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Regolamento (CEE) n. 3665/81 della Commissione, del 21 dicembre 1981, relativo ad una gara per la mobilitazione di granturco destinato all' Alto Volta a titolo di aiuto
Gazzetta ufficiale n. L 366 del 22/12/1981 pag. 0012 - 0014
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3665/81 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 1981
relativo al una gara per la mobilitazione di granturco destinato all ' Alto Volta a titolo di aiuto
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1949/81 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 28 ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 2750/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari ( 3 ) , in particolare l ' articolo 6 ,
visto il regolamento n . 129 del Consiglio , relativo al valore dell ' unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2543/73 ( 5 ) , in particolare l ' articolo 3 ,
visto il parere del comitato monetario ,
considerando che il 19 maggio 1981 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l ' intenzione di concedere , nel quadro di un ' azione comunitaria , 8 000 tonnellate di granturco all ' Alto Volta a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1981 ;
considerando che ai sensi dell ' articolo 3 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 2750/75 del Consiglio i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario ;
considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato a Abidjan vale a dire nel momento in cui la merce è effettivamente depositata sulla banchina o sull ' alleggio , quando si utilizza quest ' ultimo mezzo ;
considerando che le offerte possono essere presentate da concorrenti stabiliti nei diversi Stati membri della Comunità e avere per oggetto prodotti da mobilitare in tali Stati membri ; che , data la situazione delle monete di tali Stati e per garantire una comparabilità ottimale tra le varie offerte , occorre tener conto dell ' incidenza su ciascuna offerta della situazione in cui versa la moneta dello Stato membro nel quale verranno espletate le formalità doganali di esportazione ;
considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l ' offerta migliore ;
considerando che risulta necessario precisare , per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell ' operazione di cui trattasi nei termini previsti , chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione ;
considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l ' osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara per la fornitura all ' Alto Volta ;
considerando che è opportuno incaricare l ' organismo d ' intervento francese dell ' esecuzione dell ' aggiudicazione di cui trattasi ;
considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara nonchù di quelle approvate dall ' organismo d ' intervento ;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . È indetto un bando di gara per la fornitura , nel quadro di un ' azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari , all ' Alto Volta di 8 000 tonnellate di granturco .
2 . Il bando di gara verrà realizzato in Francia , in tre partite :
- partita n . 1 : 1 000 tonnellate ,
- partita n . 2 : 1 000 tonnellate ,
- partita n . 3 : 6 000 tonnellate .
Il prodotto verrà mobilitato sul mercato della Comunità . Il carico sarà effettuato partendo da uno dei porti della Comunità .
3 . La gara di cui al paragrafo 1 si riferisce alla fornitura del prodotto consegnato a Abidjan vale a dire nel momento in cui la merce è effettivamente depositata sulla banchina o sull ' alleggio , quando si utilizza quest ' ultimo mezzo .
4 . Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato dall ' aggiudicatario in sacchi di iuta nuovi del contenuto di 50 chilogrammi netti .
Peso minimo dei sacchi : 600 grammi .
I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull ' imballaggio esterno nel modo seguente :
« Maïs / Don de la Communautù ùconomique europùenne à la Haute-Volta » .
Per un eventuale rinsaccamento , l ' aggiudicatario fornisce , il 2 % di sacchi vuoti , nuovi e delle stessa qualità di quelli contenenti la merce , ma con l ' iscrizione seguita da una « R » maiuscola .
Articolo 2
1 . La gara di cui all ' articolo 1 avrà luogo il 6 gennaio 1982 .
2 . La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 6 gennaio 1982 alle ore 12 .
3 . La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del bando di gara è fatta almeno nove giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte .
Articolo 3
1 . Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato nel quale è indetta la gara .
2 . Le offerte devono recare fra l ' altro l ' indicazione dello Stato membro nel quale il concorrente decide di espletare , qualora sia dichiarato aggiudicatario , le formalità doganali di esportazione per i prodotti di cui trattasi .
3 . Ai fini della comparabilità delle offerte , ogni offerta è corretta dell ' importo compensativo monetario , applicabile il giorno della data limite per la presentazione delle offerte , all ' esportazione dallo Stato membro indicato nell ' offerta in applicazione del paragrafo 2 . La correzione si effettua :
- aumentando le offerte quando si tratta di uno Stato membro a moneta deprezzata ,
- diminuendo le offerte quando si tratta di uno Stato membro a moneta apprezzata .
