 . 12 . 1980 , pag . 6 .
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