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Regolamento (CEE) n. 3661/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, relativo a misure interinali concernenti l' applicazione degli accordi sui formaggi con l' Austria e la Finlandia
Gazzetta ufficiale n. L 366 del 22/12/1981 pag. 0005 - 0005
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3661/81 DEL CONSIGLIO
del 15 dicembre 1981
relativo a misure interinali concernenti l ' applicazione degli accordi sui formaggi con l ' Austria e la Finlandia
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione del 1979 , in particolare l ' articolo 14 ,
vista la decisione del Consiglio del 19 ottobre 1981 relativa alla conclusione di un accordo d ' insieme a seguito di negoziati e consultazioni tra l ' Austria e la Comunità economica europea sugli scambi di vari prodotti agricoli ,
vista la decisione del Consiglio del 3 dicembre 1981 relativa alla conclusione di un accordo a seguito di negoziati e consultazioni tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia sugli scambi di vari prodotti agricoli ( 2 ) ;
vista la proposta della Commissione ,
considerando che gli accordi summenzionati prevedono condizioni di importazione particolari per i prodotti in questione e che la loro entrata in vigore deve aver luogo contemporaneamente ; che per gli accordi relativi ai formaggi l ' entrata in vigore è prevista a decorrere dal 1° gennaio 1982 ;
considerando che data la brevità del tempo ancora disponibile prima di tale data è necessario adottare misure interinali in attesa delle misure prese secondo le procedure abituali per garantire l ' attuazione dei regolamenti di applicazione ;
considerando che , stando così le cose , è necessario che la Commissione adotti , secondo la procedura prevista dall ' articolo 30 del regolamento ( CEE ) n . 804/68 , le suddette misure interinali ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Le misure interinali concernenti l ' applicazione degli accordi sui formaggi con l ' Austria e la Finlandia sono adottare secondo la procedura prevista dall ' articolo 30 del regolamento ( CEE ) n . 804/68 .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Esso è applicabile a decorrere dal 15 aprile 1982 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 15 dicembre 1981 .
Per il Consiglio
Il Presidente
P . WALKER
( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 .
( 2 ) GU n . L 359 del 15 . 12 . 1981 , pag . 24 .
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