L ' importo compensativo monetario è , se del caso , convertito nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara utilizzando :
- nel caso in cui le monete di cui trattasi siano mantenute fra loro all ' interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25 % , il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale ;
- negli altri casi , la relazione tra le due monete in causa , stabilita utilizzando l ' ultima constatazione dei loro corsi di cambio in contanti che precede immediatamente la data limite fissata per la presentazione delle offerte e che è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee , edizione C .
Articolo 4
È dichiarato aggiudicatario il concorrente che presenta l ' offerta più favorevole , tenuto conto dell ' adattamento di cui all ' articolo 3 , paragrafo 3 .
Tuttavia se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato , l ' organismo d ' intervento può annullare il bando di gara .
Articolo 5
1 . Il concorrente deve costituire una cauzione di 6 ECU per tonnellata di prodotto .
La cauzione viene svincolata :
- per ogni concorrente la cui offerta non sia stata considerata o accettata ;
- per l ' aggiudicatario , dopo esecuzione delle relative operazioni nel termine previsto e dopo presentazione dell ' esemplare n . 1 del titolo di esportazione debitamente compilato e vistato dalle autorità competenti dello Stato membro indicato nell ' offerta , in applicazione dell ' articolo 3 , paragrafo 2 ;
- per l ' aggiudicatario , per quanto riguarda i quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni sia dovuta a caso di forza maggiore .
2 . La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro .
Articolo 6
1 . Il granturco di cui all ' articolo 1 deve essere di qualità sana , leale e mercantile e corrispondere almeno alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d ' intervento .
2 . A tal fine , l ' organismo d ' intervento del paese d ' imbarco fa eseguire nel porto , al momento del caricamento , un controllo della natura , della qualità e del condizionamento della merce , e se ne fa rilasciare regolare attestato . Le relative spese sono a carico dell ' aggiudicatario .
3 . Il prelievo di campioni destinati all ' analisi nonchù il controllo si effettuano secondo le norme professionali vigenti nel paese d ' imbarco .
Articolo 7
1 . L ' organismo d ' intervento francese è incaricato dell ' esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento .
2 . Esso indirizza immediatamente alla Commissione l ' elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara , specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonchù il nome e la ragione sociale dell ' aggiudicatario .
3 . Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara , l ' organismo d ' intervento i tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara , compreso il pagamento all ' aggiudicatario .
In tal caso , l ' organismo d ' intervento che ha designato l ' aggiudicatario ne informa immediatamente l ' organismo d ' intervento dello Stato membro interessato , fornendogli tutti gli elementi d ' informazione necessari .
Inoltre , l ' importo dell ' offerta accettata , convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all ' articolo 3 , paragrafo 3 , secondo comma , viene pagato nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara .
4 . L ' organismo d ' intervento richiede all ' aggiudicatario di fornire le seguenti informazioni :
a ) dopo ogni invio , una dichiarazione attestante le quantità imbarcate , la qualità dei prodotti ed il loro imballaggio ;
b ) la data di partenza delle navi , la data prevista per l ' arrivo a destinazione dei prodotti ;
c ) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti .
L ' organismo d ' intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni .
5 . Nel caso in cui l ' organismo d ' intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non sia l ' organismo d ' intervento che ha designato l ' aggiudicatario , esso trasmette , al più presto , a quest ' ultimo le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione .
Articolo 8
Per questa aggiudicazione l ' organismo d ' intervento è autorizzato a pagare all ' aggiudicatario un acconto dell ' 80 % sul valore delle quantità che figurano nella polizza di carico , su presentazione di una copia di detto documento e mediante la costituzione di una cauzione d ' un importo pari a quello dell ' acconto .
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 21 dicembre 1981 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
( 1 ) GU n . L 281 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 198 del 20 . 7 . 1981 , pag . 2 .
( 3 ) GU n . L 281 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 89 .
( 4 ) GU 106 del 30 . 10 . 1962 , pag . 2553/62 .
( 5 ) GU n . L 263 del 19 . 9 . 1973 , pag . 1 .
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